Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7068 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25808-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in POLLENA TROCCHIA, VIALE

REGINA MARGHERITA 44, presso lo studio DI TUORO – MELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato AMALIO MELE giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), F.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 981/2014 del TRIBUNALE di Nola;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 31 ottobre 2007 Pe.An. conveniva davanti al giudice di pace di Marigliano F.M. (quale proprietaria del veicolo e sua conducente) e Generali Assicurazioni S.p.A. quale impresa designata da FGVS perchè fossero condannati al risarcimento dei danni che egli avrebbe subito alla sua auto il (OMISSIS) per avere la F., non assicurata, aperto la portiera della sua auto in sosta. Si costituiva resistendo Generali Assicurazioni S.p.A.

Con sentenza del 23 settembre 2009 il giudice di pace rigettava la domanda per difetto di prova della mancanza di copertura assicurativa. Avendo Pe.An. – cui nelle more del giudizio, per suo decesso, sono poi subentrati i figli come eredi, e cioè P.A., + ALTRI OMESSI

2. Hanno presentato ricorso P.A., + ALTRI OMESSI

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi.

Il Tribunale ha ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 bis non tenendo conto che questa norma fu introdotta nel Codice delle assicurazioni dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, art. 1 e che, essendo norma sostanziale, non è applicabile nella causa in esame, perchè entrata in vigore dopo l’introduzione del giudizio di primo grado.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’appena citato art. 142 bis nonchè dell’art. 2697 c.p.c..

Anticipando l’entrata in vigore dell’art. 142 bis, Pe.An. aveva comunque chiesto e ottenuto in data 4 gennaio 2007 da ANIA l’attestazione della scopertura assicurativa; ma, secondo il giudice d’appello, essa ha valore soltanto indiziario. Ciò non corrisponderebbe al vero, poichè ANIA è l’organo che fornisce le informazioni a ISVAP (al cui Centro Informazioni, secondo il Tribunale, si sarebbe dovuto rivolgere l’attore) ai sensi dell’art. 3 Regolamento ISVAP 23 maggio 2006 n. 3.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2733 c.c.

Il Tribunale non avrebbe dato valore di piena prova alle dichiarazioni della F. perchè rese in interrogatorio libero ex art. 116 c.p.c. e perchè sono proprie di una solo dei litisconsorti necessari. Ma la confessione della suddetta ricadrebbe soltanto nei suoi confronti quanto all’applicabilità della sanzione amministrativa per inadempimento dell’obbligo assicurativo ex art. 193 C.d.S. e al diritto di regresso e surroga verso di lei della impresa designata ex art. 292 cod. ass.

Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di motivazione per violazione dell’art. 2727 c.c..

Il Tribunale avrebbe ritenuto insufficiente a provare la mancanza di copertura assicurativa anche la testimonianza di Pe.Ac., che riferì l’esposizione di un tagliando scaduto; ma tale testimonianza, “confortata dalla confessione” della F., avrebbe generato presunzione juris tantum perchè il Codice della strada prevede sanzione amministrativa per omessa esposizione del tagliando all’art. 181. Vengono richiamati di detto codice pure l’art. 180 (sull’obbligo di presentarsi agli uffici di polizia se invitati) e art. 193 (sulla sanzione per omessa assicurazione per responsabilità civile). Si adduce infine che il giudice d’appello non avrebbe tenuto in conto una “valutazione… decisiva”: la richiesta di informazione al responsabile civile non ebbe risposta perchè la relativa raccomandata rimase in giacenza per mancato ritiro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato.

3.1 il primo e il secondo motivo possono essere vagliati congiuntamente in quanto, come sopra si è esposto, entrambi attengono all’applicabilità del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 bis (Codice delle assicurazioni) e alle relative conseguenze.

Il Tribunale di Nola ha effettivamente ritenuta l’applicabilità nella causa in esame del suddetto art. 142 bis, laddove (motivazione, pagina 3) ne trae che “a tutti i danneggiati è data la possibilità di conoscere, tramite ISVAP, i dati del conducente e la targa del mezzo che ha provocato il sinistro, nonchè polizza e società che assicura il veicolo o, eventualmente, la mancanza di copertura assicurativa”, affermando che “pertanto” condivide la valutazione del giudice di prime cure nel senso della mancanza di prova della scopertura assicurativa, e supportando poi tale adesione con tre argomenti: in primo luogo, il Tribunale ritiene insufficiente la testimonianza di Pe.Ac. in ordine alla esposizione di un tagliando di assicurazione scaduto e alle dichiarazioni da lui riferite della F.; in secondo luogo, il Tribunale attribuisce alla certificazione ANIA “valore meramente indiziario” perchè ANIA è “associazione privata tra le imprese assicurative il cui archivio viene alimentato solo in via facoltativa dalle stesse compagnie assicurative (come…precisato nella stessa certificazione presente in atti)”; in terzo luogo il Tribunale nega che costituiscano piena prova le dichiarazioni al riguardo, rese in interrogatorio libero, dalla F.. E già prima di offrire questa struttura argomentativa, il Tribunale, dopo aver invocato l’art. 283 cod. ass. (che delimita i risarcimenti a carico del FGVS), aveva già affermato che per la prova di scopertura assicurativa “non è sufficiente” una dichiarazione di un soggetto privato, “ma è necessario fornire la prova della richiesta al Centro informazioni istituito presso l’ISVAP (artt. 154 e 155 cod. ass.) e della comunicazione delle relative informazioni”, residuando come unica alternativa la produzione di rapporto della Polizia Municipale che dimostri la scopertura attraverso la contestazione della relativa infrazione.

3.2 Il ragionamento del Tribunale non è condivisibile, anzitutto perchè quando la presente causa fu instaurata, come rilevano i ricorrenti nel primo motivo, l’art. 142 bis, introdotto nel Codice delle assicurazioni dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, art. 1 non era ancora in vigore. Ma vi è di più. Dall’applicazione dell’art. 142 bis, a ben guardare, il giudice d’appello estrae uno specifico onere probatorio di chi intende dimostrare la mancanza di copertura del veicolo danneggiante, nel senso di obbligo del danneggiato di avvalersi probatoriamente (a parte la sopra richiamata alternativa della contestazione dell’infrazione) di quanto gli viene comunicato, su sua richiesta, dal Centro informazioni istituito presso ISVAP in forza degli artt. 154 e 155 stesso Codice.

Invero, l’art. 154 regola l’istituzione e i compiti del Centro informazioni, e l’art. 155 attribuisce ai danneggiati il diritto (e non l’obbligo, come si verrà ora a rilevare) di accedere alle sue informazioni, regolando altresì l’accesso anche di altri soggetti. L’art. 142 bis effettua poi una specifica integrazione dell’art. 154, in quanto prevede il diritto del danneggiato di ottenere dal Centro “le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza”. Si tratta quindi, evidentemente, non di un obbligo del danneggiato di procurarsi una prova legale – nel senso qui di prova necessaria e non fungibile – attraverso una certificazione di scopertura del Centro informazioni, bensì della introduzione di uno specifico diritto, di natura indubbiamente sostanziale, del danneggiato di ottenere da tale Centro le suddette informazioni. Ne consegue che il Tribunale non solo ha commesso un errore di diritto in termini di successione delle leggi reputando applicabile alla regiudicanda una norma (sostanziale) che non la investe nel suo ambito temporale di vigenza, ma altresì ha valutato il compendio probatorio sulla base di una manifesta violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, la quale, presumibile frutto a sua volta di una erronea lettura degli artt. 154 e 155 (oltre che dell’art. 142 bis, già di per sè non applicabile per quanto appena osservato), lo ha condotto ad esigere, per l’adempimento dell’onere probatorio del danneggiato in ordine alla scopertura assicurativa, esclusivamente due specie di prove (la comunicazione del Centro informazioni o la contestazione della pertinente infrazione), apoditticamente e assolutamente escludendo alcuna valenza dimostrativa in qualunque altro elemento istruttorio. Ragiona, invero, il Tribunale come se l’accertamento in questione sia costretto entro i binari di prove legali predeterminate, così che la sua formazione venga a costituire una netta eccezione rispetto al canone del libero convincimento del giudice (l’eccezione prevista dall’inciso finale dell’art. 116 c.p.c., comma 1), la quale, logicamente, si rifrange anche sulle modalità di adempimento dell’onere probatorio della parte. Dimenticando però, in tal modo, la tassatività normativa che l’art. 116 c.p.c. stabilisce per ogni limite del libero convincimento, e che inibisce quindi al giudicante di creare interpretativamente una astratta e generale gerarchia di efficacia delle prove a seconda dell’oggetto cui attengono (sul canone del libero convincimento come strumento dell’accertamento fattuale e sulla inesistenza nell’ordinamento – al di là delle normative eccezioni di prova legale – di una gerarchia dell’efficacia delle prove cfr. Cass. sez. 3, 12 settembre 2011 n. 18644, Cass. sez. 3, 18 aprile 2007 n. 9245, Cass. sez. 3, 28 giugno 2006 n. 14972, Cass. sez. L, 16 maggio 2000 n. 6347 e Cass. sez. 3, 12 maggio 1998 n. 4777).

Il Tribunale, in effetti, ha ritenuto non provata la scopertura assicurativa per l’assenza della comunicazione del Centro informazioni e della contestazione dell’infrazione per mancata assicurazione, sulla base di questo – come si è visto – argomentando tra l’altro nel senso che la dichiarazione del testimone che avrebbe visto esposto il tagliando di assicurazione scaduto sarebbe insufficiente e che la certificazione ANIA avrebbe un “valore meramente indiziario”. Per quanto attiene a quest’ultimo aspetto, per mera completezza, si ricorda altresì che il Regolamento 23 maggio 2006 n.3 di ISVAP, emesso per disciplinare proprio il funzionamento del Centro informazioni ai sensi dell’art. 154, comma 5, cod. ass., all’art. 3, comma 2, stabilisce: “Per l’organizzazione e il funzionamento del Centro, l’ISVAP acquisisce i dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dall’ANIA, stipulando con la medesima apposita convenzione”; e lo stesso articolo 3, comma 1, lett. c), riguarda proprio “la data di scadenza delle polizze” di assicurazione dei veicoli abitualmente stazionanti in Italia, come è indiscusso che fosse il veicolo della F..

In conclusione, i primi due motivi del ricorso risultano fondati, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, che pure attengono, infatti, alle modalità di accertamento da parte del Tribunale della mancanza di copertura assicurativa. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio al Tribunale di Nola in persona di diverso giudice monocratico, affinchè espleti l’accertamento suddetto secondo il principio del libero convincimento così come regolato dall’art. 116 c.p.c. – con particolare riguardo al primo comma, ovvero senza inserire eccezioni a tale canone mediante prove “obbligatorie” che l’ordinamento non prevede e senza applicare, per le ragioni sovraesposte, l’art. 142 bis cod. ass. Il rinvio include, ex art. 385 c.p.c., u.c., anche la rimessione della pronuncia sulle spese del presente grado.

PQM

Accogliendo il ricorso quanto al primo e al secondo motivo e assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del grado, al Tribunale di Nola in persona di diverso giudice monocratico.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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