Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7070 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/03/2020), n.7070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 719-2019 R.G. proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERGOTTI GIAN

FRANCO RICCI;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ & ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MACCARI LORIANO;

– resistente –

contro

IMPRESA EDILE M.S. E C. SNC;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

AREZZO, depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che

codesta Suprema Corte voglia accogliere il regolamento di competenza

proposto e disporre per la prosecuzione del giudizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

1. P.S. – che ha proposto il ricorso di regolamento di competenza avverso ordinanza del 6 febbraio 2019 del Tribunale di Arezzo, con cui il giudizio veniva sospeso per pregiudizialità rispetto ad un altro (il ricorso è stato da lui illustrato anche con due memorie, la prima del 16 aprile 2019 e la seconda del 25 novembre 2019) -, ha agito in due giudizi davanti al Tribunale di Arezzo nei confronti di L.E..

In un primo giudizio – essendo stato il P. convenuto da tale V.V.G., che, quale promissario acquirente in un contratto preliminare, chiedeva fosse dichiarato risolto tale contratto per inadempimento del convenuto con condanna di quest’ultimo al pagamento del doppio della caparra versata, in conseguenza di irregolarità edilizie dell’immobile oggetto del contratto – l’attuale istante aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione alla chiamata in causa del Lavagnino quale direttore dei lavori di ristrutturazione, quale responsabile delle irregolarità.

In un secondo giudizio, lo stesso P. aveva convenuto il Lavagnino, sempre quale direttore dei lavori, per il risarcimento dei danni che ne sarebbero derivati dalla perdita di valore dei suoi immobili. In quest’ultima causa è stato emesso il provvedimento di sospensione impugnato con il regolamento di competenza, reputando fosse pregiudiziale la decisione dell’altro giudizio.

Il ricorrente contesta che sussista pregiudizialità tra le due cause. Controparte si è costituita con memoria difensiva, resistendo. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza.

2. La questione, in realtà, è alquanto peculiare. Quando fu presentato il ricorso, i due giudizi pendevano entrambi davanti al Tribunale di Arezzo, per cui ogni risoluzione relativa alla loro correlazione sarebbe stata rinvenibile nell’applicazione dell’art. 274 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 24 settembre 2014 n. 20149, Cass. sez. 3, ord. 22 maggio 2008 n. 13194 e Cass. sez. 3, ord. 11 ottobre 2006 n. 21727). Il ricorso di regolamento, pertanto, all’epoca della proposizione era fondato, per cui si sarebbe dovuta disporre la prosecuzione del giudizio sospeso, ex art. 49 c.p.c..

Nelle more, tuttavia, la situazione è cambiata. Lo stesso ricorrente ha depositato allegata alla seconda memoria la sentenza di primo grado pronunciata nel preteso giudizio pregiudicante. Il ricorso, pertanto, così come conformato è divenuto inammissibile in questa nuova situazione, dato che essa produce effetti diversi rispetto a quella originaria.

Invero, potrebbe essersi verificata un’ipotesi nella quale, se la sentenza suddetta fosse stata impugnata, il giudice di merito dovrebbe procedere ad una valutazione ex art. 337 c.p.c.; oppure un’altra ipotesi per cui, essendo eventualmente passata in giudicato tale sentenza, il giudice di merito dovrebbe trattare l’altra causa tenendo in conto il contenuto del giudicato ed apprezzarne l’eventuale incidenza sulla causa in trattazione. Nel caso poi che fossero ancora pendenti termini di impugnazione della sentenza, il giudice di merito dovrebbe valutare sempre ex art. 337 c.p.c., poichè si riscontrerebbe in questa terza ipotesi la stessa ratio di detta norma.

In questa situazione nuova il ricorso per regolamento deve essere comunque accolto e deve, pertanto, disporsi la prosecuzione del giudizio, affinchè il Tribunale verifichi quale delle tre ipotesi appena indicate sia da praticare, previa stimolazione del contraddittorio tra le parti.

La decisione sulle spese del presente giudizio di regolamento è rimessa al Tribunale.

P.Q.M.

Dispone la prosecuzione del giudizio.

Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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