Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7067 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/03/2020), n.7067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29702-2018 proposto da:

D.G. & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GEROLAMO BELLONI

4, presso lo studio dell’avvocato POLISINI NICOLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CICCARELLI SERGIO;

– ricorrente –

contro

T.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO,

rappresentato e difeso dagli avvocati TOPPETTI VALERIA, DI BENEDETTO

RENATO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 19139/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

Che:

D.G. & C. s.n.c. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara T.U. chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 25.000,00. Espose la parte attrice di avere subito in data 29 aprile 1998 un furto presso i propri locali commerciali e che parte della refurtiva era stata rinvenuta presso il convenuto, il quale aveva poi patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a seguito di rinvio a giudizio per ricettazione. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 20.000,00. Avverso detta sentenza propose appello il T.. L’impugnazione fu accolta dalla Corte di appello di L’Aquila, con rigetto della domanda. Proposto ricorso per cassazione da D.G. & C. s.n.c., questa Corte con ordinanza n. 19139 di data 19 luglio 2018 rigettò il ricorso.

Osservò la Corte territoriale, per quanto qui rileva, che il giudice di merito, dopo adeguata valutazione delle non univoche risultanze documentali, aveva ritenuto insufficienti gli elementi di prova a carico del T.. Osservò in particolare che “le censure dirette contro la motivazione si risolvono nel tentativo di accreditare una diversa valutazione delle risultanze processuali, senza tuttavia evidenziare alcuna omissione di fatti decisivi, in quanto il giudice di merito ha valutato le risultanze del verbale di sequestro e perquisizione e non ha ritenuto l’intero compendio probatorio idoneo a provare la responsabilità del T.. Al contrario i motivi si risolvono in una censura degli accertamenti in fatto della Corte di appello che non sono più rivalutabili in questa sede di legittimità”.

Ha proposto ricorso per revocazione D.G. & C. s.n.c. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il motivo di ricorso per revocazione si denuncia l’esistenza di errore di fatto. Osserva la ricorrente che il rilievo della corte d’appello, secondo cui la refurtiva sarebbe stata ritrovata a sei anni di distanza dal furto e cioè nel 2004, era in contrasto con i documenti, che recavano l’anno 1998, e che la Corte di Cassazione, motivando l’inammissibilità sull’erroneo presupposto che la corte territoriale avesse effettuato valutazioni di merito non censurabili, ha condiviso la valutazione di merito secondo cui i documenti afferirebbero al 2004 e non già al 1998. Aggiunge che con il ricorso per cassazione era stata ribadita l’erroneità dell’esame dei documenti per ciò che concerneva la datazione. Conclude nel senso che la Corte di Cassazione era incorsa nel medesimo errore considerando i documenti come redatti nel 2004.

Il motivo è inammissibile. Il nucleo della istanza di revocazione risiede nel rilievo che la Corte di Cassazione, motivando nel senso che la corte territoriale aveva effettuato valutazioni di merito non censurabili (da cui l’inammissibilità del ricorso), avrebbe condiviso la valutazione di merito secondo cui i documenti afferirebbero al 2004 e non già al 1998. In tal modo si attribuisce al sindacato di legittimità un controllo di merito della decisione che resta estraneo a quel sindacato. Il giudice di legittimità si è limitato a svolgere la valutazione di propria pertinenza, in particolare con riferimento alla legittimità della motivazione, e non ha svolto alcuna valutazione di merito sul rapporto controverso, nè avrebbe potuto farla in base al proprio compito istituzionale. Ha anzi rilevato l’inammissibilità del motivo di ricorso nella parte in cui si traduceva in una richiesta di sindacato di merito sul rapporto controverso. Non resta così che la valutazione di inammissibilità del motivo di ricorso, valutazione che, integrando un’attività di giudizio, non è impugnabile con il rimedio della revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 3760 del 2018 e n. 10184 del 2018).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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