Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7069 del 28/03/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/03/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 28/03/2011), n.7069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Roma, con ordinanza n. R.G. 52490/08 depositata il 9.11.09, nel
procedimento pendente fra:
L.E.;
COMUNE DI ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/12/2010 da Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMRLO
SGROI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.E. ha proposto ricorso in opposizione presso i Giudice di Pace di Roma avverso le sanzioni amministrative irrogatele per violazione della L.R. Lazio 29 maggio 1997, n. 18, art. 14, per lo svolgimento dell’attività di affittacamere sprovvista del prescritto titolo autorizzativo (verbale n. (OMISSIS)) e per violazione del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 231 (T.U.L.S.) per aver svolto la suddetta attività priva della prescritta autorizzazione sanitaria (verbale n. (OMISSIS)).
Il Giudice di Pace adito con sentenza del 5-5-2008 ha dichiarato la propria incompetenza per materia ed anche per valore per il fatto che le sanzioni irrogate non attengono a violazioni al Codice della Strada bensì al cit. T.U.L.S..
Il Tribunale di Roma (dinanzi al quale la causa è stata riassunta) con ordinanza del 9-11-2009 ha richiesto d’ufficio a questa Corte i regolamento di competenza affermando che entrambe le suddette sanzioni non riguardano violazioni comprese nella deroga alla generale competenza del Giudice di Pace prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, nè nella deroga per valore di cui al terzo comma della suddetta norma.
Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis, ha concluso per la declaratoria in camera di consiglio della competenza per materia e per valore del Giudice di Pace di Roma.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La suddetta relazione ha reputato corrette le considerazioni di cui alla richiamata ordinanza alla luce dell’art. 22 bis citato, comma 1, che attribuisce in linea generale ai Giudice di Pace la competenza in ordine alle opposizioni di cui al precedente art. 22, fatte salve le espresse eccezioni per materia e per valore previste nei commi successivi dell’art. 22 bis, nell’ambito delle quali non sono comprese le violazioni contestate alla L..
Questa Corte ritiene di dover aderire a tali conclusioni, cosicchè deve dichiararsi la competenza in proposito del Giudice di Pace di Roma dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Data la natura del procedimento non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nei termini di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011