Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7067 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/03/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 28/03/2011), n.7067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6132/2010 proposto da:

L.G. (OMISSIS), G.G., L.

F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato STELLA

RICHTER Giorgio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GAETANO BARONE, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.M. (OMISSIS), T.G.

(OMISSIS), F.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo

studio dell’avvocato TRALDI Stefano, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ZORZI SEBASTIANO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1086/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA

dell’1/07/09, depositata il 04/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Stella Richter, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che insiste

nella relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguito la relazione ex ari. 380 bis c.p.c., redatta il 13.10 c.a. dal consigliere designato per l’esame preliminare.

“Premesso che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, respingendo l’appello dei convenuti, odierni ricorrenti, ha confermato il regolamento di confini disposto dal giudice di primo grado, con conseguente statuizione restitutoria, attenendosi alle risultanze della consulenza tecnica, che aveva individuato la linea di demarcazione tra le proprietà in conflitto dai resti di un vecchio muro a secco e da risalenti rilievi aerofotogrammetrici, per converso ritenendo irrilevante un piano di lottizzazione approvataci chi amato nei titoli di proprietà delle parti;

Osserva:

1) il primo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., con connessa carenza di motivazione su punto decisivo, si palesa fondato, perchè i giudici di merito hanno disatteso i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l’esame dei titoli assume rilevanza prioritaria nelle controversie ex art. 950 c.c., e, in particolare, ove vi sia contenuto il richiamo a lottizzazioni o a frazionamenti dell’unico originario fondo, assumendo quelli valore integrativo dei rispettivi titoli, il giudice non può prescinderne al fine di dirimere l’incertezza sulla linea di demarcazione delle confinanti proprietà (tra le altre v. Cass. 2651/08, 15304/06, 8793/00); tale era la situazione prospettata dagli appelanti, ma la corte di merito non ha ritenuto di prenderla in considerazione;

2) il secondo motivo,denunciante l’omessa integrazione del contraddittorio in violazione dell’art. 102 c.p.c., oltre che dell’art. 950 c.c., con relativa carenza di motivazione, va invece disatteso, perchè non evidenzia con chiarezza quali sarebbero le implicazioni, rispetto ai terzi non vocati (che comunque ben potrebbero far valere i propri diritti ex art. 404 c.p.c.), del richiesto regolamento, con particolare riferimento alla provenienza o meno delle relative proprietà dalla richiamata lottizzazione.

Si propone, pertanto, l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo”.

Premesso quanto precede, dato atto delle adesive conclusioni del P.G., rilevato che con la memoria illustrativa la difesa dei controricorrenti ha obiettato che il primo giudice aveva disposto l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio proprio in considerazione della insufficienza delle indicazioni, contenute nel titolo, in ordine alla individuazione del confine di lottizzazione;

considerato che, tuttavia, di tale insufficienza non vi è menzione nella sentenza di secondo grado che ha ritenuto in linea di principio e pur a fronte dello specifico motivo di gravame dei soccombenti, del tutto irrilevante il richiamo dei titoli alla lottizzazione, interessante ambo le parti in causa, così discostandosi dal consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (citata nella relazione), secondo cui gli atti di frazionamento o di lottizzazione, richiamati nei titolane costituiscono parte integrante, così rivestendo prioritaria rilevanza ai fini dell’individuazione del confine; sicchè i giudici di appello, prima di ricorrere ad altri elementi al fine di tale determinazione, avrebbero dovuto anzitutto prendere in esame le indicazioni contenute nei suddetti allegati e, soltanto nella confermata ipotesi di incertezza anche di quelle (disamina che va rimessa al giudice di rinvio), valorizzare gli elementi di fatto in concreto utilizzati dal c.t.u. o altri eventualmente emergenti dall’istruttoria.

Conclusivamente, accolto il primo motivo di ricorso e disatteso il secondo, in ordine alle cui ragioni di reiezione, non contestate da parte ricorrente, il collegio aderisce alla relazionerà sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento dello spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorsoci getta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, che per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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