Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7067 del 21/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7067 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 4673-2017 proposto da:
GERI GIANDOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALADIER 53, presso lo studio dell’Avvocato CATALDO MARIA
DE BENEDICTIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIA
CONDEMI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; PROCURA PRESSO IL
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;
– intimati avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
depositata il 20/02/2017.

Data pubblicazione: 21/03/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/01/2018 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Ritenuto che l’avv. Giandomenico Geri ha proposto opposizione
avverso il decreto con il quale il GIP del Tribunale di Reggio Calabria

maturati in capo al suddetto legale, quale difensore d’ufficio di Ganea
Gheorghe Constantin, imputato in un procedimento penale;
che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 8
febbraio 2017, ha rigettato l’opposizione;
che il Tribunale ha rilevato che il difensore ha nella specie
espletato tutto l’iter procedimentale necessario per il recupero del
credito professionale, mediante l’esperimento del procedimento
monitorio esitato nell’emissione del decreto ingiuntivo, non opposto,
ed ha poi intimato atto di precetto, ma si è limitato a procedere
esecutivamente soltanto a pignoramento mobiliare, senza allegare
alcuna visura della competente conservatoria dei registri immobiliari
ovvero del PRA e senza formulare richiesta di informative all’Ufficio
del lavoro, di talché avrebbe potuto legittimamente inoltrare istanza di
liquidazione solo dopo che il soggetto fosse risultato privo di proprietà
immobiliari e non fossero note sue ragioni di credito, aggredibili nelle
forme del pignoramento presso terzi;
che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale l’avv. Geri ha
proposto ricorso, con atto notificato il 21 febbraio 2017;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
2

ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi professionali

Considerato che il primo motivo lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 116 e 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
che il motivo è manifestamente fondato;
che ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’onorario e le
spese spettanti al difensore d’ufficio sono liquidati dal magistrato

procedure per il recupero dei crediti professionali»;
che il difensore d’ufficio dell’imputato deve dare dunque prova del
vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale
per le vie ordinarie, fino ad eventuali pignoramenti;
che — diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo

il

decreto ingiuntivo non opposto, l’intimazione del successivo atto di
precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo, costituente
atto procedurale di incisiva rilevanza, rappresentano fatti dimostrativi
dell’infruttuoso esperimento, da parte del difensore d’ufficio, delle
procedure volte al recupero dei crediti professionali nei confronti
dell’assistito (Cass. pen., Sez. IV, 2 aprile 2008-21 maggio 2008, n.
20373);
che assorbito il secondo motivo (con cui si lamenta omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’avere il giudice

a quo pretermesso di considerare una precedente decisione di segno
contrario, e favorevole al difensore d’ufficio, adottata dallo stesso
giudicante in fattispecie analoga), il ricorso deve essere accolto ed il
provvedimento impugnato va cassato;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Reggio Calabria,
che la deciderà in persona di altro magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.

P. Q. M.
3

«quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Reggio Calabria,
in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
civile, il 25 gennaio 2018.

Il Presidente

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