Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7068 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 12/03/2021), n.7068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27952-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARCELLO GIUSEPPE FEOLA;

– ricorrente –

contro

INTERTRADE – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA PER L’ECONOMIA EROGANTE

SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, MARKETING

TERRITORIALE E RELAZIONI ESTERNE, in liquidazione in persona del

Liquidatore pro tempore;

– intimata –

nonchè contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO,

in persona del legale rappresentante pro tempere, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA CLITUNNO N. 51, presso lo studio

dell’Avvocato ROBERTO MAZZA, rappresentate e difese dall’Avvocato

MATTEO D’ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 31/07/2018 R.G.N. 214/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LORENZO COLLINE per delega Avvocato FEOLA MARCELLO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 399 del 2018, la Corte di appello di Salerno rigettava il reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58 proposto da M.M. nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno e della Intertrade – Azienda speciale della Camera di Commercio di Salerno, avverso la pronuncia n. 700 del 2018 emessa dal Tribunale della stessa sede, a sua volta confermativa dell’ordinanza del 20.11.2017 con la quale era stata respinta l’impugnativa del predetto M. del licenziamento a lui intimato in data 13.3.2017 dal Commissario liquidatore dalla azienda speciale per giustificato motivo oggettivo.

2. I giudici di seconde cure, in sintesi e in relazione alle doglianze esposte nel gravame, sottolineavano che: a) in osservanza del D.Lgs. n. 219 del 2016, le parti appellate avevano dimostrato di avere esperito il tentativo di accorpamento dell’Intertrade con l’azienda speciale S.I. Impresa operante per conto della Camera di Commercio Napoli e di avere riscontrato, in data 22.2.2017, il rifiuto di quest’ultima alla prosecuzione del progetto di fusione; b) dalle risultanze documentali era comunque emersa la sussistenza della grave crisi economica causata da un progressivo e crescente disavanzo in cui era incorsa la Intertrade, a differenza di quanto sosteneva il dipendente che riteneva tale assunto meramente fittizio; c) la natura giuridica della Intertrade, pur essendo l’azienda strumentale rispetto all’ente pubblico fondatore, era privatistica, riconducibile al modello del cd. “in house providing”, con organizzazione autonoma e inapplicabilità al personale, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001; d) il differente reclutamento tra la Camera di Commercio e l’Azienda speciale non consentiva di ipotizzare un reimpiego dei lavoratori dell’Azienda speciale presso l’ente pubblico; e) in ogni caso l’art. 21 dello Statuto aziendale escludeva che la Camera di commercio subentrasse all’Azienda speciale nei rapporti relativi al personale assunto direttamente dall’azienda stessa.

3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione M.M., affidato ad un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso la CCIAA di Salerno.

4. Intertrade – Azienda Speciale della Camera di Commercio per l’economia erogante servizi per l’internalizzazione delle imprese, marketing territoriale e relazioni esterne -, in liquidazione, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, con particolare riferimento all’art. 3; della L. n. 300 del 1970, con particolare riferimento all’art. 18; della L. n. 92 del 2012; della L. n. 108 del 1990; degli artt. 1175,1375 e 2118 c.c.. Si duole, altresì, della violazione e/o falsa applicazione della L. n. 124 del 2014, del D.Lgs. n. 219 del 2016 con particolare riferimento all’art. 3 commi 1, 2 lett. b) e 4 e del D.M. n. MISE n. 114268 del 2017, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Deduce al riguardo il M. che, come si evinceva dal provvedimento di licenziamento, il giustificato motivo oggettivo era stato sostanzialmente individuato, dal soggetto datoriale, nell’asserita impossibilità di proseguire l’attività aziendale attraverso processi aggregativi con altre Aziende speciali, in quanto – in caso positivo – a prescindere dalla deficitaria situazione finanziaria aziendale, non si sarebbe comunque proceduto alla cessazione dell’attività produttiva. Con riferimento a tale aspetto, in considerazione del disposto della L. n. 124 del 2014, del D.Lgs. n. 219 del 2016 e del D.M. n. 114268 del 2017 del MISE, sostiene che la scelta aggregativa non solo non era impossibile, ma costituiva un percorso vincolato obbligatoriamente disposto da specifiche disposizioni legislative: percorso che Intradate non aveva assolutamente seguito, a differenza di altre Aziende speciali. Conclude, pertanto, il ricorrente sottolineando che la Corte di merito aveva incredibilmente omesso di scrutinare tale profilo, alterando e distorcendo il senso proprio della censura e limitandosi a rilevare che fosse stato esperito il tentativo di aggregazione volontaria con la Azienda speciale S.I. della Camera di Commercio di Napoli: circostanza che costituiva un tipo diverso di aggregazione rispetto al processo aggregativo ex lege disciplinato dalle richiamate fonti normative, avente valenza assorbente di tutte le altre questioni affrontate nei giudizi di merito le quali si dimostravano irrilevanti in rapporto alla censura mossa.

3. Preliminarmente osserva il Collegio che il ricorso, proposto nei confronti della CCIAA di Salerno, è inammissibile.

4. Quanto a quest’ultima, infatti, la sentenza della Corte di Appello di Salerno è fondata su due rationes decidendi, ciascuna da sola idonea a sorreggere il dictum: la prima è quella censurata con il motivo di gravame, riguardante la sussistenza del giustificato motivo oggettivo; la seconda, concernente la peculiare posizione della Camera di Commercio, è fondata sulla circostanza secondo la quale, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto aziendale, la Camera di Commercio di Salerno non sarebbe comunque subentrata nei rapporti relativi al personale direttamente assunto dall’Azienda.

5. Tale ratio non è stata specificamente impugnata e, pertanto, essendo divenuta definitiva sotto il profilo della estraneità della Camera di Commercio a qualsivoglia pretesa del lavoratore, rende inammissibile, per difetto di interesse, in quanto non si potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza, la censura sull’altra ragione ritualmente impugnata (Cass. n. 3886 del 2011; Cass. n. 22753 del 2011).

6. Ciò premesso, e venendo allo scrutinio del motivo di ricorso avente come destinatario delle originarie pretese (di reintegrazione e di risarcimento dei danni) l’Azienda speciale Intertrade, deve osservarsi quanto segue.

7. Il dato da cui partire è costituito dall’esame della argomentazione sulla dedotta questione della inosservanza da parte della Camera di Commercio di Salerno e della Intertrade della normativa di cui al D.Lgs. n. 219 del 2016, della Corte di appello per valutare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che la inosservanza denunciata, in ordine all’accorpamento ex art. 3 comma 2 lett. B D.Lgs. citato, non fosse ravvisabile in quanto era stato dimostrato che le parti appellate avevano esperito il tentativo di accorpamento dell’Intertrade con l’Azienda speciale S.I. Impresa operante per conto della Camera di Commercio di Napoli che, però, in data 22.2.2017 si era opposta: ciò era sufficiente ai fini dell’ottemperanza a quanto previsto dalla legge.

8. Il ricorrente deduce che, a prescindere dalla “aggregazione volontaria”, era comunque possibile (anzi obbligatorio) procedere alla aggregazione ex lege con altre Aziende speciali, seguendo il percorso vincolato dettato dalle disposizioni legislative di cui alla L. n. 127 del 2014 D.Lgs. n. 219 del 2016 e D.M. n. 114168 del 2017.

9. Orbene, osserva questa Corte, in via pregiudiziale, che il D.M. citato, entrato in vigore l’8.8.2017, non è invocabile atteso che il licenziamento era stato intimato l’8.3.2017, anche se, sotto il profilo sostanziale, la suddetta normativa non si discosta dal dettato legislativo in tema di accorpamento o soppressione di aziende speciali.

10. Invero, secondo il D.Lgs. n. 219 del 2016, art. 3, comma 2, lett. B era stato previsto un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali (organismi strumentali con il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività delle camere di commercio) mediante accorpamento o soppressione; in particolare, si era disposto l’accorpamento delle aziende che svolgevano compiti simili o che comunque potevano essere svolti in modo coordinato ed efficace da un’unica azienda; in ogni caso, era stato previsto che non potevano essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali. Le aziende speciali, a seguito del riordino, dovevano passare da 96 a 58.

11. Come può desumersi dal dettato legislativo, il percorso dell’accorpamento delle aziende speciali non può ritenersi obbligatorio.

12. Invero, quanto al risultato finale, in primo luogo va evidenziato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 219 del 2016, art. 3, lett. B prevede, ai fini di attuare la razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, sia l’accorpamento che la soppressione.

13. Non è tecnicamente escluso, quindi, che si potesse fare ricorso anche alla soppressione dell’azienda e non solo al suo accorpamento:

altrimenti la distinzione prevista dalla lettera della legge non avrebbe alcun senso.

14. In secondo luogo, deve rilevarsi che, affinchè fosse operativo il criterio dell’accorpamento, occorrevano tre precisi elementi: 1) lo svolgere, le aziende da accorpare, compiti simili; 2) la possibilità che detti compiti potessero essere svolti, dall’azienda accorpante, in modo coordinato ed efficace; 3) la efficienza dell’operazione che aveva, come scopo, l’affrontare una situazione di grave dissesto economico aziendale.

15. Non sono, quindi, condivisibili nè l’assunto del ricorrente in ordine alla obbligatorietà della aggregazione, che invece era possibile solo in presenza di particolari presupposti, nè la tesi relativa ad una differenziazione tra aggregazione “volontaria” e processo aggregativo “ex lege”, disciplinando le disposizioni in esame solo un unico processo aggregativo che vedeva come destinatario attivo a promuovere lo stesso l’Unioncamere (Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quale ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano) (D.Lgs. n. 219 del 2016, art. 3, comma 1).

16. La Corte territoriale, sul punto, con un percorso argomentativo logicamente completo e giuridicamente corretto, ha evidenziato che: a) l’accorpamento con l’Azienda speciale S.I. non era stato possibile per il rifiuto della Camera di Commercio di Napoli; b) era ravvisabile un grave dissesto economico dell’Intratrade che determinava, quindi, la sua messa in liquidazione e soppressione.

17. Si tratta di accertamenti di fatto, congruamente motivati e, in quanto tali, insindacabili in sede di legittimità.

18. La Corte ha, poi, completato il suo percorso argomentativo, escludendo – come detto con una conclusione non impugnata e, quindi, divenuta definitiva – che non vi era la possibilità, a norma dello Statuto aziendale (art. 21), per la Camera di Commercio di Salerno di subentrare nei rapporti lavorativi del personale e per il disposto di cui all’art. 97 Cost.

19. Al riguardo, osserva il Collegio che, in tale fattispecie, non sono applicabili i principi affermatisi in tema di repèchage (per cui spetta al datore di lavoro l’onere probatorio in ordine alla sussistenza della possibilità di ricollocare il lavoratore nell’ambito aziendale) perchè il necessario coinvolgimento di altre realtà economiche, poste a diversi chilometri di distanza, e la soggezione della operazione ad un assenso della relativa Camera di Commercio, rende praticamente non esigibile, per parte datoriale, gli stessi comportamenti che possono invece imposti per una ricollocazione del lavoratore nella medesima azienda.

20. Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 219 del 2016 rappresentano, infatti, un gruppo di norme speciali che disciplinano, tra ìaltro, le vicende della soppressione delle Aziende speciali operanti presso le Camere di commercio e la ricollocazione dei dipendenti delle stesse in modo diverso rispetto al regime privatistico, in considerazione del differente contesto economico su cui si opera, contraddistinto dai caratteri della complessità (sotto il profilo oggettivo, con riguardo agli interessi pubblicistici coinvolti) e del pluralismo (sotto l’aspetto soggettivo, per la natura giuridica delle parti datoriali implicate).

21. Alcun comportamento omissivo è, pertanto, addebitabile alla Camera di Commercio di Salerno, e per essa alla Intertrade, e la Corte di merito, alla base del proprio decisum, ha proprio valutato tale circostanza (pag. 4 cpv. 4 della sentenza), escludendo la asserita inosservanza del disposto legislativo concretante il giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento del 13.3.2017.

22. Alla stregua, pertanto, di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

23. Le spese seguono la soccombenza relativamente al rapporto processuale tra ricorrente e la controricorrente costituita; nulla va disposto per quelle relative all’intimata che non ha svolto attività difensiva.

24. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente c.c.I.A.A. di Salerno, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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