Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 707 del 18/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 18/01/2021), n.707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17606/2016 proposto da:

ALISARDA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 23, presso lo studio degli Avvocati CARLO BOURSIER

NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono.

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

112, presso lo studio dell’Avvocato CRISTINA GIOMBETTI,

rappresentata e difesa dagli Avvocati LUIGI PASETTO, LEONARDO

PASETTO, ARIANNA FIOCCO.

e

GENERALI ITALIA S.P.A. (già INA ASSITALIA S.P.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO

CORAIN, che la rappresenta e difende.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 186/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/07/2015 R.G.N. 131/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI

Roberto, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la pronuncia del 16.11.2011 il Tribunale di Verona, in accoglimento della domanda proposta da G.C. nei confronti della Meridiana spa – di cui era dipendente con mansioni di assistente di volo – diretta al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’infortunio sul lavoro subito in data (OMISSIS), ha condannato la società al pagamento della somma di Euro 44.867,70 e, inoltre, ha condannato l’INA Assitalia spa e la RAS spa a tenere indenne la società medesima per la somma indicata.

2. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 186 del 2015, in accoglimento del gravame di INA Assitalia, ha dichiarato l’efficacia transattiva dell’accordo intervenuto tra la detta società e la G. in data 20.9.2006, respingendo la domanda di garanzia formulata da Alisarda spa (già Meridiana spa) nei confronti della compagnia di assicurazione e condannando la originaria ricorrente alla restituzione della somma di Euro 51.717,60 corrisposta in esecuzione della pronuncia di prime cure; in parziale accoglimento del gravame proposto da G.C. ha condannato la Alisarda spa a corrispondere a quest’ultima l’importo di Euro 12.000,00, oltre accessori, a titolo di danno patrimoniale conseguente all’infortunio subito.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: a) la polizza stipulata tra INA Assitalia e la Meridiana spa “contro gli infortuni aeronautici professionale ed extra-professionali e delle malattie professionali del personale navigante” ai sensi dell’art. 935 c.n. e art. 22 del CCNL, prevedeva un regime di assicurazione obbligatoria alternativo a quello proprio dell’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 e doveva qualificarsi assicurazione per conto altrui ai sensi dell’art. 1891 c.c., con conseguente esclusione della manleva di INA Assitalia in favore di Meridiana spa; b) l’atto di quietanza sottoscritto nel 2006 dalla G. doveva essere interpretato nel senso che questa, accettando la somma corrispostale da INA Assitalia in forza della polizza infortuni, aveva definito la controversia esclusivamente con la compagnia assicuratrice; c) da ciò conseguiva la restituzione delle somme corrisposte da INA Assitalia alla G.; d) non essendo compreso, però, l’intero risarcimento del danno (l’importo corrisposto dall’INA costituiva in sostanza l’indennizzo che avrebbe corrisposto l’INAIL ex D.P.R. n. 1124 del 1965), alla lavoratrice spettava, per la parte differenziale a carico della datrice di lavoro, il danno patrimoniale, conseguente all’infortunio subito, costituito dal pregiudizio economico consistente nella perdita delle voci stipendiali connesse allo svolgimento delle mansioni.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Alisarda spa affidato ad un unico articolato motivo, cui hanno resistito con controricorso G.C. e la Generali Italia spa (già INA Assitalia spa).

5. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione della trattazione della causa in pubblica udienza.

6. Alisarda spa e Generali Italia spa hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1891 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1882 e 1965 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale male interpretato la fattispecie delineata dal citato art. 1891 c.c.. Deduce, al riguardo, che i giudici di seconde cure, dopo avere correttamente inquadrato la polizza assicurativa contratta da Meridiana nella tipologia del contratto di assicurazione per conto di chi spetta e dopo avere dato atto che l’accordo intervenuto tra la lavoratrice e la compagnia di assicurazione aveva efficacia transattiva, avevano ritenuto erroneamente che la pretesa risarcitoria della G. non fosse ancora definita, condannando il datore di lavoro anche al pagamento di ulteriori somme a titolo di risarcimento dei danni biologico e patrimoniale. Sostiene la società che una eventuale pretesa risarcitoria della lavoratrice sarebbe residuata solo se il massimale convenuto non avesse limitato il risarcimento: ipotesi questa, non ravvisabile così come era improprio parlare di “danno differenziale”.

2. Osserva il Collegio che, preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da Generali Italia spa, per non essere stati il ricorso per cassazione e la relativa procura (notificati via pec) firmati digitalmente.

3. Invero, a prescindere dalla circostanza – sostenuta dalla ricorrente – se siano stati allegati, nella notifica via pec, non solo i file firmati digitalmente in formato “pm7” ma anche quelli per comodità in formato semplice “pdf”, va rilevato il principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 22438 del 2018) secondo il quale, se è vero che, in tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l’atto nativo digitale deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, è in ogni caso fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.

4. Nella fattispecie, in considerazione degli elementi rappresentati nella relata di notifica e desumibili dal sistema di notificazione digitale (mittente della notifica e destinataria delle comunicazioni da parte del sistema), da cui è possibile ascrivere con certezza la paternità del ricorso al Difensore della ricorrente che ha provveduto ai suddetti adempimenti, può affermarsi che l’atto abbia raggiunto il suo scopo e che non rilevi il profilo della mancata sottoscrizione digitale.

5. Venendo allo scrutinio dell’unico motivo, ritiene questa Corte che lo stesso non sia fondato.

6. Non sono state contestate le conclusioni, cui è giunta la gravata sentenza, con riguardo alla circostanza che la polizza, oggetto del presente giudizio, vada sussunta nell’alveo dell’art. 1891 c.c. e, cioè, nella tipologia del contratto di assicurazione per conto di chi spetta e che tra la lavoratrice e a compagnia di assicurazione sia intervenuto un accordo transattivo.

7. Sempre in via preliminare, deve essere precisato che non si può tenere conto delle questioni riguardanti il massimale le quali, non essendo state esaminate dalla impugnata pronuncia, difettano dei requisiti spaziali e temporali circa la loro allegazione nei gradi di merito. Trattandosi, pertanto, di questioni nuove, non possono essere prese in considerazione in sede di legittimità (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 28480 del 2005).

8. Orbene, per la soluzione del problema sotteso al motivo di ricorso (se cioè l’accordo transattivo intercorso abbia o meno efficacia definitiva per tutte le pretese vantate dalla lavoratrice) occorre avere riguardo, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale (pag. 14) alle disposizioni contrattuali del CCNL e della polizza che prevedono che “l’esercente ha l’obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme corporative, il personale navigante abitualmente ed occasionalmente addetto al servizio di volo. L’assicurazione esonera l’esercente dalla responsabilità per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro. Per i rischi diversi da quelli di volo, si applicano le disposizioni delle leggi speciali”.

9. Sotto il profilo esegetico-letterale, è chiaro che il suddetto regime di assicurazione è alternativo a quello proprio dell’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965: una diversa interpretazione non sarebbe consentita.

10. Ne consegue che, effettivamente, come ha statuito la Corte di merito, andava valutato se altre forme di danno, vantate dalla lavoratrice, rientrassero o meno in tale accordo assicurativo.

11. In relazione a tale aspetto, i giudici di seconde cure hanno considerato la non esaustività della transazione raggiunta, per il danno patrimoniale derivante da lucrum cessans e riguardante le voci retributive di cui agli artt. da 34 a 37 del CCNL connesse allo svolgimento delle mansioni perchè tale tipologia di pregiudizio esulava dalla riconducibilità alla copertura assicurativa obbligatoria e, quindi, andava risarcito secondo le comuni regole della responsabilità civile.

12. La suddetta affermazione è corretta giuridicamente perchè effettivamente tali profili del danno patrimoniale non rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria che concerne le componenti biologiche del pregiudizio psicofisico sofferto il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica.

13. La ricorrente, inoltre, non ha assolutamente specificato, nel motivo di ricorso, se tali voci fossero comunque comprese nell’accordo transattivo: sotto questo profilo la doglianza difetta, pertanto, anche di autosufficienza.

14. In conclusione, quindi, osserva il Collegio che l’impostazione decisoria della Corte di merito, in punto di diritto, è da ritenersi corretta circa la non esaustività, con l’accordo transattivo, della intera pretesa risarcitoria della lavoratrice; in punto di fatto, invece, non sono stati forniti riscontri per ritenere che le voci retributive sopra indicate, in qualche modo, fossero state comunque prese in considerazione dalle parti in sede di transazione.

15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

16. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

17. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

 

 

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