Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7071 del 11/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 7071 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 12184-2011 proposto da:
INTESA

SANPAOLO

S.P.A.

(c.f.

00799960158),

già

SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso l’avvocato

Data pubblicazione: 11/04/2016

GIANCARLO FERRI, che la rappresenta e difende
2016
394

unitamente all’avvocato GIOVANNI TRENTI, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

VERELLO VINCENZO

(c.f.

VRLVCN56P15L429T),

ZORNIO

1

MARIELLA

(c.f.

ZRNMLL60T67B482G),

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso
l’avvocato CESARE CARDONI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE EUGENIO
LOZUPONE, giusta procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 399/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 18/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/02/2016 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIANCARLO FERRI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato ANTONIO
MANGANIELLO, con delega, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona

del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controrlcorrente

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2005 i sigg. Vincenzo
Verello e Mariella Zornio convenivano dinanzi al Tribunale di Vercelli

San Paolo s.p.a., per l’accertamento della nullità ex art. 1418 c.c. di
tre ordini di investimento di titoli obbligazionari

“Argentina”,

dell’ammontare complessivo di euro 81.000 1 per violazione delle
norme imperative di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento
Consob dell’i luglio 1998 n. 11522 e dell’art. 21 del Testo unico
sull’intermediazione finanziaria.
In subordine, ne chiedevano l’annullamento o la risoluzione; con
condanna alla restituzione del capitale investito ed al risarcimento
dell’ulteriore danno non patrimoniale.
Esponevano di aver disposto tale acquisto, su consiglio e
sollecitazione di un funzionario della filiale di Trino Vercellese, il
quale ne aveva garantito la sicurezza, dal momento che tali
obbligazioni erano emesse da uno Stato straniero sovrano, e alto
rendimento: omettendo le informazioni relative alla natura e ai
rischi dell’investimento.
Costituitosi ritualmente, l’istituto di credito eccepiva di aver
consegnato un documento informativo, sia, dei rischi generali degli
investimenti in strumenti finanziari, sia, di quelli connessi ad ogni
singola operazione, e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
In subordine, chiedeva la riconsegna delle obbligazioni, con
compensazione delle somme dovute agli attori con gli importi delle
cedole da essi percepiti.

la Banca San Paolo Imi s.p.a., successivamente divenuta Intesa

Con sentenza del 31 maggio 2007 il Tribunale di Vercelli rigettava
le domande, ritenuta l’insussistenza delle lamentate violazioni
relative alla presunta mancata informativa circa la natura e i rischi
connessi all’acquisto dei titoli; e condannava gli attori alla rifusione
delle spese di lite.

Torino, con sentenza del 18 marzo 2010, condannava l’Intesa San
Paolo S.p.A. al pagamento della somma di euro 73856,71, da
rivalutarsi, sulla base degli indici Istat relativi al costo della vita,
dalla domanda alla sentenza, inclusi gli interessi moratori in misura
legale sulla somma rivalutata anno per anno; la condannava altresì
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre alle
spese forfettarie di studio, IVA e CPA.
La Corte territoriale motivava che la banca intermediaria aveva
assolto solo l’obbligo di informazione generale, mediante consegna
di un documento sui rischi conforme alle previsioni del regolamento
Consob, mentre aveva omesso di rendere edotti i clienti sui rischi
specifici inerenti alle obbligazioni emesse dalla Repubblica
Argentina. In secondo luogo, sottolineava che al riguardo doveva
ritenersi inattendibile la deposizione del funzionario di banca,
valorizzata invece nella sentenza di primo grado, nella parte in cui
attribuiva il maggior numero di acquisti di obbligazioni argentine
statisticamente rilevato nell’anno 2000, nonostante i segni di
cedimento delle quotazioni, alla volontà della clientela di acquistarle
ad un prezzo inferiore per “mediare la diminuzione del valore”: tale
affermazione appariva infatti in netto contrasto con la massima di
comune esperienza che induce ad evitare l’aggravamento del danno
con nuovi acquisti. Inoltre, affermava che non si poteva considerare

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d’Appello di

specifica l’informazione fornita mediante il mero richiamo al
rapporto diretto tra rischio e tasso d’interesse da praticare, dato
che vi era stata l’omissione di comunicare i ben più rilevanti dati
forniti dallo stesso Stato emittente nella cosiddetta

“offering

circular”, secondo cui i titoli erano destinati ad investitori speculativi

carenza di prova che l’intermediario avesse sconsigliato l’acquisto
perché inadeguato al cliente, non fossero sufficienti a valutare
quest’ultimo come investitore qualificato i suoi precedenti acquisti
di altri titoli a rischio; né idonea a fini informativi l’indicazione di
operazione adeguata inserita in occasione dell’ultimo ordine di
acquisto del 24 novembre 2000; né esimente l’assenza di
informazioni provenienti dallo stesso cliente o la dichiarazione della
banca circa il proprio conflitto di interessi, dato che era carente il
consenso scritto del cliente all’esecuzione dell’operazione. Infine,
dichiarava infondata l’eccezione di inammissibilità, per tardività,
della domanda di danni, chiaramente inclusa nella domanda iniziale
di inadempimento, restituzione e risarcimento del danno ulteriore.
Avverso tale sentenza, non notificata, l’intesa San Paolo S.p.a.
proponeva ricorso per cassazione articolato in sette motivi e
notificato il 29 aprile 2011, deducendo:
1) la violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c., nonché la carenza
di motivazione nell’omesso rilievo della tardività della
domanda di danni;
2)1a violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché il vizio di
motivazione nella ritenuta inattendibilità del teste escusso;
3)1a violazione dell’art. 345 c.p.c. ed il vizio di motivazione
nell’ammissione della prova documentale nuova, consistente

in condizione di valutare e sostenere rischi speciali. Riteneva che, in

nella cosiddetta offering circular,

nonostante l’eccezione di

preclusione;
4) la violazione dell’art. 31 del Regolamento Consob n.
11522/1998 e la carenza di motivazione nel confondere la
nozione di operatore qualificato con quella di investitore in

5) la violazione dell’art. 29 del Regolamento Consob ed il vizio di
motivazione nel ritenere non esimenti il rifiuto opposto dagli
investitori a comunicare le informazioni loro richieste in merito
alla propria esperienza finanziaria e propensione al rischio;
6)1a violazione di legge ed il vizio di motivazione nel ritenuto
conflitto di interessi della banca;
7) la violazione degli articoli 2697 e 1223 c.c. e la carenza di
motivazione nella liquidazione del danno.
I signori Verello e Zornio resistevano con controricorso.
All’udienza del 22 febbraio 2016, il Procuratore Generale e i
difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in
epigrafe riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
La somma determinata in sentenza a carico della banca è pari alla
differenza tra il prezzo dell’investimento (euro 81000) e il valore
delle cedole riscosse (euro 7143,29): e, dunque, consiste
unicamente nella restituzione della somma pagata dagli investitori,
detratto quanto già percepito dagli stessi. Nessun risarcimento
ulteriore per danni emergenti o lucro cessante è stato riconosciuto,

possesso in una elevata propensione al rischio;

tantomeno a titolo di danno non patrimoniale. Pertanto la condanna
non è andata oltre i limiti rigorosi del petitum iniziale risolvendosi,
di fatto, nell’effetto restitutorio.
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso si risolve in una difforme valutazione della prova assunta, ai

sede di legittimità.
Il terzo motivo è infondato.
Nel contesto della motivazione il documento in questione non
costituisce prova diretta dell’inadempimento della banca, se non a
conferma di dati già desunti dal prospetto delle obbligazioni
“Argentina” emesse nel 1999 prodotto in primo grado.
Si tratta quindi di riferimenti solo argomentativi al grado di rischio
delle obbligazioni in questione; peraltro accertato sulla base di più
fonti di cognizione, anche notorie, quali il declassamento del rating
della Repubblica Argentina: circostanza che, del resto, è stata
confermata dallo stesso teste escusso, secondo cui il maggior
numero di acquisti di obbligazioni argentine nello stesso anno degli
investimenti qui trattati era dovuto proprio al fatto che gli stessi
cominciassero a “scricchiolare”.
Il quarto ed il quinto motivo meritano una trattazione congiunta,
per affinità di contenuto.
Entrambi sono infondati.
La Corte territoriale ha delineato gli obblighi di informazione
specifica che gravavano in capo all’intermediario a fronte di ordini
di acquisto che non potevano non essere conosciuti come ad alto
rischio in virtù delle informazioni privilegiate in suo possesso. Si
palesa dunque corretta l’affermazione secondo la quale non è

fini di un riesame nel merito che non può trovare ingresso in questa

idoneo in senso esimente il precedente acquisto da parte dello
stesso cliente di titoli esteri pure caratterizzati da un’alea maggiore
del normale – acquisto che poteva anch’esso dipendere da carenza
di informazioni specifiche – in mancanza di una disposizione scritta
dello stesso cliente che ne autorizzasse l’acquisto, nonostante le

(non ultime le stesse cautele adombrate nel documento cd. offering
círcular).

La Corte ha, quindi, correttamente ritenuto che si

vertesse nell’ipotesi di violazione dell’art. 29 del Regolamento
Consob, essendosi la banca limitata a fornire informazioni
generiche.
Il sesto motivo risulta inammissibile.
La banca ricorrente mira, ancora una volta, ad un sindacato di
merito della valutazione di inadeguatezza della generica
dichiarazione di conflitto di interessi, correttamente motivata dalla
Corte territoriale in ragione dell’assenza di una formale
manifestazione di consenso del cliente, come richiesta dall’art. 27
del Regolamento Consob.
Con il settimo motivo la banca sostanzialmente invoca il disposto
dell’articolo 1227 c.c., al fine di escludere il danno nella misura
evitabile mediante adesione alle offerte pubbliche di scambio del
governo argentino che dal 2005 al 2010 avrebbero consentito di
ottenere titoli per un controvalore pari quanto meno al 40% di
quello delle vecchie obbligazioni.
Il motivo è inammissibile in quanto sembra vertere su circostanze
nuove, non riportate in sentenza, in carenza di prova della
tempestiva deduzione nei gradi di merito. Sotto questo profilo, il
motivo pecca di autosufficienza limitandosi ad un generico richiamo

informazioni ricevute sulle ragioni che sconsigliavano l’investimento

a documenti prodotti nei gradi di merito che dimostrerebbero
un’offerta pubblica di scambio del Governo Argentina in nessun
modo esaminabile direttamente in sede di legittimità.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente
condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in

delle questioni trattate.

P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese
liquidate in euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per compenso, oltre
le per spese forfettarie e gli accessori di legge.

Roma, 22 febbraio 2016.

dispositivo sulla base del valore della causa e della complessità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA