Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7069 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 4265/2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MEZZETTI, che lo rappresenta

e difende unitamente a se medesimo;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO

PUCCINI 9, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO VENTURA, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 23480/2013

del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto

Procuratore Generale in persona del Dott. ALESSANDRO PEPE che chiede

che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, con le conseguenze di

legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

M.M. ha proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento del 9.2.2016 con cui il Tribunale di Roma ha sospeso il giudizio avente ad oggetto la richiesta risarcitoria avanzata dal medesimo M. nei confronti di D.G. in relazione ad una dedotta condotta diffamatoria, “in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal giudice di pace di Roma n. 757/2015 e gravata di ricorso per cassazione”, concernente il giudizio penale promosso contro il D. per il reato di diffamazione;

il M. ha contestato il provvedimento di sospensione sulla base di quattro motivi; il D. ha depositato memoria difensiva.

il Procuratore Generale ha richiesto l’accoglimento del ricorso.

Considerato che:

il ricorso è fondato per la concorrente considerazione che, nell’attuale contesto normativo, non v’è più spazio per una sospensione discrezionale del giudizio civile e che non ricorrono – nel caso in esame – le condizioni per la sospensione ex lege previste dall’art. 75 c.p.p.;

sotto il primo profilo, deve infatti rilevarsi che “nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 c.p.c. – come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 – non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.” (Cass. n. 23906/2010);

sotto il secondo profilo, deve condividersi il principio secondo cui “il rapporto tra giudizio civile e penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorchè l’azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto”;

non ricorrendo, nel caso in esame, alcuna delle ipotesi di sospensione necessaria previste dall’art. 75 c.p.p., comma 3, il processo deve dunque proseguire;

il regolamento delle spese di lite va rimesso alla definizione del giudizio di merito.

PQM

accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio, rimettendo al giudice del merito di provvedere sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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