Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7065 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/03/2020), n.7065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22967-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO

8, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO PALLOTTA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., B.C., SU.MI., BA.GU.,

D.B.R., BA.MA.LE., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio

dell’avvocato GIANFRANCESCO FIDONE, che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

Contro

C.M.V., D.L., BA.MA.IR.,

BA.DO.EM.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16791/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Ba.Gu., Ba.Ma.Le., Ba.Do.Em., Ba.Ma.Ir., C.M.V., D.L., D.B.R. e Su.Mi. chiedendo l’accertamento di sussistenza della locazione cui l’attore era subentrato dopo che il suo dante causa, R.A., era a sua volta subentrato a L.V., primo conduttore dell’immobile in virtù di contratto stipulato con i convenuti, nonchè il risarcimento del danno. Il Tribunale adito rigettò la domanda, motivando nel senso che la cessione della locazione non era mai stata comunicata alla parte locatrice. L’appello proposto dallo S. avverso detta sentenza fu rigettato. Successivamente lo S. propose istanza di revocazione della sentenza di appello, assumendo di avere ricevuto dal proprio commercialista due missive con le quali comunicava al Ba. l’avvenuta cessione del contratto di locazione. L’istanza di revocazione fu disattesa dalla Corte d’appello di Roma. La sentenza di revocazione fu impugnata dallo S. e con ordinanza n. 16791 di data 26 giugno 2018 la Corte di Cassazione rigettò il ricorso.

Osservò la Corte che la corte territoriale aveva disatteso l’istanza di revocazione sulla base sia dell’assenza di incolpevolezza dello S. circa la mancata produzione nelle precedenti fasi di giudizio delle due missive di data 3 agosto 1999 (che secondo il ricorrente avrebbero determinato il suo subentro nella locazione immobiliare, trattandosi della comunicazione dell’avvenuta cessione dell’azienda a Ba.Gu. quale amministratore e maggior quotista dell’immobile), tanto più che una delle missive era stata controfirmata dallo stesso S., sia della mancanza di decisività dei detti documenti, in quanto di epoca successiva alla cessazione della locazione commerciale. Aggiunse che la circostanza del ritrovamento delle missive da parte del commercialista dello S. nel proprio archivio in epoca successiva alla definizione del giudizio non era ascrivibile nè a causa di forza maggiore nè a fatto dell’avversario e che la questione era priva di decisività perchè alla data della comunicazione la vigenza della locazione era da escludere per essere avvenuta la riconsegna dell’immobile da parte di L.V. in data 21 maggio 1998.

Ha proposto ricorso per revocazione S.G. sulla base di un motivo e resistono con unico controricorso Ba.Gu., Ba.Ma.Le., B.C., B.G., D.B.R. e Su.Mi.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3 e della L. n. 392 del 1978, art. 36. Osserva il ricorrente che ricorre il vizio di violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3. Precisa a tale proposito che le missive non erano nella disponibilità del S., che non ricordava della loro esistenza, e che la Corte di Cassazione era nuovamente incorsa in errore perchè: i convenuti erano a conoscenza dell’avvenuta cessione; il rapporto di locazione era ancora pendente; non essendovi stata regolare disdetta della locazione, il contratto si era rinnovato automaticamente; il subentro del R. al L. era stato riconosciuto anche dalla sentenza di primo grado.

Il motivo è inammissibile. Il ricorso per revocazione è stato proposto per il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, ma in modo inammissibile posto che, essendo tale rimedio esperibile nei confronti del provvedimento con cui la Corte di Cassazione ha deciso la causa nel merito (art. 391 ter c.p.c.), nel caso di specie non ricorre tale presupposto, avendo la decisione impugnata rigettato il ricorso.

Ove si intenda che l’istanza di revocazione sia stata proposta ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, essendovi nel motivo menzione di un errore che sarebbe stato commesso dalla Corte di Cassazione, il motivo sarebbe comunque inammissibile perchè non vi è specifica indicazione dell’errore di fatto di cui alla norma citata, essendosi il ricorrente limitato a richiamare circostanze di fatto relative al merito del rapporto controverso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va disposta la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, applicabile ratione temporis, al pagamento della somma liquidata in dispositivo avuto riguardo all’assenza del grado minimo di diligenza per essere basato il ricorso su argomenti pretestuosi a fronte della palese inammissibilità del medesimo (cfr. Cass. n. 28657 del 2017).

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonchè al pagamento della somma di Euro 5.200,00 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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