Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7067 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25480/2014 proposto da:

D.Z.G., nella sua qualità di erede del sig.

D.Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MELITI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUIGI DELLA COLLETTA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, ITAS

ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore

avv. C.P.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE, 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BATTISTA MARTELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO MARIA

CHERSEVANI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.D.D., V.G.;

– intimati –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, società risultante dalla fusione per

incorporazione in FONDIARIA – SAI SPA di UNIPOL ASSICURAZIONI SPA e

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore ad negotia Dr.

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato FERNANDO CIAVARDINI, che la

rappresenta e difende giusta procura alle liti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2160/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r., in

particolare al 2^ motivo;

udito l’Avvocato IRMA CONTI per delega orale;

udito l’Avvocato GIULIO STOPPA per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato l’8 marzo 2005, D.Z.A. conveniva davanti al Tribunale di Belluno D.D.D. (conducente del veicolo) e Milano Assicurazioni S.p.A. perchè fossero condannati a risarcire i danni da sinistro stradale del (OMISSIS), in cui l’automobile guidata dall’attore si era scontrata con quella condotta dalla D.D., con conseguente morte della moglie di lui. Interveniva il proprietario dell’automobile guidata dalla D.D., V.G.; si costituiva la convenuta compagnia assicurativa e veniva chiamata in causa dalla D.D. Itas Assicurazioni S.p.A., che a sua volta si costituiva insieme a (OMISSIS) S.p.A..

Con sentenza n. 5317/2011 il Tribunale rigettava le domande attoree e le domande riconvenzionali proposte dalla D.D., dal V. e da Itas Assicurazioni S.p.A.

Avendo proposto appello D.Z.A., le controparti, costituitesi, ne eccepivano la improponibilità perchè l’atto d’appello era stato notificato il 4-7 luglio 2012, mentre D.Z.A. era deceduto già il (OMISSIS). Interveniva il suo erede D.Z.G., chiedendo la rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c..

Con sentenza del 10 luglio-24 settembre 2013 la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello per assenza di ultrattività del mandato del difensore oltre la fase processuale in cui era avvenuta la morte di chi gliel’aveva conferito.

2. Ha presentato ricorso D.Z.G., sulla base di tre motivi. Si difendono con controricorso (OMISSIS) S.p.A. e Itas arrivo Assicurazioni S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 190, 275 e 276 c.p.c., nonchè nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, e violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli artt. 190, 275 e 276 c.p.c., in quanto la sentenza d’appello fu pronunciata prima della scadenza dei termini per le repliche.

La sentenza, in particolare, fu pronunciata il 10 luglio 2013 come risulta a pagina 5 dalla stessa sua dicitura: “Così deciso in Venezia il 10 luglio 2013”, e anche da pagina 2; l’udienza di precisazione delle conclusioni fu tenuta il 24 aprile 2013 e vi furono concessi i termini ex art. 190 c.p.c. (v. anche pagina 7 della sentenza). Quindi i termini per la comparsa conclusionale scadevano il 23 giugno e per la replica il 15 luglio 2013. Ma la sentenza fu pronunciata il 10 luglio 2013, e quindi prima della scadenza del termine per la replica, con conseguente nullità per violazione del contraddittorio.

Il motivo è palesemente fondato, visto quanto emerge dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata, nei punti indicati dalla censura con esatta specificità. La corte territoriale, invero, ha pronunciato prima che scadesse il termine per il deposito delle repliche, ovvero prima che l’esercizio del diritto di difesa si fosse completamente dispiegato, in tal modo inficiando di nullità la pronuncia stessa, poichè l’integrale esplicazione del contraddittorio ne è presupposto legittimante.

Ciò già di per sè condurrebbe ad assorbire le successive doglianze. Peraltro non si può non rilevare l’evidente fondatezza pure del secondo motivo, il quale denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., u.c., artt. 299 e 300 c.p.c., violazione del principio di ultrattività del mandato alle liti nonchè nullità della sentenza d’appello ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 83 c.p.c., u.c., artt. 299 e 300 c.p.c..

Tale motivo correttamente ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale sulla tematica per giungere a S.U. 4 luglio 2014 n. 15295, per cui l’incidenza sul processo degli eventi di cui all’art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite. Pertanto, se l’evento non è dichiarato o notificato ex art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se non fosse accaduto. Quindi il difensore, se gli fu conferita procura valevole anche per gli ulteriori gradi, può anche impugnare, tranne dinanzi alla Cassazione per cui occorre procura speciale: e qui il mandato a margine della citazione di primo grado era stato conferito anche per il grado d’appello.

Anche questo motivo gode una piena fondatezza. La stabilizzazione della posizione giuridica della parte rappresentata è stata nel senso ivi esposto determinata dall’invocato intervento delle Sezioni Unite, che, aprendo la via ad un orientamento che si è già ampiamente espresso (Cass. sez. 3, 24 marzo 2015 n. 5855, Cass. sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2015 n. 21287, Cass. sez. 6-2, 7 gennaio 2016 n. 92 e Cass. sez. 2, 18 gennaio 2016 n. 710), ne ha indicato come fonte l’ultrattività della procura ad litem, ultrattività che trova confine esclusivamente – oltre al caso, che qui non ricorre, in cui la procura sia stata conferita specificamente per un determinato grado – nell’ipotesi di impugnazione dinanzi a questa Suprema Corte (poichè questa esige la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’apposito albo e munito di procura speciale, ex art. 365 c.p.c.: v. da ultimo Cass. sez. 5, 22 luglio 2016 n. 15177) e nella ontologica scissione tra processo di cognizione e processo esecutivo, per quanto il secondo sia relativo al primo (Cass. sez. 3, 5 maggio 2016 n. 8959).

L’accoglimento del motivo in esame non può non assorbire, infine, il terzo e ultimo motivo del ricorso, denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 184 bis c.p.c., art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 164 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente respinto l’istanza di rimessione in termini, e quindi attinente ad una ipotesi che discenderebbe dall’assenza dell’ultrattività del mandato, assenza che il giudice nomofilattico ha chiaramente esclusa.

In conclusione, accogliendosi il ricorso per quanto appena esposto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del grado, ad altra sezione della corte territoriale.

PQM

Accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del grado, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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