Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7065 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20599-2016 proposto da:

P.F., rappresentata e difesa dall’avv. MARCO GINESI, e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

S.G., rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCA

CRIVELLINI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUISA

Con atto di citazione del 30.10.2006 P.F. evocava in giudizio S.G. innanzi il Tribunale di Ancona, chiedendo che venisse accertato l’indebito utilizzo, da parte del convenuto, di un assegno bancario – che l’attrice gli aveva consegnato per provvedere al pagamento di un fornitore, ma che il convenuto aveva incassato non assicurando il pagamento di cui sopra – e la sua condanna al risarcimento del danno. A sostegno della domanda l’attrice esponeva di aver incaricato il S. della ristrutturazione di un appartamento di sua proprietà, conferendogli espressamente l’incarico di curare i rapporti con i fornitori; di aver consegnato al S. un assegno dell’importo di Euro 7.700 intestato “a me medesimo” e girato, affinchè con esso fossero saldati alcuni fornitori; di aver poi constatato che il titolo era stato girato per l’incasso dalla madre del S. e che alcune fatture dei fornitori non erano state saldate, come invece avrebbe dovuto essere.

Si costituiva in giudizio il convenuto resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al risarcimento del danno, individuato nella riduzione della parcella per la sua attività professionale, causata dal rapporto di familiarità con la P., e dal pregiudizio per la sua immagine professionale.

Con sentenza n. 543/2008 il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda principale rigettando la riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento del S., e condannava il medesimo al risarcimento in favore della P. della somma di Euro 15.400 oltre interessi, accessori e spese di lite.

Interponeva appello avverso detta decisione il S. e si costituiva in seconde cure la P., resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 157/2016, la Corte di Appello di Ancona accoglieva l’impugnazione, rigettando la domanda della P. e compensando per intero le spese del giudizio di merito.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.F., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso S.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173,1174,1175,1218,1703,1710,1711,2028 e 2030 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il pagamento dei fornitori dei materiali utilizzati per la ristrutturazione dell’appartamento di proprietà della ricorrente esulasse dall’ambito della responsabilità contrattuale assunta dall’architetto. Ad avviso della ricorrente, infatti, si tratterebbe di compiti che rientrerebbero nelle normali prestazioni accessorie al contratto d’opera professionale pacificamente intercorso tra le parti; inoltre, il professionista avrebbe espressamente assicurato alla P. che si sarebbe occupato di curare i rapporti con i fornitori, assumendo così uno specifico mandato. L’omessa consegna dell’assegno di cui è causa ad uno dei fornitori, pertanto, costituirebbe inadempimento di tale negozio, con conseguente responsabilità del mandatario nei confronti della mandante.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte marchigiana avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della responsabilità del S. per aver versato l’assegno di cui è causa sul conto corrente della madre, anzichè destinarlo al pagamento dei fornitori, scopo – questo – per il quale il titolo di pagamento era stato consegnato nelle mani dell’architetto.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che il preventivo di spesa presentato dalla ditta TDC alla P. ammontava ad Euro 22.000 e che la ricorrente aveva pagato detto importo con successivi accrediti, rispettivamente per Euro 6.600, Euro 6.800, Euro 3.880 ed Euro 4.730, per un totale di Euro 22.010, e che a fronte dell’ultimo di tali pagamento il fornitore aveva rilasciato fattura “a saldo” n. (OMISSIS). Ad avviso della ricorrente detta fattura, anteriore nella data rispetto all’assegno in contestazione (a sua volta datato 2.4.2004) smentirebbe quanto dichiarato dal S. nel corso del giudizio di merito, ovverosia che l’assegno di cui è causa sarebbe stato girato per l’incasso sul conto corrente della madre al solo fine di trasformarlo in denaro contante per saldare quanto dovuto al fornitore TDC.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello, con decisivo passaggio della motivazione, che non risulta adeguatamente attinto dai motivi di ricorso, afferma che “L’appellata, per contro, non ha dato dimostrazione del doppio pagamento dell’Arredinfissi s. r.l., posto che le fatture nn. (OMISSIS) di cui la società ha contestato il mancato pagamento alla P. risalgono a date successive (rispettivamente, il 30 aprile e 31 maggio del 2004) a quella recante l’assegno (2 aprile 2004) e contengono importi la cui somma non coincide con quella per cui è controversia (Euro 8.381,00 anzichè Euro 7.700,00)” (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata). Tale statuizione, che la Corte territoriale ha utilizzato soltanto per respingere la domanda formulata dalla P. ai sensi dell’art. 2043 c.c.:., dimostra tuttavia, in termini generali, che l’odierna ricorrente non aveva raggiunto la prova del danno lamentato, rappresentato, nella sua prospettazione difensiva, appunto dal fatto di esser stata costretta ad eseguire un doppio pagamento in favore del fornitore Arredinfissi s.r.l.

La mancanza della prova del danno lamentato spiega effetti non soltanto sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma anche sulla diversa domanda di inadempimento contrattuale, che la Corte territoriale ha respinto ritenendo con motivazione non condivisibile – che le prestazioni accessorie derivanti dall’assunzione, da parte del S., dell’obbligo di curare i rapporti con i fornitori, integrassero mere cortesie nei confronti della P..

Sul punto, occorre precisare che a prescindere dal titolo, oneroso o gratuito, in base al quale una determinata prestazione viene svolta, e dalla motivazione sottostante, che può anche trovare fondamento in un rapporto familiare o di amicizia, quel che rileva, ai fini dell’individuazione dell’ambito della responsabilità assunta dalle parti del contratto, è soltanto l’assunzione dell’incarico. Una volta accertato, dunque, che il S. si era assunto anche il compito di curare i rapporti con i fornitori per conto della P., era inevitabile ritenere che il primo avesse il dovere di adempiere al mandato con la diligenza richiesta dall’art. 1710, comma 1, salva naturalmente la possibilità di valutare con diverso rigore detta diligenza, in funzione della natura, onerosa o gratuita, dell’incarico.

Tuttavia, la già evidenziata mancanza della prova del danno, evidenziata dal giudice di merito nel passaggio della motivazione in precedenza riportato, implica la conferma, sia pure con diversa motivazione, del rigetto anche della domanda risarcitoria proposta dalla P. in relazione al dedotto inadempimento contrattuale del S..

Nè assumono rilievo le considerazioni contenute nel terzo motivo di ricorso, concernenti l’omesso esame di alcune risultanze istruttorie (in particolare, la fattura “a saldo” emessa dal fornitore TDC), in quanto la censura, nel suo complesso, si risolve in una richiesta di rinnovazione dell’esame complessivo del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio di merito, con particolare riferimento alle deposizioni dei testi Pe. e C.. In argomento, va ribadito il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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