Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7068 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/03/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 28/03/2011), n.7068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24212/2009 proposto da:

N.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’ANTONIO Franca, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato DE

PORCELLINIS Carlo, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso ‘ordinanza R.G. 10907/09 del GIUDICE DI PACE di MILANO del

2.7.09, depositata il 17/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito per la controricorrente l’Avvocato Carlo De Porcellinis che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato N.M. ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso l’ordinanza L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30 del Giudice di Pace di Milano del 17-7-2009 con la quale, revocato il decreto ingiuntivo opposto, sono stati liquidati Euro 700,00 per onorari oltre Euro 500,00 per diritti e spese in favore dell’avvocato S.L. per l’attività di domiciliataria da quest’ultima svolta in favore dell’attuale ricorrente in un giudizio di secondo grado svoltosi presso la Corte di Appello di Milano.

Per la cassazione di tale ordinanza il N. ha proposto un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., articolato in due motivi cui la S. ha resistito con controricorso.

Il Consigliere designato ha concluso con relazione ex art. 380 bis c.p.c., per la decisione del ricorso in Camera di consiglio con l’accoglimento del primo motivo e la declaratoria di assorbimento del secondo; la controricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il N., deducendo omessa motivazione, rilevato che le attività professionali per le quali la controparte aveva richiesto il pagamento di onorari (ovvero studio della pratica e partecipazione alla discussione in sede di decisione) non erano state prestate e che l’opposta, cui spettava il relativo onere, non aveva neppure offerto la prova al riguardo, assume che il Giudice di Pace non ha reso alcuna giustificazione in ordine alla liquidazione di Euro 700,00 per onorari.

La censura è fondata.

Il Collegio ritiene di dover aderire al convincimento espresso nella menzionata relazione secondo cui nell’ordinanza impugnata non sono state indicate le ragioni di tale statuizione, considerato in particolare che l’opponente aveva contestato l’espletamento di alcune attività professionali da parte della S., ritenendo ad essa spettanti soltanto gli onorari per la partecipazione a due udienze;

tali conclusioni non possono essere infirmate, come invece sostenuto nella memoria depositata, dal mero riferimento da parte del Giudice di Pace al parere di congruità della parcella presentata dall’avvocato S. espresso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con Delib. 23 ottobre 2008, posto che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’Ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, cosicchè su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell’opponente in ordine alla effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all’applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (vedi “ex multis” Cass. 30-7-2004 n. 14556).

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 30, censura l’ordinanza impugnata per aver determinato complessivamente la somma di Euro 500,00 per spese e diritti senza alcuna specificazione non consentendo così di controllare la correttezza di tale liquidazione.

Tale motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

In definiva per le esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame al Giudice di Pace di Milano anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso secondo quanto esposto in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio al Giudice di Pace di Milano.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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