Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7070 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. II, 24/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2699-2005 proposto da:

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA AZUNI 9, presso lo studio dell’avvocato DE CAMELIS

PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AZZALI

GIAMPIERO;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), M.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN

CRESCENZIANO 12, presso lo studio dell’avvocato CANOVI DARIO ETTORE,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOSCA GIUSEPPE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1590/2003 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato DE CAMELIS Paolo, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento 1^ motivo,

assorbiti gli altri motivi del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1995, M.G. e M.D., proprietari di un immobile posto in (OMISSIS), convenivano di fronte al pretore di Verbania A.M., proprietaria di un fabbricato ad uso stalla, chiedendone la condanna ad abbassare di 30 cm. la falda del tetto di tale immobile ripristinandone l’altezza originaria nonchè ad arretrare la sporgenza del tetto stesso a tre metri dalla loro proprietà; la convenuta resisteva alla domanda, negando la dedotta sopraelevazione.

Con sentenza del 2001, il tribunale di Verbania, divenuto ope legis nel frattempo competente, in accoglimento della domanda di riduzione in pristino, condannava la A. a abbassare di 30 cm. al colmo la falda del tetto e di 33 cm all’imposta sul muro a confine della proprietà M. e regolava le spese.

Avverso tale sentenza proponeva appello la soccombente, cui resistevano le controparti.

Con sentenza in data 7.10/5.12.2003, la Corte di appello di Torino accoglieva in minima parte il gravame e rigettava nel resto, con regolamentazione delle spese. Per quanto qui ancora interessa osservava la Corte subalpina che la quota di riferimento, come riferito dal CTU nella sua relazione, era stata accettata concordemente anche dai C.T. di parte, e che solo successivamente il C.T. di parte A. aveva sollevato dubbi al riguardo, peraltro con argomentazioni generiche ed insufficienti a svilire le conclusioni del CTU ed a dimostrare la necessità di un rinnovo della consulenza.

Sotto altro profilo, l’innalzamento di una falda del tetto doveva essere considerato costruzione, donde l’applicabilità nella specie dell’art. 837 c.c., atteso che qualsiasi aumento della volumetria di un fabbricato derivante dall’aumento della sagoma di ingombro, ancorchè di dimensioni ridotte costituiva nuova costruzione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, la A.; resistono con controricorso i M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in rapporto alla violazione del principio di formazione e valutazione della prova. La questione sollevata attiene alla determinazione della quota di riferimento utile a stabilire se la costruzione A. fosse stata elevata o meno;

si assume che la stessa non sarebbe stata stabilita congiuntamente dal CTU e dai consulenti di parte, e che la avvenuta effettuazione di lavori nelle parti sottostanti all’edificio ne avrebbero determinata una elevazione anteriormente al rifacimento dell’edificio.

Relativamente al primo profilo, come è riportato in controricorso, nella relazione del CTU è espressamente detto che i tre consulenti erano d’accordo nella determinazione della quota di riferimento come poi fissata: solo in seguito il C.T. di parte A. aveva sollevato dubbi al riguardo.

Se può dunque dirsi che originariamente non si erano avute contestazioni relative alla quota di riferimento, devesi altresì rilevare che le perplessità in seguito espresse sul punto dal consulente di parte, sono basate su elementi la cui incidenza sulla determinazione della quota stessa è ipotizzata, senza peraltro che si siano addotti dati specifici atti quanto meno a suffragarne la incidenza, si che la deduzione difensiva, è volta unicamente ad ottenere un rinnovo della consulenza di ufficio. Ora, come è ben noto, la CTU non è un elemento probatorio; se si riflette sul fatto che la CTU espletata risulta, in base a quanto ritenuto in sentenza e nemmeno specificamente smentito, condotta in modo corretto e privo di vizi tecnici o logici, la semplice ipotesi di un intervenuto innalzamento della quota di riferimento non può costituire elemento sufficiente per addivenire ad ulteriore esame tecnico della situazione, che, in ragione delle perplessità emerse, avrebbe solo scopo esplorativo, segnatamente considerando che ad un esame congiunto della determinazione della quota di riferimento, la stessa era stata determinata concordemente. Il primo motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo si lamenta violazione dell’art. 873 c.c.; si assume che, ove pure l’elevazione vi fosse stata, la stessa non avrebbe creato intercapedini o intercettazione di aria e luce, così non risultando violato l’interesse tutelato dalla norma.

Sotto questo primo profilo, va detto che l’art. 873 c.c. è stato interpretato nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano in relazione alla riscontrata violazione delle norme, prescindere dalla sussistenza in concreto di situazioni di danno o di pencolo, cosa questa che risulta da un orientamento giurisprudenziale consolidato, cui deve prestarsi convinta adesione (cfr. Cass. nn 10351 del 1994, 11948 del 1993 e 10550 del 1994); il riferimento quindi alla assenza in concreto di pregiudizi conseguenti, appare del tutto inconferente.

Quanto invece alla incidenza della grondaia sullo sforamento delle distanze, la questione appare proposta per la prima volta in questa sede, atteso che di tanto non si fa cenno nella sentenza impugnata nè nella conclusioni rassegnate in sede di appello, nè è indicato, come l’autosufficienza del ricorso comporterebbe, quando e come la stessa sia stata in precedenza sollevata; trattasi comunque di una questione di fatto, come tale non sussumibile in questa sede di legittimità, atteso anche e conclusivamente che la pronuncia impugnata appare riferirsi alla parete perimetrale del fabbricato, per cui risulta esclusa l’incidenza della grondaia ai fini della determinazione delle distanze. Anche tale motivo non merita pertanto accoglimento.

Con il terzo mezzo si lamenta illogicità della motivazione in base alla quale sono state compensate per metà le spese di lite e poste a carico della odierna ricorrente l’altra metà e le spese di CTU. Il motivo è inammissibile; invero, la discrezione del giudice del merito in caso di soccombenza reciproca, può esprimersi in ogni profilo che non violi il principio afferente alla condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, ipotesi che non ricorre nella specie; la motivazione addotta per pervenire alla condanna della odierna ricorrente al pagamento delle spese di CTU per intero, sia pure implicitamente, si basa sul fatto che pur nella ritenuta ipotesi di limitatissima entità della sopraelevazione, pure la A. aveva dato luogo al giudizio, donde la necessità della CTU e la coerente attribuzione delle spese relative alla stessa.

Il ricorso va pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 2.200,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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