Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7064 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/03/2020), n.7064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21103-2018 proposto da:

EDILCALCE V.O. & FIGLI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

MARCO PROSPERE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO SALARI;

– ricorrente –

contro

CONCORDATO PREVENTIVO CASA IN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore e del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PASQUALE LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo

studio dell’avvocato CRISTIANA CHERRA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FAUSTO VENA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Edilcalce V.O. & Figli s.p.a. propose opposizione innanzi al Tribunale di Bologna avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del Concordato Preventivo Casa In s.r.l. in liquidazione. Il Tribunale adito, revocato il decreto ingiuntivo, condannò Edilcalce V.O. & Figli s.p.a. al pagamento della somma di Euro 1.257,64, dando atto che il pagamento era già stato eseguito, e compensò le spese di giudizio. Edilcalce propose istanza di correzione di errore materiale affinchè fosse prevista la condanna alla restituzione delle somme già corrisposte eccedenti l’importo riconosciuto in sentenza, fra le quali vi era anche l’importo delle spese di cui al decreto ingiuntivo. Con ordinanza di data 14 giugno 2018 il Tribunale di Bologna dichiarò inammissibile l’istanza di correzione e condannò l’istante al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 1.215,00 oltre accessori.

Ha proposto ricorso per cassazione Edilcalce V.O. & Figli s.p.a. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91,287 e 288 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, stante la natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale, non era consentita la pronuncia sulla spese processuali.

Il motivo è manifestamente fondato.

E’ ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza di correzione dell’errore materiale che contenga la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo (Cass. n. 23578 del 2016, n. 4610 del 2017 e n. 3986 del 2019).

Secondo la giurisprudenza consolidata, nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (ex plurimis: Cass. S.U. 27 giugno 2002, n. 9438; Cass. 4 gennaio 2016, n. 14; Cass. 17 settembre 2013, n. 21213; Cass. 4 maggio 2009, n. 10203, Cass. 22 febbraio 2017, n. 4610).

L’ordinanza impugnata va cassata senza rinvio poichè l’istanza di condanna alle spese non poteva essere proposta (cfr. Cass. n. 8103 del 2008)

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il motivo di ricorso; cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto.

Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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