Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7068 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 7068 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 9034-2011 proposto da:
DE

MARINIS

LOREDANA

(c.f.

DMRLDN31M45E463X),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANGIACOMO
PORRO 8, presso l’avvocato SIMONA CAPRIOLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANCARLO PIZZOLI, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

BANCA PASSADORE & C. S.P.A. (c.f. 00316380104), in
persona del

legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 11/04/2016

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 48, presso
l’avvocato NICOLA MAROTTA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO CATALDO,
giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 109/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. CAPRIOLO che
si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di GENOVA, depositata il 28/01/2011;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DE MARINIS Loredana proponeva ricorso ex art. 19 Dlgs n.
5/2003, nei confronti della Banca Passadore & C. SPA, chiedendo
dichiararsi la nullità del “contratto di borsa”, per vizio di forma, e la
restituzione della somma di €. 24.903,71, impiegata nell’acquisto di

Costituitosi il contraddittorio, la banca chiedeva il rigetto
della domanda.
Il G.I. disponeva il mutamento del rito, assegnando i
termini di cui all’art. 6 del predetto decreto legislativo.
Con sentenza in data 03/07/2007, il Tribunale di Genova
dichiarava la nullità per vizio di forma del contratto di acquisto dei
Bond Argentini e condannava la convenuta alla restituzione della
somma di €. 24.903,71, ordinando all’attrice di restituire alla banca i
titoli suindicati.

I

Proponeva appello la banca. Costituitosi il contraddittorio,
l’appellata ne chiedeva il rigetto. La Corte di Appello di Genova icon
sentenza in data 28/01/11, in riforma della sentenza appellata,
rigettava le domande della De Marinis e la condannava a restituire le
somme a lei versate dalla kanca, in esecuzione della sentenza del
Tribunale.
Ricorre per cassazione la De Marinis.
Resiste, con controricorso, la banca.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per
l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt.
99, 112, 336, 342 cpc t per vizio di ultrapetizione e violazione del
1

Bond Argentini.

principio tantum devolutunri quantum appellatum , nonché del
principio relativo alla decadenza dalla richiesta di restituzione,ove
l’appello sia proposto successivamente all’esecuzione della sentenza
di primo grado.
Con il secondo, subordinata mente, violazione dell’art. 329 c.p.c.,
per omessa motivazione sulla mancanza di richiesta di restituzione di
quanto pagato, e per violazione del principio per cui la sentenza

costitutiva non è provvisoriamente esecutiva, e il trasferimento della
proprietà dei titoli dalla ricorrente alla banca appare incompatibile
con la volontà di avvalersi della impugnazione.
Con il terzo, subordinatamente, violazione degli artt. 2 e 6 Dlgs
n. 3 del 2003, artt: 133, 134 c.p.c. , nonché insufficiente motivazione
ed interpretazione della domanda di nullità ex art. 23 T.U.F. del
contratto quadro per mancanza di forma scritta, censurandosi
l’affermazione circa l’affermata tardiva eccezione, contenuta nella
comparsa conclusionale in primi grado; violazione degli artt. 1322, 11
comma e 1323 c.c. e del principio dei negozi funzionalmente
collegati.
Con il quarto, violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. ,
nonché del giudicato interno, non essendo stata impugnata per
intero la motivazione della sentenza di primo grado , essendo così
passate in giudicato le affermazioni per cui la produzione in giudizio
del contratto sostituirebbe la sottoscrizione solo nel caso che non
fosse stata manifestata la volontà di revoca, e comunque
determinerebbe il perfezionamento del contratto, ex nunc ( nella
specie, in tempo successivo agli acquisti de quibus).
Con il quinto, subordinata mente , violazione dell’art. 1350 n. 13
e dell’art. 23 T.U.F. con vizio di motivazione ed extra.petizione ex art.
112 c.p.c., avendo l’atto di appello censurato la sentenza di primo
grado solo sul fatto che il contratto di negoziazione era stato
effettuato in forma di corrispondenza tra le parti, e la Corte di
Appello aveva invece parlato di validità di un unico documento.

2

Con il sesto, subordinatamente ,violazione dell’art. 29 Reg.
Consob e vizio di motivazione sugli effetti di inadeguatezza per
dimensione dell’investimento.
Con il settimo, subordinatamente, violazione dell’art. 21. T.U.F. ,
1453, 2043 c.c.,là dove la Corte di Appello aveva escluso la
prevedibilità nel 2000 del default argentino, nonché la necessità di

informazione successiva e di comunicazione del rating.
Il ricorso appare ammissibile.
Seppure in modo assai stringato, sono sufficientemente evidenziate
tanto lo svolgimento del processo che le questioni dedotte e
dibattute , e, dalla narrativa e dalla trattazione dei motivi, emerge
con chiarezza il contenuto del contratto quadro.
Passando all’esame dei motivi e delle questioni in essi trattate, va
precisato che dall’atto di appello della banca e dalle conclusioni di
essa contenute nella sentenza impugnata, emerge che la banca
stessa intendeva che fossero rigettate tutte le domande formulate
dalla De Marinis , con restituzione ad essa della somma trasferita alla
cliente, in virtù della provvisoria esecutività della pronuncia di nullità
del contratto. Nell’appello della banca era specificamente indicato
che, in pendenza del termine per l’impugnazione, essa aveva dato
esecuzione alla sentenza, con riserva di impugnarla, ricevendo in
restituzione i titoli, e trasferendo , come si diceva, alla De Marinis il
prezzo di acquisto maggiorato degli interessi. Bene aveva fatto
dunque il giudice a quo, rigettando le domande della De Marinisl a
condannarla alla restituzione della somma, senza violazione alcuna
dell’art. 112 c.p.c..
Va altresì precisato che le argomentazioni indicate dalla ricorrente,
per cui la produzione in giudizio del contratto sostituirebbe la
sottoscrizione solo nel caso che non fosse stata manifestata la
volontà di revoca, e comunque determinerebbe il perfezionamento
del contratto, ex nunc ( nella specie, in tempo successivo agli acquisti
de quibus) non sono capi della sentenza bensì ere zioni

3

di diritt9, prive di autonoma individualità. Non si può quindi parlare di
passaggio in giudicato relativamente a tali profili.
Va invece accolta la tesi della ricorrente o che aveva tempestivamente
eccepito la nullità del contratto quadro per vizio di forma e e non solo
la nullità degli ordini di acquisto. Dal contenuto del ricorso ex art. 19
emergeva la richiesta di dichiarazione di nullità del “contratto di
borsa” per assenza di sottoscrizione, richiesta ad substantiam,

richiamandosi l’assenza di contratto scritto ( violazione dell’art. 23
T.U.F.) e denunciandosi che non vi era stato alcun contratto di
intermediazione né alcun ordine scritto. Errata è dunque
l’affermazione che l’odierna ricorrente avrebbe eccepito la nullità del
contratto quadro in epoca successiva.
Va dunque esaminato se, nella specie, il contratto di negoziazione
debba ritenersi nullo. Esso è stato prodotto dalla banca e reca la
sottoscrizione della ricorrente, ma non del rappresentante della
banca stessa.
Al momento della stipulazione erano vigenti la L. n. 1 del 1991 e il
Dlgs n. 58 del 1998. Com’è noto, l’art. 6 L. n. 1/91, confermato
dall’art. 23 Dlgs n. 58 / 98, introduceva il requisito di forma scritta ad
substantiam per il contratto quadro ( al riguardo iCass. N. 10598 del
2005; 11 del 2004).
E’appena il caso di precisare che tale requisito richiede
necessariamente che siano formalizzate le dichiarazioni negoziali di
proposta ed accettazione, in un unico contesto ovvero anche in tempi
e contesti diversi.
Sussistendo controversia, la prova dell’esistenza del contratto
richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa, o
delle relative scritture (Cass. N. 26174 del 2009). Al contrario, la
stipulazione

non può essere desunta , in via indiretta, da

dichiarazioni di contenuto differente ( ad es. di scienza, di
ricognizione„ ecc. ). Né potrebbero , all’evidenza, sopperire prove
testimoniali, per presunzioni, Oh il giuramento o
confessione ( tra le altre, al riguardo Cass. N. 2 del 1997).
4

Orientamento consolidato di questa Corte ( tra le altre: Cass. N.
22223 del 2006 ; n. 12711 del 2014 ) precisa che alla mancata
sottoscrizione di una scrittura privata, può sopperirsi con la
produzione in giudizio del documento stesso da parte del contraente
non firmatario che se ne intende avvalere.
La giurisprudenza suindicata afferma che la produzione in giudizio r
perfezionamento del contratto ex nunc, salvo, in ogni caso, che l’altra
parte abbia revocato la proposta ovvero sia deceduta, determinando
la mortet l’estinzione automatica della proposta / che non sarebbe
dunque impegnativa per gli eredi.
Giurisprudenza altrettanto consolidata di questa Corte (tra le altre /
Cass. S.U. n. 5339 ttiL 904 ) afferma che, dopo la stipulazione del
contratto di negoziazione, gli ordini di acquisto e le operazioni di
compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non a
veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all’originale
contratto quadro i di cui essi costituiscono attuazione ed
adempimento.
La nullità del contratto incide dunque sulla validità dei successivi
4
ordini di acquisto/ ~
3-.‘t-l’nche l’esclusione di ogni forma di
convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c..
Pertanto, nella specie, la produzione in giudizio del contratto di
negoziazione da parte della banca, non rende validi retroattivamente
gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita de quibus, con
la conseguente necessità di restituzione della somma innpiegatagal
cliente e dei titoli alla banca.
Va pertanto accolto al riguardo il ricorso, rimanendo assorbita ogni
altra questione proposta
Va cassata la sentenza impugnata / con rinvio alla Corte di Appello di
Genova ) in altra composizione t che pure deciderà sulle spese del
presente giudizio di legittimità.

realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in
motivazione; cassa la sentenza impugnata fcon rinvio / anche per le
spese, alla Corte di Appello di Genova / in diversa composizione.

Roma, 10 febbraio 2016.

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