Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7070 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 12307-2016 proposto da:

AGROFERTIL SOC. COOP. AGR., in persona del Presidente del C.D.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ELIO DOGHERIA;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO ZAULI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 356/2016 del

TRIBUNALE di FORLI’, depositata il 15/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARIO

FRESA che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

cassazione, in camera di consiglio, accolga l’istanza di regolamento

di competenza, con le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Agrofertil Coop. Agricola s.r.l. ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza non definitiva con cui il Tribunale di Forlì, pronunciando sulla controversia promossa nei confronti della società dall’ex socio R.A., ha respinto l’eccezione di compromesso, ha dichiarato la competenza del Tribunale delle Imprese di Bologna in relazione alle domande concernenti il recesso esercitato dal medesimo R. e le conseguenze risarcitorie del suo tardivo accoglimento, dichiarandosi invece competente sulla domanda di restituzione di un prestito effettuato alla società;

col primo motivo, la ricorrente si duole del “mancato riconoscimento della competenza della giustizia arbitrale in luogo di quella del tribunale di Forlì”: rileva che erroneamente il primo giudice ha affermato la nullità della clausola di cui all’art. 38 dello statuto del 1993 per il fatto che essa rimetteva alle parti la nomina degli arbitri e che non era stata sanata ai sensi dell’art. 223 duodecies disp. att. c.p.c., in quanto la possibilità di adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili concerneva le previsioni del D.Lgs n. 6 del 2003 e non quelle del D.Lgs. n. 5 del 2003; assume che, al contrario, la disposizione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 41, comma 2, rende palese l’intento del legislatore di estendere alle clausole compromissorie contenute negli statuti di società di capitali e di società cooperative l’ultrattività prevista dagli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.p.c.; aggiunge che l’adeguamento della clausola compromissoria era avvenuto con l’approvazione dello statuto del 2004 (il cui art. 40 conteneva una clausola conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 5 del 2003); contesta, peraltro, che le controversie promosse dal R. possano ritenersi riconducibili allo statuto del 1993, anzichè a quello approvato nel 2004, giacchè il recesso era divenuto efficace nell’anno 2013 e anche la richiesta di restituzione del prestito si collocava temporalmente nella piena vigenza della clausola compromissoria di cui all’art. 40 dello statuto approvato nel 2004;

col secondo motivo, la ricorrente deduce l'”erroneità della sentenza che ha respinto l’eccezione di incompetenza (…) a favore del Tribunale delle Imprese di Bologna con riferimento alla richiesta di restituzione del prestito: evidenzia che si trattò di un “prestito sociale” deliberato dal C.D.A. della Agrofertil e destinato alla copertura di perdite sociali della cooperativa, facendone conseguire l’attinenza al vincolo sociale degli eventuali obblighi restitutori;

il R. ha depositato memoria difensiva;

il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso con affermazione della competenza arbitrale in relazione all’intera controversia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

è infondata l’eccezione di invalidità della procura (sollevata dal R. sotto il profilo del difetto di specialità), in quanto la procura rilasciata nel giudizio di merito legittima la proposizione del regolamento di competenza ove – come nel caso – ciò non sia espressamente ed inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti (cfr. Cass. n. 28701/2013 e Cass. n. 4345/2012);

non ricorre un’ipotesi di inesistenza della notifica del ricorso (per essere stata effettuata dall’ufficiale giudiziario addetto all’UNEP presso il Tribunale di Forlì anzichè da quello addetto alla Corte di Appello di Roma) in quanto la competenza a notificare il ricorso indirizzato alla Corte di Cassazione è “promiscua”, potendo la notifica essere effettuata tanto dall’ufficiale giudiziario di Roma che da quello della sede territoriale in cui è stato pronunciato il provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 16592/2010) e – comunque – l’eventuale nullità risulta irrilevante per avvenuto raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass. n. 4035/2007 e Cass. n. 23172/2014);

i motivi, pur difettando della specifica indicazione in rubrica delle norme di diritto violate, risultano individuati ed illustrati in modo idoneo a consentirne la piena intelligibilità, anche in relazione ai parametri normativi violati;

il ricorso non difetta di autosufficienza in quanto contiene indicazioni documentali e trascrizioni di atti (segnatamente, in riferimento alle due clausole arbitrali del 1998 e del 2004) idonee a dare contezza dei termini della controversia ai fini dell’esame della questione di competenza;

quanto all’ammissibilità del regolamento di competenza (contestata dal R.), deve concordarsi col P.M. che l’errore del Tribunale, che ha qualificato come “questione di merito” quella concernente l’applicabilità o meno della clausola compromissoria, non può condizionare la scelta del mezzo di impugnazione, dovendo darsi rilievo al fatto che la sentenza impugnata statuisce sulla competenza (negando quella arbitrale ed individuando quella propria e, per una parte della domanda, quella del Tribunale delle Imprese) e che, a norma dell’art. 819 ter c.p.c., “la sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43”;

nè può porsi in dubbio l’applicabilità dell’art. 819 ter c.p.c., in relazione a quegli orientamenti giurisprudenziali che la escludono per le ipotesi di arbitrato irrituale (cfr. Cass. n. 1158/2013, Cass. n. 21869/2012 e Cass. n. 10300/2014; ma, in senso contrario, cfr. Cass. n. 4919/2012 e Cass. n. 19546/2015) giacchè deve concordarsi col P.M. che l’arbitrato previsto dallo statuto del 2004, confermato dal successivo statuto del 2013, ha natura sicuramente rituale;

il regolamento merita accoglimento – con affermazione della competenza arbitrale per l’intera controversia – sulla base della duplice considerazione che trova applicazione la clausola compromissoria contenuta nell’art. 40 dello statuto del 2004 e che tutte le domande rientrano nel perimetro individuato da tale clausola (che, come detto, prevede espressamente un arbitrato rituale, demanda la nomina degli arbitri al Presidente del Tribunale e concerne “tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purchè relative a diritti disponibili”);

quanto al primo profilo, deve considerarsi che la controversia è insorta dopo l’accettazione del recesso del R., comunicata all’interessato il 2.4.2013 (ed efficace da tale data, ex art. 2532 c.c., comma 3) e pertanto nella piena vigenza della clausola compromissoria del 2004; restano irrilevanti la circostanza che il recesso fosse stato comunicato in data antecedente alla modifica statutaria del 2004 e il fatto che anche il prestito risalisse ad epoca anteriore: ciò che rileva è – infatti – il momento di insorgenza della controversia e non quello in cui ha avuto avvio la vicenda in relazione alla quale è successivamente sorta la lite; il che rende irrilevante la questione (proposta col primo motivo del ricorso) dell’avvenuta sanatoria – ex art. 223 duodecies disp. att. c.p.c. – della clausola compromissoria contenuta nello statuto del 1998;

quanto al secondo profilo, deve considerarsi che -come evidenziato anche dal Tribunale – il versamento della somma di 50 milioni di Lire non fu effettuato dal R. in qualità di terzo, bensì nella veste di socio; dal che consegue che anche la domanda di restituzione del “prestito” rientra nell’ambito delle controversie attinenti ai rapporti fra società e soci, ricomprese entro il perimetro di operatività della clausola compromissoria;

l’evidente peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara la competenza arbitrale per l’intera controversia. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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