Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7066 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17272-2016 proposto da:

D.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MORASCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA RENNA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MIRCA SPEDICATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 673/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.M.E., quale erede di D.M.A. (morto il (OMISSIS)), ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 4673/2015, pubblicata il 17 settembre 2015.

2. Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS), (OMISSIS).

3. La Corte d’appello di Lecce, accogliendo il gravame proposto in via principale dal Condominio (OMISSIS) contro la sentenza resa l’11 marzo 2011 dal Tribunale di Lecce, ha rigettato l’impugnazione delle delibere assembleari 14 maggio 2004 e 28 aprile 2005 avanzate dal condomino D.M.A. sull’assunto dell’omessa convocazione alle indicate riunioni. La Corte d’appello ha affermato che la sentenza di primo grado aveva omesso di considerare la disposizione dell’art. 1335 c.c., avendo il Condominio provato di aver inviato le lettere raccomandate presso l’abitazione di D.M.A., producendo gli avvisi di ricevimento sottoscritti dal destinatario e dall’incaricato della distribuzione postale D.F.. Essendo stato assunto quest’ultimo assunto come teste, dalla sua deposizione i giudici di secondo grado hanno comunque tratto il convincimento dell’avvenuta consegna del plico, del resto documentata dalle ricevute di ritorno. Ritenuto, quindi, assolto dal Condominio l’onere della spedizione e della ricezione degli avvisi di convocazione, la Corte di Lecce ha altresì negato che potesse disconoscersi l’efficacia probatoria degli avvisi di ricevimento, in quanto, operato il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte da D.M.A., le indagini grafologiche espletate con due successive CTU avevano dato risultati contrastanti, la prima confermando l’autografia e la seconda dubitando della eterografia, ricadendo le conseguenze dell’incertezza probatoria sull’attore.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria.

5. Il primo motivo del ricorso di D.M.E. deduce il vizio di motivazione per violazione o falsa applicazione dell’art. 1335 c.c. Si assume che la presunzione posta da tale norma è stata vinta dalla seconda CTU, che ha concluso per la non autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle cartoline di ricevimento, ma anche dalle lettere con richiesta di chiarimenti inviate da D.M.A. il 13 ottobre 2005 ed il 24 aprile 2004. Il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione per violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla valutazione della prova testimoniale resa da D.F.F., non potendosi trarre dalle dichiarazioni rese da quest’ultimo la conclusione che le raccomandate fossero state davvero consegnate ad D.M.A..

Il terzo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa o apparente motivazione, quanto in particolare ai risultati delle due consulenze, deducendosi che la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere nel senso indicato dalla seconda CTU, ovvero nel senso della non autenticità delle sottoscrizioni.

Il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, “perchè la sentenza è meramente apparente, contiene affermazioni fra di loro inconciliabili e risulta oggettivamente incomprensibile”.

5.1. I quattro motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, rivelano diffusi profili di inammissibilità.

5.2. La sentenza della Corte d’appello di Lecce contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. E’ quindi adempiuto l’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

5.3. La sentenza impugnata, peraltro, ha deciso la questione di diritto inerente alla prova della comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento, con conseguente inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, (Cass. Sez. U, 21/03/2017 n. 7155).

Secondo consolidata interpretazione, infatti, in forza dell’art. 1136 c.c. e art. 66 disp. att c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 220 del 2012 (formulazione qui operante, dovendosi giudicare la validità di deliberazioni approvate il 14 maggio 2004 ed il 28 aprile 2005), ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione previsto dall’art. 66 disp. att. c.c., u.c. testo previgente, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione (Cass. Sez. 2, 30/10/2020, n. 24041; Cass. Sez. 6 – 2, 26/09/2013, n. 22047; Cass. Sez. 2, 22/11/1985, n. 5769). Essendo, dunque, necessario che l’avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dell’adunanza in prima convocazione (come lascia intendere l’espressione “comunicato”, la quale evoca la regola di cui all’art. 1335 c.c., a differenza, ad esempio, di quanto si legge nell’art. 2479 bis c.c. per l’assemblea della s.r.l.: cfr. Cass. Sez. U, 14/10/2013, n. 23218), ai fini della prova dell’osservanza dell’obbligo di convocazione è necessario che il condominio dimostri che l’avviso è pervenuto all’indirizzo del destinatario.

Secondo altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, l’operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c. presuppone, infatti, che la dichiarazione sia giunta all’indirizzo del destinatario, inteso l’indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorchè la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell’atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo comunque riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero per difetto assoluto di motivazione) l’accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario (Cass. Sez. L, 27/01/1988, n. 715; Cass. Sez. L, 11/04/1990, n. 3061; Cass. Sez. L, 30/03/1992, n. 3908; Cass. Sez. 1, 26/04/1999, n. 4140).

E’ perciò da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall’art. 1335 c.c., ove si tratti, come nel caso in esame, di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può dirsi integrata dalla prova non solo della spedizione della raccomandata, ma anche, attraverso l’avviso di ricevimento (o l’attestazione di compiuta giacenza), del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario (Cass. Sez. 6 – L, 19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L, 21/06/2016, n. 12822). In ipotesi di trasmissione di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, dunque, l’avvenuta consegna di una raccomandata deve intendersi attestata dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, ed è quanto accertato in fatto dalla Corte di Lecce nel caso in esame.

5.4. Nella specie, avendo D.M.A. disconosciuto le firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate (impugnativa che andava peraltro proposta con querela di falso, in quanto, se l’agente postale non ha l’obbligo di accertarsi dell’identità della persona del destinatario, ciò non esclude, tuttavia, che la fede dell’atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell’art. 2700 c.c. (Cass. Sez. 3, 26/08/1975, n. 3014), si è innestato nel giudizio il procedimento incidentale di verificazione delle sottoscrizioni, preordinato alla utilizzazione nel processo della prova documentale. Espletate all’uopo due CTU nei gradi di merito, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, giacchè una deponente per l’autenticità delle firme ed una invece propensa alla falsità delle stesse, la Corte d’appello, dato atto della limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, ha fornito un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal primo consulente, anche in correlazione alla prova testimoniale espletata dall’agente postale D.F.F. (cfr. Cass. Sez. L, 02/02/2009, n. 2579).

La consulenza calligrafica si fonda su una scienza idiografica, che non poggia, cioè, su leggi generalizzabili, ma studia oggetti singoli, e non è perciò connotata dall’assolutezza dell’inferenza induttiva tipica delle scienze che, al contrario, elaborano frequenze statistiche direttamente rilevanti per l’accertamento del fatto litigioso. Spetta comunque al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono.

Per superare la presunzione di conoscenza dettata dall’art. 1335 c.c., nel primo motivo si allegano altresì due lettere raccomandate della quali non c’è menzione nella sentenza impugnata. La censura così formulata è inammissibile, in quanto la ricorrente genericamente richiama documenti che si assumono inseriti nel fascicolo di parte delle pregresse fasi di merito, e dei quali viene sintetizzato il contenuto, senza comunque rispettare la previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ovvero senza indicare specificamente il “dato” in cui le circostanze comprovate dalla richiamata documentazione risultassero dedotte nei pregressi gradi di giudizio, in maniera da essere oggetto di discussione processuale tra le parti, ovvero senza specificare quali istanze la parte avesse rivolto nei propri scritti difensivi per chiarire gli scopi dell’esibizione di quei documenti dapprima al Tribunale, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni previsti nell’art. 183 c.p.c., e poi alla Corte d’appello mediante formulazione si specifico motivo di gravame (arg. da Cass. Sez. 1, 24/12/2004, n. 23976). Il giudice ha, infatti, il potere – dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri atti introduttivi, ovvero nelle memorie di definizione del “thema decidendum”, quali siano gli elementi di fatto e la ragioni di diritto comprovate dall’allegata documentazione.

La ricorrente invoca nelle sue censure, in realtà, una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie, perchè si giunga ad una conclusione diversa da quella prescelta dai giudici del merito. Tale operazione è estranea alle regole del giudizio di legittimità, in quanto suppone un accesso diretto agli atti e una delibazione degli stessi in via inferenziale. Lo stesso art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Neppure l’omesso esame di elementi istruttori integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

6. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore del controricorrente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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