Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7069 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 7069 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 9810-2011 proposto da:
CIMICCHI

FABRIZIO

(C.F.

CMCFRZ54S08H501Y),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE l,
presso l’avvocato VINCENZO DONATIVI, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al

Data pubblicazione: 11/04/2016

ricorso;
– ricorrente –

2016

contro

303

INTESA SANPAOLO S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 565/2010 della CORTE D’APPELLO

1

di PERUGIA, depositata il 17/11/2010;
,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

‘,

udienza del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità, in subordine rigetto in subordine
accoglimento.

..,

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

,

,

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile
l’impugnazione proposta da Fabrizio Cimicchi avverso la
sentenza del Tribunale di Orvieto con la quale era stata

pronunciata la risoluzione per inadempimento di due
contratti aventi ad oggetto l’acquisto di bond argentini
nonché la condanna della s.p.a. Banca Intesa San Paolo al
pagamento della somma di circa 15000 euro.
A sostegno della decisione, la Corte ha affermato che,
essendo stato instaurato giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, i termini di costituzione dovevano ritenersi
dimezzati anche in grado d’appello ai sensi degli artt.
347 e 165 cod. proc. civ. richiamati dall’art. 20 del
d.lgs n. 5 del 2003, ratione temporis applicabile al
procedimento., rilevando che l’appellato aveva sollevato
tempestivamente l’eccezione essendosi costituito
tempestivamente ex art. 20 secondo comma d.lgs n. 5/2003
ed artt. 347 e 166 cod. proc. civ..
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
il Cimicchi che ha anche depositato memoria.
Nell’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 20, comma 3, d.lgs n. 5 del
2003 per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto
applicabile anche al secondo grado il dimezzamento dei
3

termini di costituzione in giudizio nei procedimenti di
opposiione a decreto ingiuntivo.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile dal momento che
dall’esame della procura in calce ad esso ne risulta il

del foro di Roma, mentre la sottoscrizione del legale ( di
autentica della firma del Cimicchi risulta eseguita
dall’avv. Scozzarella che ha anche sottoscritto con
identico segno grafico la memoria depositata ex art. 372
cod. proc. civ. Il ricorso non reca, in conclusione la
procura speciale richiesta dall’art. 365 cod. proc. civ.
Non si deve assumere alcuna statuizione sulle spese
processuali dal momento che la parte intimata non si è
costituita.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 201
Il Presi

nte

rilascio in via esclusiva al prof. avv. Vincenzo Donativi

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