Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 707 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 13/01/2011), n.707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13934-2009 proposto da:

B.F. FU I. (c.f. (OMISSIS)), B.

I.D.F. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

procuratore di B.F. FU D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA C. CORVISIERI 46, presso l’avvocato

CAVALIERE DOMENICO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TORRE MARINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17031/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato NICOLETTA MERCATI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. BERNABAI: il ricorso

può essere deciso in camera di consiglio, ricorrendo, la fattispecie

di cui all’art. 375 c.p.c..

Il P.G. presente in udienza dott. APICE aderisce alla relazione.

Fatto

RITENUTO

che, nell’ambito di un giudizio promosso da B.F. fu I., in proprio e nella qualità di procuratore di B. F. fu D., nei confronti dell’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Palermo per ottenere il risarcimento del danno da accessione invertita e il pagamento dell’indennità di occupazione legittima di tre porzioni di terreno di loro proprietà sito nel comune di (OMISSIS), la Corte d’appello di Palermo, con sentenza non definitiva 7 febbraio 2002 e con sentenza definitiva 28 gennaio 2003, condannava l’IACP al risarcimento del danno, contestualmente liquidato con richiamo ai criteri enunciati dai tribunale di Palermo; che, sul successivo ricorso per cassazione del sig. B.F., questa Corte con sentenza 23 giugno 2008, in accoglimento del settimo e del nono motivo, statuiva che l’indennità di occupazione doveva essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’indennità virtualmente dovuta per l’espropriazione e che il danno da accessione invertita, per l’irreversibile trasformazione di una porzione di metri quadri 45, doveva essere liquidato in misura corrispondente al valore di mercato dell’immobile occupato, in virtù della sentenza 24 ottobre 2007 n. 349 della Corte costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359;

che, per l’effetto, la causa veniva rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per la riliquidazione del risarcimento relativamente all’area di metri quadri 45; con esclusione, invece, dell’ulteriore superficie di mq. 6852, per la quale la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Palermo aveva riservato al prosieguo la decisione;

che avverso tale sentenza B.F. e B.I. proponevano ricorso per revocazione, ex art. 391 bis cod. proc. civile, deducendo l’errore di fatto nella mancata inclusione dell’area di mq. 6852 nella rideterminazione dell’indennità di occupazione legittima e del risarcimento per accessione invertita, sul falso presupposto, non oggetto di accertamento specifico, che tale questione fosse tuttora sub judice dinanzi alla Corte d’appello di Palermo: che invece l’aveva decisa con la sentenza definitiva 28 gennaio 2003, contestualmente impugnata – insieme con la sentenza non definitiva 7 febbraio 2002 – con il ricorso per cassazione accolto, poi, limitatamente ai motivi nn. 7 e 9;

che l’Istituto Case Popolari della Provincia di Palermo non svolgeva attività difensiva;

che la causa veniva trattata in camera di consiglio, previa relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., ed il P.G. ed il difensore precisavano le conclusioni come da verbale.

Diritto

CONSIDERATO

che, come si legge nella stessa epigrafe della sentenza 23 giugno 2008 di questa Corte, oggetto di domanda di revocazione, l’originario ricorso per cassazione investiva, congiuntamente, sia la sentenza non definitiva (che aveva riservato al prosieguo la decisione in ordine all’area di mq. 6.852), sia la sentenza definitiva che aveva poi liquidato il relativo risarcimento;

che appare dunque frutto di errore di fatto inconsapevole l’esclusione dall’oggetto del giudizio di rinvio della liquidazione delle voci di credito relative all’area in questione.

PQM

Accoglie il ricorso, revoca la sentenza di questa Corte n. 1703/2008 limitatamente alla statuizione “con esclusione… dell’area di mq.

6852 per la quale la sentenza non definitiva impugnata ha rimesso al prosieguo ogni decisione” e, in accoglimento del settimo e nono motivo, così statuisce:

cassa, in relazione alla censura accolta le sentenze della Corte d’Appello di Palermo n. 95/2002 e n. 63/2003 e rinvia la causa ad altra sezione della stessa corte territoriale, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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