Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7065 del 20/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18907/2014 proposto da:

COMUNE NOVA MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore, sig.ra

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 3,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI PAGANELLI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., ME.RO., M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, V. G. BELLONI 88, presso lo studio

dell’avvocato RENATO ALBANESE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONIO CAMINITI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1871/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.L. e Me.Ro., anche a norme della figlia G., convenivano in giudizio il Comune di Nova Milanese per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro figlio D.. Quest’ultimo, percorrendo a bordo di un ciclomotore una strada ubicata nel territorio comunale, nei pressi di una rotatoria, aveva perso il controllo del mezzo a causa della ghiaia presente sull’asfalto, finendo per invadere l’opposta corsia di marcia dov’era stato investito da un furgone.

All’esito della costituzione del Comune il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, con sentenza che veniva integralmente confermata dalla Corte di appello.

Contro quest’ultima decisione ricorre per cassazione il Comune di Nova Milanese affidandosi a 3 motivi.

Resistono con controricorso M.L. e Me.Ro..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, per non avere la corte territoriale valutato la rilevanza causale della condotta della vittima che, in violazione dell’art. 143 C.d.S., non aveva tenuto la propria destra. Nello stesso motivo si afferma la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia quanto al medesimo punto, dell’art. 113 c.p.c., per omessa pronuncia secondo diritto, e dell’art. 132 c.p.c., in uno all’art. 111 Cost., per omessa motivazione.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 1223, 1227 c.c., per non avere la corte valutato, illogicamente, rispetto all’evento “morte” distinto da quello “caduta”, la capacità eziologica autonoma o, in subordine, assolutamente prevalente, della condotta colposa del conducente. Si evidenzia che la vittima avrebbe potuto e dovuto prevedere le possibili conseguenze della condotta di guida che lo aveva portato sul margine “sbagliato” della carreggiata, anche perchè la presenza di breccia ai bordi delle strade era un dato d’esperienza anch’esso prevedibile e che, come tale, non costituiva insidia e trabocchetto. Nello stesso motivo si afferma la violazione dell’art. 113 c.p.c., per omessa pronuncia secondo diritto, e dell’art. 132 c.p.c., in uno all’art. 111 Cost., per omessa motivazione.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e art. 201 c.p.c., poichè la corte territoriale:

– non aveva considerato il contegno della vittima nel liquidare il danno secondo il massimo della forbice prevista dalla tabelle milanesi;

– non aveva liquidato unitariamente il danno non patrimoniale alla persona, avendo operato distinte considerazioni per il danno morale e per quello biologico psichico, riconosciuto inammissibilmente in base solo a una perizia di parte;

– per aver liquidato le spese funerarie in base a fatture contestate e non riferibili alla spesa in parola, rivalutate secondo gli indici ISTAT con interessi dal giorno del sinistro al saldo.

2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, e sono inammissibili.

Alla fattispecie è infatti applicabile la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, e successive conformi).

Inoltre, in base alla medesima novella si applica l’art. 348-ter c.p.c.. Ne consegue che nell’ipotesi, quale la presente, di “doppia conforme” prevista dal quinto comma del suddetto articolo, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 10/03/2014, n. 5528).

Quanto in specie al primo motivo, il ricorrente per un verso non allega diversità tra le decisioni di merito, per altro verso non prospetta alcun fatto oggetto di omessa valutazione, posto che la condotta del conducente è stata ampiamente considerata dalla decisione della corte territoriale che ha escluso potesse elidere il nesso causale sussistente relativamente all’anomalia del fondo stradale.

Il giudice di appello, in particolare, ha motivato ritenendo provata la presenza diffusa di ghiaia sulla sede stradale e non solo sul margine sinistro (pagg. 5 e 6), così da costituire insidia e trabocchetto (pag. 6). La decisione, quindi, non ha affermato che il ciclomotore percorreva la strada sul margine sinistro ma che, persa aderenza per quanto sopra detto, il mezzo era caduto su quel margine, ancora all’interno della sua carreggiata, con esclusione, pertanto, di ogni ipotesi di concorso di colpa.

Da quanto appena osservato deriva, inoltre, che non risulta alcuna violazione delle norme prospettate come sottese al secondo motivo, tramite il quale, evidentemente, non può giungersi in questa sede a una rilettura delle risultanze istruttorie.

La decisione, facendo riferimento all’insidia e trabocchetto derivanti dall’omessa manutenzione della sede stradale, poggia sull’art. 2051 c.c., piuttosto che sull’art. 2043 c.c.. In tal caso il danneggiato deve provare, come accaduto, il nesso causale (Cass. 13/07/2011 n. 15389).

Quanto ai profili inerenti agli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., in uno all’art. 111 Cost., sono manifestamente inammissibili sia perchè formulati genericamente, sia perchè non distinguibili da quelli appena esaminati, sia perchè frutto di una mescolanza di motivi come tale di per sè inammissibile (Cass. 14/09/2016, n. 18021).

Quanto al terzo motivo esso è in parte infondato in parte inammissibile.

In ordine al primo aspetto sopra sintetizzato, la corte territoriale ha correttamente liquidato il danno secondo le tabelle milanesi senza considerare, in coerenza, l’escluso concorso di colpa.

La decisione impugnata ha poi considerato aspetti che, ferma la valutazione unitaria del danno in parola, hanno rilievi distinti, quali il danno biologico psichico e quello morale, senza alcuna duplicazione (Cass., 08/05/2015, n. 9320).

D’altra parte la pretesa violazione dell’art. 201 c.p.c., è oggetto di prospettazione inammissibile non essendo specificato se e come la questione sia stata devoluta al giudice di seconde cure (si allega, cioè, una contestazione del valore indiziario della perizia senza riportare dove quando e come risulti avvenuta).

Quanto al danno patrimoniale, si allega una contestazione dei documenti di spesa anche in tal caso senza indicare specificatamente dove e come sia stata effettuata la contestazione.

Quanto, infine, al profilo inerente a rivalutazione e interessi, ci si duole genericamente soltanto del riconoscimento della rivalutazione che però, è dovuta trattandosi di debito di valore.

3. Spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 13.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.P..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA