Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7069 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 17/12/2021, dep. 03/03/2022), n.7069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29901/2015 proposto da:, V QC

Billa A.G. Industriezentrum NP – Sud, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

dei Parioli n. 74, presso lo studio dell’avvocato Piselli Francesco,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marone

Pierfrancesco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso L.Fall., ex art. 98, Billa A.G. Industriezentrum NP – Sud proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) srl in liquidazione, chiedendo, in riforma del decreto del GD al predetto fallimento che aveva accolto solo parzialmente la sua richiesta d’insinuazione al passivo (per una carenza probatoria in merito all’effettiva somministrazione di servizi resi in favore della società in bonis), che le fossero riconosciuti, in chirografo, i diversi importi meglio risultanti in atti, con riguardo alla somministrazione di merci, relativo al punto vendita di prodotti alimentari e non alimentari sito in (OMISSIS) e al pagamento dei canoni d’affido e delle spese connaturate alla gestione del reparto, concesso in franchising. Il tribunale di Napoli rigettava l’opposizione, perché non era stato provato, come richiedeva il provvedimento del GD1 lo svolgimento delle prestazioni e il pagamento delle fatture sulla cui base la società opponente aveva richiesto l’ammissione al passivo, né era possibile disporre CTU che sarebbe stata esplorativa.

Ricorre per cassazione avverso questo decreto, Billa A.G. Industriezentrum NP – Sud affidandosi a tre motivi mentre l’intimato fallimento di (OMISSIS) srl in liquidazione non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nel mancato esame del contratto di franchising, stipulato in data 1 aprile 2006 regolarmente sottoscritto unitamente alla memoria difensiva, L.Fall., ex art. 95, comma 2, depositata per via telematica.

Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta il vizio di nullità del decreto impugnato per violazione della L.Fall., art. 99, penultimo comma, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia e per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il tribunale non si era pronunciato sulla domanda di ammissione al passivo relativamente agli importi dovuti a titolo di canoni d’affido, mentre si limitava a rigettare senza motivazione la domanda di ammissione al passivo relativamente agli importi dovuti a titolo di spese connaturate alla gestione del punto vendita.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché non vi era stata alcuna valutazione del contratto di franchising quale mezzo di prova del credito.

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti, in quanto pur essendo insussistente il vizio di omessa pronuncia, perché in sede di opposizione allo stato passivo, la pronuncia di rigetto copre tutta la domanda d’insinuazione, tuttavia sussiste l’assenza di motivazione sulla statuizione di rigetto dell’opposizione riferita alla richiesta di ammissione al passivo dell’importo corrispondente ai canoni di affido, richiesta che era stata formulata in sede di opposizione per cui il rigetto della domanda d’insinuazione, relativamente all’importo corrispondente a tali canoni è stata senz’altro immotivato.

In accoglimento del secondo motivo, assorbiti i restanti, il decreto va a cassato con rinvio al tribunale di Napoli affinché alla luce di quanto sopra esposto riesamini il meteo merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbe gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, al tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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