Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7070 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/03/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 28/03/2011), n.7070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1699/2010 proposto da:

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FEDERICO GONFALONIERI 5, presso Lo studio dell’avvocato MANZI

Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOSER

HERMANN, giusta procura speciale a margine de ricorso;

– ricorrente –

contro

BERGER TECHNOLOGY SRL (OMISSIS) (già Organisation System Srl) in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione – legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato CALO’ MAURIZIO,

rappresentata e difesa dàavvocato PASQUALI Alberto, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

Sezione Distaccata di BOLZANO del 7.10.09, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Carlo Albini (per delega avv.

Luigi Manzi) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Maurizio Calò (per delega

avv. Alberto Pasquali) che si riporta al motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto al i a relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20-3-2003 D.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la S.r.l.

Organisation System e, premesso di aver provveduto a redigere su incarico di quest’ultima un progetto per la realizzazione di un impianto elettrico da mettere in opera presso i nuovi uffici della suddetta società, e di aver consegnato il progetto con allegati alla committente, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento a titolo di corrispettivo della somma di Euro 7922,00.

Resisteva alla domanda la Organisation System contestando di aver concluso con l’attore un contratto d’opera intellettuale, ed eccependo comunque che il progetto era inadeguato rispetto alle sue esigenze.

Il Tribunale adito con sentenza del 10-8-2008, ritenuta provata la stipulazione in forma orale di un contratto d’opera intellettuale tra le parti, accoglieva la domanda attrice e condannava la convenuta al pagamento in favore dell’attore dell’importo di Euro 7736,32 con gli interessi di legge.

A seguito di impugnazione da parte della S.r.l. Berger Technology (già S.r.l. Organisation System) cui resisteva il D., la Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza del 19-10-2009, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal D. avendo ritenuto che il progetto realizzato da quest’ultimo non corrispondeva alle caratteristiche ed agli elementi richiesti dall’appellante con lettera del 15-10-2002.

Avverso tale sentenza il D. ha proposto un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui la società Berger Technology ha resistito con controricorso.

Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 12/7/2010 ha concluso per la decisione in camera in consiglio del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 189 e 345 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver accolto l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sollevata tardivamente dalla controparte nel giudizio di appello, laddove nel giudizio di primo grado quest’ultima aveva chiesto il rigetto della domanda attrice deducendo soltanto l’insussistenza di un contratto d’opera tra le parti.

La menzionata relazione ha rilevato l’infondatezza del motivo, posto che invece correttamente il giudice di appello ha ritenuto che l’eccezione di inadempimento fosse già stata proposta nel primo grado di giudizio, come invero confermato dalla stessa narrativa del ricorso in esame, dove il D. ha riferito che la Organisation System, dopo aver dedotto l’insussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, aveva poi eccepito l’inadeguatezza del progetto rispetto alle sue esigenze.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione ed errata applicazione dell’art. 1460 c.c., e vizio di motivazione, assume che erroneamente la sentenza impugnata, dopo aver accertato che la controparte aveva manifestato l’intento di non voler più ottenere la prestazione contrattualmente posta a carico dell’esponente, ha ritenuto applicabile l’eccezione di cui all’articolo predetto.

La relazione suddetta ha ritenuto l’infondatezza anche di tale censura, atteso che la sentenza impugnata ha correttamente esaminato l’eccezione di inadempimento fatta valere dall’appellante ai fini di paralizzare la pretesa del D., e che in tale contesto è ben spiegabile che la committente, proprio per evidenziare l’inadempimento di quest’ultimo alle obbligazioni assunte, abbia dedotto di non aver mai accettato l’opera realizzata dall’attuale ricorrente in quanto non corrispondente a quella richiesta.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione ed errata applicazione dell’art. 1460 c.c., e vizio di motivazione, sostiene che la Corte territoriale non ha proceduto ad un esame comparato dei reciproci inadempimenti a seguito dell’eccezione di inadempimento sollevata da controparte.

La predetta relazione ha disatteso la censura in esame, posto che il giudice di appello, affermando sulla base della C.T.U. espletata che il progetto realizzato dal D. non corrispondeva alle condizioni stabilite nel contratto e quindi non era idoneo a perseguire l’interesse contrattuale della controparte, ha chiaramente rilevato la gravità dell’inadempimento dell’attuale ricorrente alle obbligazioni assunte e la sua incidenza sulla funzione economico- sociale del contratto, considerato altresì che, secondo la sentenza impugnata, la parte appellata, nonostante l’onere probatorio su di essa gravante (vedi al riguardo Cass. 12-2-2010 n. 3373), non aveva fornito ulteriore prova della idoneità esecutiva dell’opera realizzata.

Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione ed errata applicazione dell’art. 1460 c.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione, assume che la sentenza impugnata, nell’esaminare l’eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte, avrebbe dovuto accertare se il rifiuto di adempiere della Berger Technology corrispondesse o meno a buona fede, atteso che quest’ultima non si era mai lamentata della prestazione eseguita dall’esponente prima dell’introduzione del presente giudizio.

La citata relazione ha rilevato l’infondatezza del motivo in esame, considerato da un lato che il richiamo alla buona fede dell’articolo da ultimo citato esprime il principio per il quale occorre che ci sia equivalenza tra l’inadempimento altrui e l’adempimento che viene rifiutato in virtù dell’eccezione di inadempimento, come accertato dalla sentenza impugnata, e dall’altro che l’eccezione stessa ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale (Cass. 26/5/2003 n. 8314).

Il Collegio ritiene di dover aderire pienamente alle conclusioni di cui alla menzionata relazione, specificando che le argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria depositata, ricalcando i rilievi già sollevati nei motivi formulati, non appaiono idonee ad infirmare la fondatezza di quanto espresso nella relazione medesima; in particolare l’affermazione secondo la quale la società Organisation System nel giudizio di primo grado aveva semplicemente dedotto di non aver concluso alcun contratto con l’esponente per la realizzazione di un progetto di impianto elettrico e soltanto nel giudizio di appello aveva eccepito un inadempimento del D. alle obbligazioni derivanti da un contratto d’opera professionale è smentita, come già rilevato nella predetta relazione, da quanto esposto a pagina 3 dello stesso ricorso laddove si è dedotto che la suddetta società nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado aveva anche eccepito che il progetto redatto dal D. era inadeguato rispetto alle sue esigenze.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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