Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7066 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/03/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 28/03/2011), n.7066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sui ricorsi iscritti al R.G. n. 1106 del 2010 e n. 3544 del 2010,

proposti da:

P.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato VECCHIO

Gianfrancesco per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 49, presso lo studio

dell’Avvocato Alessandro Riccioni;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI, PROCURA

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimate –

avverso l’ordinanza del Tribunale d Brindisi depositata in data 26

novembre 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Gianfrancesco Vecchio;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso in senso conforme alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il GUP presso il Tribunale di Brindisi, con due provvedimenti in data 18 luglio 2005, ha liquidato èil Dott. P.D., nominato custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro giudiziario ex art. 321 cod. proc. pen. e della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, comma 4, le somme di Euro 136.910 e 31.301, oltre IVA e CAP, ritenendo che dovessero essere applicate le tariffe professionali per il richiamo contenuto nel comma 4 bis dello stesso articolo alla L. n. 575 del 1965;

che il GUP ha quindi applicato il D.P.R. n. 645 del 1994, art. 27, in materia di amministrazione di aziende;

che avverso tali decreti il Dott. P. ha proposto opposizione e il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, ha confermato che il compenso dovesse essere liquidato con riferimento alle tariffe, ma ha ritenuto non dovuti gli importi non compatibili con la natura pubblicistica dell’incarico;

che sia il Procuratore della Repubblica che il P. hanno proposto ricorso per cassazione;

che, con sentenza n. 20399 del 2008, la Corte di cassazione, Sezione Quarta Penale, ha annullato il provvedimento impugnato;

che la Corte ha innanzitutto, per quanto ancora rileva, affermato la legittimazione del Procuratore della Repubblica a proporre opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, sostenendo che la figura dell’amministratore con il compito di provvedere alla custodia e alla conservazione dei beni sottoposti a sequestro ai sensi della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, è diversa da quella dell’amministratore di patrimoni sequestrati ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, perchè in quest’ultimo caso egli esercita poteri propri dell’attività di gestione dei beni anche al fine di incrementarne la redditività; da qui la conseguenza che l’estensione al custode della normativa antimafia prevista per l’amministratore deve intendersi limitata ai criteri di nomina e non anche alla disciplina dell’impugnazione del decreto di liquidazione del compenso, che nel caso di specie deve essere rinvenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170;

che la Corte ha quindi, nel merito, affermato che gli onorari spettanti al custode devono essere conteggiati a vacazione nella misura stabilita per gli ausiliari del giudice che svolgono compiti di natura professionale, cui andranno aggiunti gli importi per le spese sostenute, compresi quelli per i coadiutori regolarmente autorizzati, la cui attività non potrà tuttavia essere conteggiata nel computo delle vacazioni a favore del professionista;

che, riavviatosi il procedimento, il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, con provvedimento depositato in data 26 novembre 2009, in applicazione del principio suindicato, ha liquidato i compensi spettanti al Dott. P. e ai suoi ausiliari facendo applicazione del criterio delle vacazioni;

che avverso questo provvedimento il P. ha proposto un primo ricorso per cassazione, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Brindisi, e non notificato ad alcuno;

che il medesimo ricorrente ha poi proposto un secondo ricorso, nelle forme del rito civile, notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e alla Procura Generale presso la Corte di cassazione;

che le intimate non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che i due ricorsi, in quanto rivolti avverso il medesimo provvedimento, debbono essere riuniti (art. 335 cod. proc. civ.);

che, in relazione al primo ricorso, proposto nelle forme del rito penale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., del seguente tenore:

“(…) Anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata un’ordinanza resa da un giudice penale e depositata successivamente alla citata sentenza delle Sezioni Unite (26 novembre 2009), è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno. Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, perchè il ricorso deve essere rigettato”;

che, in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 3544 del 2010, è stata redatta altra relazione ai sensi del citato art. 380 bis cod. proc. civ., del seguente tenore:

“Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 7, lett. b), nonchè del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4 bis, e della L. n. 575 del 1965, art. 2 octies.

Il ricorrente rileva che l’art. 12 sexies, comma 4 bis citato, a seguito delle modificazioni introdotte dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 7, lett. b), prevede ora che “le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 quater e da 2- sexies a 2-duodecies e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo (…)”. Rileva, peraltro, che già prima dell’intervento del 2009, l’originario testo del comma 4 dell’art. 12 sexies conteneva un rinvio alle disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dalla L. n. 575 del 1965, con conseguente applicazione anche dell’art. 2 octies di tale legge, che, al comma 7, prevedeva che “entro venti giorni dalla comunicazione dell’avviso, l’amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte d’appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente”.

Il ricorrente ritiene, quindi, che alla modificazione introdotta dalla legge del 2009 debba attribuirsi efficacia di norma di interpretazione autentica, con conseguente fondatezza della eccezione a suo tempo proposta, di difetto di legittimazione del Pubblico Ministero in ordine all’opposizione avverso i detti provvedimenti di liquidazione. Ne conseguirebbe la carenza di potere del medesimo P.M. anche con riferimento alla riassunzione, sicchè il procedimento definito con il provvedimento impugnato avrebbe dovuto in realtà essere dichiarato estinto. Il ricorrente esclude del resto che la sentenza della Corte di cassazione del 2008 possa avere efficacia preclusiva, giacchè la stessa riguarderebbe solo la legittimazione del P.M. a proporre ricorso per cassazione, non anche a sollecitare il giudizio di rinvio. In ogni caso, la legge interpretativa, stante la sua efficacia retroattiva, comporterebbe il venir meno del principio di diritto affermato dalla Cassazione, giacchè con questo contrastante.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 94 del 2009, art. 2, commi 7, lett. b) e art. 13, lett. e), nonchè del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4 bis, e del L. n. 575 del 1965, art. 2 octies.

La introduzione del rinvio alle disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4 bis, comporta l’applicabilità, nel caso di specie, della L. n. 575 del 1965, art. 2 octies, a norma del quale “la determinazione dell’ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4, dell’art. 2 septies, nonchè il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi”, con conseguente non applicabilità delle norme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002.

Poichè la L. n. 94 del 2009 è intervenuta con l’efficacia propria delle leggi di interpretazione autentica, ciò comporta l’applicabilità del criterio di liquidazione del compenso sulla base delle tariffe professionali, come originariamente fatto dal GIP del Tribunale di Brindisi, e al contempo la esclusione della possibilità che la norma di cui all’art. 12 sexies possa essere interpretata così come ha fatto la Corte di cassazione nella sentenza del 2008, e cioè come norma che non consente l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 575 del 1965, se non ai fini della nomina del custode.

Il Tribunale di Brindisi avrebbe quindi dovuto tenere conto delle tariffe professionali nella determinazione del compenso, sia che alle norme in questione si voglia attribuire natura sostanziale, sia, a maggior ragione, ove le sì qualifichi come norme processuali.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato.

Entrambi i mezzi di impugnazione muovono dalla premessa, asserita ma non dimostrata, che la disposizione introdotta dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 7, lett. b), abbia natura di interpretazione autentica e che quindi la stessa abbia efficacia retroattiva e sia idonea ad inficiare le statuizioni contenute nella sentenza con la quale la Corte di cassazione, nel 2008, ha cassato il provvedimento del Tribunale di Brindisi in sede di opposizione proposta dal P.M., e ha affermato il principio di diritto in forza del quale la liquidazione del compenso al custode andava effettuata alla stregua dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 115 del 2002 e non anche sulla base delle tariffe professionali.

Un simile assunto non può essere condiviso. La Corte di cassazione, nella citata sentenza, respingendo un motivo di ricorso proposto dal P., ha affermato che “la competenza in ordine all’impugnazione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi al custode dei beni sequestrati ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, non è regolata dalla Legge Antimafia n. 575 del 1965, in quanto la figura dell’amministratore con il compito di provvedere alla custodia ed alla conservazione dei beni sottoposti a sequestro in tale situazione è diversa da quella dell’amministratore di patrimoni sequestrati ai sensi della legge sulla mafia, poichè in questo secondo caso l’amministratore esercita i poteri propri dell’attività di gestione dei beni anche ai fini di incrementarne la redditività. Pertanto l’estensione della normativa riguarda solo i criteri di nomina del custode non la disciplina dei provvedimenti”, con conseguente attrazione della materia nell’ambito di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, e legittimazione del P.M. a proporre reclamo e successivamente ricorso per cassazione.

Tali statuizioni sono vincolanti nel giudizio di rinvio, quale è quello definito con il provvedimento qui impugnato, atteso che la modificazione introdotta dalla L. n. 94 del 2009, con la conseguente applicabilità anche ai custodi di cui al comma 4 bis del medesimo art. 12 sexies delle norme di cui alla L. n. 575 del 1965, opera per il futuro e non vanifica un procedimento che si è svolto secondo le norme ad esso ritenute applicabili con la citata sentenza della Corte di cassazione. Del resto la menzionata disposizione non risulta formulata come una tipica norma di interpretazione autentica (La disposizione deve essere interpretata nel senso …), ma opera un inserimento nel preesistente testo normativo, sicchè ad essa, in difetto di esplicite previsioni in senso contrario, non può essere riconosciuta efficacia retroattiva, disponendo la legge per il futuro (art. 11 disp. prel. cod. civ.).

Sussisteva, quindi, la legittimazione del Procuratore della Repubblica a proporre dapprima il reclamo al Tribunale di Brindisi, poi il ricorso per cassazione e, infine, a sollecitare – prima della entrata in vigore della L. n. 94 del 2009 (il provvedimento di fissazione dell’udienza a seguito della cassazione con rinvio è stato depositato il 5 dicembre 2008) – la ripresa del procedimento volto alla definizione, in sede di rinvio, del reclamo già proposto.

Nè può ritenersi che la nuova legge possa avere una qualche efficacia in ordine al criterio applicabile per la liquidazione dei compensi spettanti ai custodi nominati ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4. In linea generale, invero, la individuazione del criterio di determinazione del compenso va effettuata alla luce delle norme di carattere sostanziale applicabili nel momento in cui si è svolta la prestazione.

Nel caso di specie, quindi, la introduzione, con norma entrata in vigore nel luglio 2009, del riferimento alle tariffe professionali per la determinazione del compenso spettante al custode con riferimento ad un’attività svolta tra il 2003 e il 2005, risulta priva di effetto, trovando piena applicazione il principio di diritto affermato nel presente procedimento dalla Cassazione penale.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perchè il ricorso deve essere rigettato”.

Rilevato che entrambe le relazioni sono state notificate al ricorrente e comunicate alla Procura Generale presso questa Corte;

che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, con la quale ribadisce il proprio assunto circa la natura retroattiva della disposizione di cui alla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 7, lett. b).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione del relatore;

che, con riferimento al punto dirimente della questione sottoposta all’esame della Corte – e cioè la natura, interpretativa o no, della disposizione di cui alla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 7, lett. b), appare utile evidenziare che neanche dai lavori parlamentari relativi alla citata legge emerge un qualche elemento che possa indurre a sostenere che il legislatore abbia inteso intervenire sulla materia con lo strumento della norma di interpretazione autentica;

che, invero, da tali atti risulta che l’emendamento, poi divenuto art. 2, comma 7, lett. b), “modifica il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 4 bis, il quale attualmente prevede che anche nei casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del medesimo art. 12 sexies si applichino le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla L. 31 marzo 1965, n. 575. L’emendamento in esame sostituisce il generico rinvio alla L. n. 575 del 1965 con la specifica elencazione degli articoli di cui si vuole estendere l’applicazione (artt. 2 quater, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 duodecies)” (v. atti Senato n. 733-A Sintesi del contenuto, sub articolo 27);

che neanche dall’esame della discussione parlamentare sul punto emerge che la specificazione delle disposizioni da applicare sia stata disposta per finalità di interpretazione autentica, mentre non è sufficiente l’evidenziazione di un contrasto giurisprudenziale per affermare che una disposizione che intervenga a regolare la materia abbia necessariamente natura interpretativa e quindi efficacia retroattiva, come preteso dal ricorrente;

che, dunque, occorre ribadire che, non potendosi predicare la natura interpretativa della L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 7, lett. b), il Procuratore della Repubblica era legittimato, in base al principio di diritto affermato dalla Sezione Quarta Penale di questa Corte, a riassumere il giudizio in sede di rinvio e che del tutto correttamente il Tribunale di Brindisi ha fatto applicazione del richiamato principio di diritto;

che, in conclusione, il ricorso proposto nelle forme del rito civile deve essere rigettato, mentre l’avvenuta proposizione di tale ricorso comporta l’assorbimento del ricorso proposto nelle forme del rito penale;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso iscritto al R.G. n. 1106 del 2010, assorbito il ricorso iscritto al R.G. n. 3544 del 2010.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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