Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7068 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/03/2020), n.7068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32486-2018 proposto da:

L.F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RIZZOTTI DOMENICO;

– ricorrente –

contro

IACP ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

MESSINA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, presso lo studio

dell’avvocato CARLONI GEA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MELAZZO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 505/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Essendosi L.F.B. opposto, con due atti notificati il 6 novembre 1991, a due decreti ingiuntivi che gli ordinavano il pagamento di canoni allo IACP di Messina per la locazione di una bottega, emessi dal Pretore di Messina, ed essendosi costituito insistendo nella pretesa lo IACP della Provincia di Messina, a seguito dell’accorpamento della Pretura nel Tribunale, il Tribunale di Messina, con sentenza del 9 febbraio 2011, dichiarava inammissibili le opposizioni perchè tardive e improcedibile la domanda riconvenzionale avanzata dall’opponente.

Proponeva appello L.F.A., erede del soccombente; resisteva lo IACP della Provincia di Messina. La Corte d’appello di Messina rigettava il gravame con sentenza del 29 giugno 2018.

L.F.A. ha presentato ricorso, articolato in due motivi. Si è difeso con controricorso lo IACP della Provincia di Messina.

La ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che:

1.1 In primo luogo deve rilevarsi che la ricorrente ha depositato memoria solo il sabato 30 novembre 2019, e quindi tardivamente (cfr. da ultimo sul computo dei termini a ritroso Cass. sez. 6-2, ord. 14 settembre 2017 n. 21335: “l’art. 115 c.p.c., comma 4, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il medesimo articolo, comma 5 successivo, introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 2), ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo”; conforme Cass. sez. 3, 30 giugno 2014 n. 14767).

Deve altresì rilevarsi che l’impugnata sentenza è intestata come emessa dalla Corte d’appello di Roma e si conclude con la dichiarazione che la decisione è avvenuta in Roma.

1.2 II ricorso contiene due motivi: il primo denuncia violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per le indicazioni appena evidenziate, adducendo che alla sentenza ne deriva nullità e che il procedimento di correzione è stato viziato in quanto mai “notificato a questo procuratore” e in quanto “non è seguito ad alcuna comparizione di parti”; il secondo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “per i profili qui riassunti”.

In effetti, il primo motivo è formulato in modo inammissibilmente generico, anche in riferimento all’asserito procedimento di correzione, e patisce inammissibilità anche sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

invero, non può neppure dirsi illustrato, dal momento che il suo contenuto è meramente assertivo, talora non del tutto comprensibile e comunque improntato ad una concisione che non può non definirsi eccessiva per giungere ad integrare, appunto, una vera illustrazione della censura (“La nullità è evincibile dalla stessa struttura della sentenza impugnata posso (sic) che risulterebbe depositata presso la Corte d’Appello di Roma, stante che il censurabile provvedimento diversifica (sic) non ha tenuto conto del luogo di redazione che risulta ancora a Roma e non Messina. Per altro verso, il procedimento di correzione gli (sic) errore materiale risulta insanabilmente viziato, posto che fuori dal dettato normativo non è stato preventivamente notificato a questo procuratore e non è seguito ad alcuna comparizione di parti men che meno sottoscritto da entrambi i procuratori”).

Il secondo motivo consiste in una valutazione alternativa del merito contrapposta a quella dell’impugnata sentenza, argomentando direttamente su aspetti fattuali come le “precarie condizioni di salute” e “il grado di insufficienza mentale” di Benedetto La Fauci: pertanto persegue, inammissibilmente, un terzo grado di merito.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2050, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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