Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7068 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. II, 24/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16032/2007 proposto da:

V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato APUZZO TIZIANA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SICIGNANO Federico;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza RG. 42979/06 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 25/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, nulla osserva.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che V.A.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 25 sett. 2006 con la quale il giudice di Pace di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso dalla medesima depos. in cancelleria in data 8.6.06, avverso il verbale della Polizia Municipale di Napoli in quanto tardivamente proposto oltre il termine di gg. 60 di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 340 bis;

rilevato che appare fondato il 1^ motivo del ricorso de quo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e del D.Lgs. n. 40 del 2006, artt. 26 e 27) in quanto il ricorso contro il verbale di contestazione della Polizia Municipale di Napoli, appare tempestivamente proposto, atteso che la notifica del predetto verbale risulta avvenuta (v. timbro postale sulla busta verde utilizzata per la notifica) in data 10.4.2006 (e non il 4.4.06, come erroneamente ritenuto dal giudice di Pace); ritenuto pertanto di dover accogliere il 1^ motivo del ricorso (assorbito il 2^ motivo), con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al G.d.P. di Napoli in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio.

PQM

la Corte accoglie il 1^ motivo del ricorso; assorbito il 2^ motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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