Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7066 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/03/2020), n.7066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26829-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 45, presso

lo studio dell’avvocato MATRUNDOLA PAOLA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

S.A., S.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3684/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

Che:

B.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza S.A., quale conducente del ciclomotore su cui viaggiava quale trasportato, M.G., quale conducente e proprietario dell’altro veicolo, e le società assicuratrici chiedendo il risarcimento del danno cagionato da sinistro stradale. La sentenza di accoglimento della domanda venne dichiarata nulla in sede di appello con rimessione della causa al primo giudice. Successivamente il Tribunale adito accolse la domanda nei confronti dello S. condannandolo, in solido con il proprietario del mezzo, il commissario liquidatore di La Potenza Assicurazioni in l.c.a. e Polaris Assicurazioni s.p.a., quale cessionaria di quest’ultima, al pagamento della complessiva somma di Euro 587.465,50 oltre interessi. L’appello proposto da Fondiaria-Sai s.p.a. (che aveva incorporato Polaris Assicurazioni) venne accolto dalla Corte d’appello di Potenza, la quale rideterminò in Euro 52.165,68 l’importo dovuto dalla Fondiaria-Sai, accertando l’intervenuta estinzione dell’obbligazione per essere stato pagato un importo maggiore di quello dovuto. Avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione B.A.. Con sentenza n. 3684 di data 15 febbraio 2018 la Corte di Cassazione rigettò il ricorso.

Premise la Corte, per quanto qui rileva, che con il quinto motivo di ricorso era stata denunciata l’inammissibilità dell’appello per la mancata produzione della documentazione relativa al perfezionamento della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio su ordine del giudice nei confronti di La Potenza Assicurazioni, litisconsorte necessaria, e l’erronea assegnazione all’appellante di un nuovo termine per l’integrazione del contraddittorio. Osservò quindi la Corte che, pur non potendosi ritenere ottemperato l’ordine di integrazione del contraddittorio in caso di omesso deposito dell’avviso di ricevimento, tale principio era temperato nella giurisprudenza dall’eventuale esistenza di ragioni indipendenti da quanto fosse in dominio della parte per il perfezionamento della notifica. Aggiunse che risultavano le seguenti circostanze: all’udienza del 18 marzo 2009 la società appellante aveva dedotto di avere provveduto alla notifica in data 9 ottobre 2008 ma il relativo avviso di ricevimento non era ancora pervenuto; all’udienza del 6 maggio 2009 aveva dedotto che l’avviso di ricevimento non era pervenuto al mittente, allegando corrispondenza intercorsa fra le parti (tre missive sottoscritte dal commissario liquidatore di La Potenza) da cui desumere l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio; all’udienza del 1 luglio 2009 di precisazione delle conclusioni l’appellante aveva depositato fotocopia dell’atto di integrazione del contraddittorio ricevuto da La Potenza Assicurazioni, con nota proveniente dalla stessa società con cui questa dichiarava l’avvenuta ricezione dell’atto; dopo diversi rinvii, con ordinanza di data 22 aprile 2014 la Corte d’appello, rilevato che non vi era la prova del perfezionamento della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio di data 9 ottobre 2008 a La Potenza Assicurazioni e che non rilevava a tale scopo la corrispondenza intercorsa fra le parti, aveva rimesso la causa in istruttoria assegnando nuovo termine per l’integrazione del contraddittorio.

Osservò a questo punto la Corte quanto segue: “pertanto la società Fondiaria ha più volte dedotto nel giudizio di merito che l’avviso di ricevimento non era pervenuto, allegando ad ogni buon conto corrispondenza tra le parti dalla quale risultava che il commissario liquidatore della società La Potenza in liquidazione avesse ricevuto quanto notificato (cfr. tre missive datate tra aprile e giugno 2009 nel fascicolo di parte appellante in atti). A fronte delle deduzioni e delle allegazioni di parte appellante reiterate nel corso del giudizio, la corte territoriale in ossequio all’orientamento di legittimità richiamato dallo stesso ricorrente ha ritenuto, condivisibilmente, che la mancata dimostrazione del perfezionamento della notificazione non fosse imputabile alla società ricorrente così da poter assegnare un nuovo termine per integrare il contraddittorio”.

Ha proposto ricorso per revocazione B.A. sulla base di un motivo e resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il motivo di ricorso si denuncia l’esistenza di errore di fatto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la decisione si fonda sulla supposta esistenza di un provvedimento, condiviso dalla Corte, che avrebbe avuto ad oggetto la non imputabilità della mancata prova della notificazione, asseritamente a fronte di allegazioni e deduzioni invero inesistenti (non vi era stata alcuna istanza di rimessione in termini e/o di concessione di nuovo termine, concesso invece d’ufficio) e che tale provvedimento è in realtà inesistente. Aggiunge che giammai la parte appellante aveva posto un problema di non imputabilità della mancanza di prova.

Il motivo è inammissibile. La censura non intercetta la ratio decidendi.

La Corte di Cassazione non ha supposto esistente un provvedimento avente ad oggetto la non imputabilità del mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, ma ha valutato che sulla base delle deduzioni ed allegazioni la corte territoriale avesse implicitamente attribuito a ragioni indipendenti da quanto in dominio dell’appellante il detto mancato perfezionamento. Rilievo essenziale nell’argomentare del Collegio rivestono le deduzioni ed allegazioni le quali conferiscono a tale argomentare lo status di valutazione. Le deduzioni e allegazioni in discorso non attengono ad un’istanza di rimessione in termine, come si afferma nel motivo di ricorso, ma alla sequenza di eventi, indicati nella motivazione della sentenza, che hanno preceduto l’ordinanza di rimessione sul ruolo. E’ stata l’esistenza di tali deduzioni e allegazioni che ha fatto concludere la Corte nel senso della implicita motivazione ed è il risalto conferito a tali deduzioni e allegazioni che permette di ritenere che una valutazione vi sia stata ed è stata nel senso che il giudice di merito, alla luce delle dette deduzioni e allegazioni, non può non aver considerato le ragioni indipendenti dal dominio della parte su cui incombeva l’onere dell’integrazione del contraddittorio. Così interpretata la ratio decidendi della sentenza impugnata, la revocazione attinge la valutazione svolta dal Collegio ed è, anche per tale aspetto (oltre che per quello dell’estraneità rispetto alla ratio decidendi), inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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