Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7067 del 11/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 7067 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 14350-2012 proposto da:
ELLI IDA (c.f. LLEDIA29S47E704U), anche in proprio,
ZOBOLI DANIELA (c.f. ZBLDNL56B41F205E), ZOBOLI
ROBERTO (c.f. ZBLRRT57D25F205H), tutti nella qualità
di eredi di REMO ZOBOLI, elettivamente domiciliati in

Data pubblicazione: 11/04/2016

ROMA, VIA TOSCANA 10, presso l’avvocato ANTONIO
2016
287

RIZZO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RAFFAELLA MURONI, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

1

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA
BETANIA 4, presso l’avvocato SILVIA VILARDO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO BOCCI,

– controricorrente

avverso la sentenza n. 3443/2011 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/02/2016 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RIZZO ANTONIO che
si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato FALCUCCI
VINCENZO, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

giusta procura a margine del controricorso;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2006 i sigg. Remo
Zoboli e Ida Elli convenivano dinanzi al Tribunale di Milano la Banca
Popolare Commercio e Industria s.p.a. per ottenere la dichiarazione

con la conseguente condanna alla restituzione del prezzo di euro
109.008, 19 1 in subordine a titolo di risarcimento del danno.
Esponevano di aver stipulato con la filiale di Vigevano, nel mese di
marzo del 1994, un contratto di conto corrente e custodia di titoli,
nonché un contratto di negoziazione di valori mobiliari e di aver
ordinato l’acquisto delle predette obbligazioni, con addebito in conto
corrente, senza che fosse stato sottoscritto un nuovo contratto
conforme alle intervenute modifiche legislative di cui al Testo unico
finanziario. Asserivano altresì che la Banca non li aveva
adeguatamente informati dei rischi legati all’investimento:
verificatisi, poi, a causa del dissesto dello Stato Argentino.
Costituitasi ritualmente, la Banca chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza 17 ottobre 2007, il Tribunale di Milano respingeva
integralmente le domande degli attori.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 6 dicembre 2011,
respingeva il successivo gravame, così confermando integralmente
la sentenza impugnata.
Motivava
– che era infondata la tesi che il contratto di negoziazione fosse
viziato da nullità sopravvenuta, per omessa rinnovazione in senso
conforme con le intervenute disposizioni di cui al D. Lgs. 415/96
i

di nullità della negoziazione ed acquisto di obbligazioni “Argentina”,

(Eurosim) e con la nuova disciplina di cui al D. Lgs. n. 58/1998
(TUF). Tale obbligo era stato infatti introdotto solo dalla Direttiva
europea 2004/39/CE (cd. MiFid), che aveva imposto la stipulazione
di nuovi contratti di negoziazione entro il 30 giugno 2008, e dunque
dopo l’effettuazione dell’investimento oggetto di causa;

emergeva la loro attitudine a conseguire elevati rendimenti, quali
quelli assicurati dalle obbligazioni argentine, all’epoca caratterizzate
da un rischio moderato, fino all’avvenuto declassamento avvenuto
nel marzo 2001, dopo l’acquisto dei titoli in questione;
– che il dr. Zoboli aveva ricoperto incarichi di amministrazione,
direzione e controllo di istituti bancari ed era quindi in possesso di
una conoscenza qualificata in materia di investimenti;
– che comunque era esclusa la sussistenza di un nesso eziologico
tra il lamentato inadempimento e il danno, in carenza di prova che
una più completa informazione dell’intermediario avrebbe dissuaso
gli investitori dal compiere l’operazione.
Avverso la sentenza, non notificata, i sigg. Zoboli ed Elli
proponevano ricorso per Cassazione, articolato in sei motivi e
notificato il 6 giugno 2012.
Deducevano
1. la violazione dell’art. 16 L. n. 1/1991 (cd. Legge Sim) e degli
artt. 1322 e 1418 c.c., nonché la nullità originaria del contrattoquadro del 1994;

2

– che dai precedenti investimenti eseguiti dai coniugi Zoboli ed Elli

2. la violazione dell’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998 1 n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria),
dell’art. 18 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della
direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di
investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva

delle imprese di investimento e degli enti creditizi), nonché dell’art.
1339 c.c. per nullità sopravvenuta del contratto-quadro e il vizio di
motivazione sulla concreta volontà negoziale ivi espressa;
3. la violazione dell’art. 28 del Testo unico sull’intermediazione
finanziaria e la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta qualità
di investitore esperto del sig. Zoboli;
4. la violazione dell’art. 28 del Testo unico finanziario ed il vizio di
motivazione sull’omissione della cd. scheda cliente e del documento
sui rischi generali;
5. la violazione dell’art. 29 del Testo unico finanziario;
6. la violazione degli artt. 1218, 1223 c.c. e 23 TUF relativamente
al riparto dell’onere della prova.
La Banca Popolare Commercio ed Industria resisteva con
controricorso.
All’udienza del 9 febbraio 2016 il Procuratore Generale e i difensori
precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale in epigrafe
riportate.

3

93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all’adeguatezza patrimoniale

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità originaria del
contratto-quadro e la conseguente nullità dei singoli contratti di
negoziazione dei bonds argentini, sotto il profilo che le banche non

italiani.
Il motivo è infondato.
L’esclusione dell’attività di intermediazione mobiliare dall’ambito di
attività esercitabili professionalmente nei confronti del pubblico
anche dalle banche, (artt. 1, comma 1, lettera a) e 16, comma 1, L.
2 gennaio 1991 n.1) opera come limite esterno, di natura
normativa, dell’oggetto del contratto di negoziazione stipulato tra le
parti. Ne consegue che il suo venir meno, per factum principis,
anteriormente all’ordine di acquisto impugnato, consentiva la
negoziazione anche di titoli di stato stranieri, in origine inibita agli
istituti di credito; con la conseguente validità dell’acquisto dei
bonds argentini in questione.
Con il secondo motivo si censura la nullità sopravvenuta del
contratto-quadro sulla base della mancata rinnovazione della
volontà contrattuale in conformità alla disciplina imperativa
sopravvenuta di cui al D. Lgs. del 1996 (cd. Eurosim) ed all’art. 23
TUF del 1998 e dell’art. 30 del relativo Regolamento Consob
attuati vo.
Il motivo è infondato.

4

potevano, all’epoca, negoziare titoli di stato stranieri, ma solo

Premessa la correttezza dell’affermazione contenuta in sentenza
secondo cui l’obbligo di rinnovazione del contratto è stato introdotto
solo nel 2004 con la direttiva

MiFid,

si osserva che lo

ius

superveniens del Testo unico sull’intermediazione finanziaria, pur
modificando in parte i presupposti e i requisiti anche formali del

regolarmente stipulati nel vigore della L. n. 1/1991, in applicazione
dell’ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo.
Pertanto, gli ordini di acquisto emessi nel vigore di quest’ultima
legge, come pure quelli acquistati successivamente all’entrata in
vigore del Testo unico di intermediazione finanziaria, restavano
validi in quanto conformi al contratto-quadro, non infirmato dallo
ius superveniens.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 28 TUF e la
carenza di motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo,
quale la qualità di investitore esperto del sig. Zoboli.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione
degli elementi probatori, volta ad introdurre un sindacato di merito
della decisione che non può trovare ingresso in questa sede.
La Corte territoriale ha escluso la violazione degli obblighi di
informazione, tenuto conto che i clienti della banca avevano già
acquistato titoli della Repubblica Argentina ad alto rendimento e per
un importo consistente, ed inoltre eseguito molteplici investimenti
in obbligazioni emessi da Stati emergenti, come il Messico, e
perfino in valute estere di non comune utilizzazione, quale il RAND
sudafricano e il dollaro australiano. Pertanto, potevano considerarsi
5

contratto-quadro, non per questo ha caducato i contratti

presuntivamente propensi ad un rischio che all’epoca non appariva
qualitativamente diverso da quello già affrontato in similari
investimenti.
Anche se la predetta circostanza non sarebbe, in sé sola, sufficiente
ad escludere l’obbligo informativo specifico a carico delle banche,

specifico, che il sig. Zoboli non poteva essere qualificato cliente
sprovvisto di cognizioni in materia finanziaria, avendo già ricoperto
cariche non meramente esecutive, ed anzi dirigenziali, all’interno di
istituti bancari; e che della sua esperienza si giovasse,
implicitamente, anche il coniuge.
Sulla base di queste due circostanze, oggettiva e soggettiva,
appare dunque immune da vizi logici la conclusione tratta in
sentenza, secondo cui il difetto di una specifica informazione- che,
del resto, all’epoca dell’acquisto non avrebbe messo in rilievo una
particolare rischiosità dell’operazione- non era in rapporto di
causalità con il danno subito.

essa va rivalutata alla luce del concorrente rilievo, di maggior peso

47

Anche il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 28 TUF e al

vizio di motivazione sull’omissione della cd. scheda-cliente e della
consegna del cd. documento sui rischi generali, è infondato.
Alla luce delle considerazioni suesposte, la mancata consegna del
documento sui rischi generali dell’investimento in strumenti
finanziari appare superata dagli elementi presuntivi sopra indicati
che ne mettono in evidenza l’irrilevanza causale nel compimento
dell’operazione finanziaria.

6

Il quinto motivo, che si basa sulla violazione dell’art. 29 TUF,
risolvendosi in una generica valutazione contraria del rischio
connesso all’ultimo ordine di acquisto, avente natura di merito, è
inammissibile.
L’ultimo motivo, con il quale si denunzia la violazione delle

A prescindere dalla questione teorica del riparto dell’onere della
prova, resta che la Corte d’Appello ha positivamente desunto da
presunzioni semplici l’irrilevanza, nella specie, della violazione degli
obblighi di informazione, essendo la parte acquirente in grado di
apprezzare, in virtù dello specifico profilo delle competenze
professionali del sig. Zoboli, il grado di rischio connesso all’ordine di
acquisto.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente
condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in
dispositivo, sulla base del valore della causa, del numero e della
complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio liquidate
in complessivi euro 5.200,00 di cui euro 5.000,00 per compenso,
oltre alle spese forfetarie e gli accessori di legge.
Roma, 9 febbraio 2016.
7

disposizioni sull’onere della prova, è infondato.

IL PRESIDENTE
IL REL.EST.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA