Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7070 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11736/2020 proposto da:

M.M., domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Raffaele Petrone, per procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del

curatore pro tempore Mi.Pa., domiciliato in Roma, presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Mariarosaria Menditto, per procura speciale estesa in

calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché contro

Mi.Pa.;

– intimato –

avverso il decreto emesso il 15 gennaio 2020 dal Tribunale di Napoli;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 gennaio 2022 dal consigliere Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con decreto emesso il 15 gennaio 2020 il Tribunale di Napoli ha liquidato in favore di M.M. e Mi.Pa., professionisti succedutisi nell’incarico di curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, la parte di compenso a ciascuno dovuta per l’opera rispettivamente prestata in favore della procedura, dividendo in due parti il compenso unitariamente determinato;

che M.M. chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria;

che il ricorso è stato notificato: al fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, “in persona del curatore Dott. Mi.Pa.”; al “Dott. Mi.Pa.;

che il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore Mi.Pa., resiste con controricorso, autorizzato con decreto del giudice delegato alla procedura del 24 marzo 2020;

che l’intimato Mi.Pa. non ha svolto difese;

che il compenso per lo svolgimento dell’incarico di curatore di fallimento, da liquidare in ogni caso al termine della procedura (salvi acconti) è unico anche nel caso in cui nello svolgimento di tale incarico si siano succeduti più professionisti, dovendo in tal caso il compenso a ognuno dovuto stabilirsi secondo criteri di proporzionalità (L.Fall., art. 39, comma 3, nel testo risultante dalla modificazione recata dal D.Lgs. n. 5 del 2006):

che fra Mi.Pa. e la procedura fallimentare (centro autonomo di interessi) sussiste potenziale conflitto di interessi quando, come nella specie, si discute della parte di compenso spettante a M.M., già curatore di tale procedura, riverberandosi la decisione sul ricorso proposto da tale persona sulla parte di compenso dallo stesso decreto impugnato attribuita a Mi.Pa., che svolge ancora l’incarico di curatore della procedura;

che, ricorrendo tale ipotesi: l’art. 78 c.p.c., comma 2, prescrive che alla parte rappresentata sia nominato curatore speciale per costituirsi in giudizio; l’art. 80 c.p.c. prescrive che il curatore speciale sia nominato con decreto emesso dal “presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa”;

che il conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato, costituente il presupposto della nomina a quest’ultimo di curatore speciale in applicazione della citata disciplina processuale può essere anche solo potenziale con accertamento da compiere in astratta ed ex ante; indipendentemente, quindi, dagli atteggiamenti in concreto assunti dalle parti in causa (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 11420 del 2014; Cass. n. 16553 del 2010; Cass. n. 13507 del 2002; Cass. n. 10822 del 2001);

che la giurisprudenza di legittimità è inoltre costante nell’affermare il principio secondo cui “in caso di conflitto di interessi tra rappresentante in giudizio e rappresentato, deve nominarsi a questo ultimo un curatore speciale, ha validità generale e comprende tutti i casi in cui vi sia contrasto tra un centro autonomo di interessi, ancorché non dotato di personalità giuridica, ed il suo rappresentante, sicché esso s’applica anche quando il conflitto di interessi sorga tra fallimento ed il suo curatore, come nell’ipotesi in cui si controverta sulla misura del compenso con la conseguenza che il curatore ove intenda impugnare per cassazione il provvedimento di liquidazione di detto compenso, deve richiedere previamente al primo presidente della corte di cassazione – e non al giudice delegato – la nomina del curatore speciale del fallimento, nei cui confronti va proposto il ricorso, risultando questo, in mancanza, inammissibile” (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2918 del 2000; Cass. n. 5004 del 2000; Cass. n. 12398 del 1992; Cass. n. 6780 del 1988; Cass. n. 3757 del 1975);

che tali principi trovano applicazione anche nel caso in cui, come nella specie: il compenso giudizialmente determinato per lo svolgimento di incarico di curatore di fallimento sia impugnato da professionista cessato da tale incarico per la parte di compenso a lui attribuita; al momento della notificazione dell’impugnazione l’incarico di curatore della stessa procedura sia svolto da altro professionista interessato dal decreto di liquidazione anche per la parte di compenso a lui attribuita;

che la parte di compenso liquidata al curatore in carica verrebbe infatti coinvolta dall’accoglimento del ricorso proposto dal professionista cessato da tale incarico contro l’attribuzione alla sua persona della parte di compenso liquidato L.Fall., ex art. 39; con conseguente potenzialità di conflitto fra l’interesse del curatore in carica e quello della procedura fallimentare da lui gestita quanto alla misura del compenso unitariamente determinata dal tribunale;

che la situazione di conflitto è divenuta attuale con la notificazione del controricorso, nell’interesse della procedura proposto da Mi.Pa.;

che, in tale ordine di concetti il ricorso è inammissibile perché diretto contro la procedura di fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona di colui che svolge l’incarico di curatore di tale procedura ( Mi.Pa.), in potenziale conflitto di interessi con la stessa, senza prima avere ottenuto dal Primo Presidente della Corte la nomina di curatore speciale alla procedura;

che le spese relative al giudizio di legittimità rispettivamente anticipate dalle parti costituite debbono essere interamente compensate avendo l’attuale curatore della procedura reso attuale il conflitto di interessi fra la sua persona e la procedura con la notificazione del controricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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