Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7064 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8351-2020 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1301/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/08/2019 R.G.N. 1531/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2022 dal Consigliere Dott.ssa PICCONE VALERIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– A.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 29 agosto 2019, di reiezione della sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che la stessa è stata fondata sulla condivisione dell’iter motivazionale del primo giudice che aveva ritenuto non credibile la ricostruzione dei fatti operata dal richiedente, il quale aveva allegato una vicenda di persecuzione personale, fondata sull’appartenenza ad una associazione di beneficenza – la Beneficenza di Babraki, dal nome del suo villaggio – da cui erano scaturite aggressioni e persecuzioni da parte dei talebani che, non sussistendo la possibilità di fruttuoso ricorso alla protezione delle Autorità di polizia nazionali, avevano costretto lui e la propria famiglia a vendere i propri beni per procurarsi il denaro per il viaggio attraverso Iran Turchia e Grecia;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– il Ministero dell’Interno ha presentato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, travisamento e omessa valutazione degli elementi di fatto inerenti alla situazione in Pakistan;

– con il secondo motivo si allega la violazione ed errata applicazione della Convenzione di Ginevra nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8,14;

– con il terzo motivo si allega la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 con riguardo all’omesso esame della assenza di possibilità concreta di ricorso alla protezione interna nel Paese di origine;

– le tre censure, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico sistematiche, sono fondate;

– come osservato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6738 del 2021), la questione avanzata relativa alla credibilità rileva sotto il profilo della violazione di legge e non come omesso esame di fatto decisivo, e in particolare come violazione delle regole procedimentali poste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria;

– in sede di legittimità è stato più volte affermato che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (v. Cass. 26921/2017, Cass. n. 08282/2013; Cass. n. 24064/2013; Cass. n. 16202/2012);

– in particolare, l’art. 3 citato prevede che “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente e’, in generale, attendibile;

– si tratta di criteri legali tutti incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, la cui violazione può rilevare, nel giudizio di legittimità, ai fini della denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

– in particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a)la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile;

– su quest’ultimo punto anche la giurisprudenza della Corte si è espressa affermando che le dichiarazioni del richiedente asilo sono da sottoporre non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019; Cass. 11925/2020);

– nondimeno, la verosimiglianza, che nella specie è il criterio unico utilizzato dal giudice di merito, non può avere come termine di paragone le convinzioni soggettive del giudice su ciò che è vero, ragionevole o verosimile, ma deve oggettivizzarsi, dovendosi evitare, come sopra si è detto, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente resti affidata alla mera opinione del giudice, anche al fine di assicurare parità di trattamento (cfr. Cass. n. 6738 del 2021 cit.);

– ne consegue che, per individuare ciò che è vero, ciò che effettivamente accade nella realtà dei fatti, cui il fatto narrato è simile e pertanto plausibile, ci si deve affidare alla regola dell’id quod plerumque accidit, che ha una sua dimensione spaziale e temporale;

– ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo;

– pertanto, il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero anche lo stesso giudizio di ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino Europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese Europeo;

– deve invece farsi -come suggerisce anche una specifica pubblicazione dell’EASO in materia (Valutazione delle prove e della credibilità nell’ambito del sistema Europeo comune di asilo, 2018, p. 196)- valutando la “plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l’età, l’istruzione e la cultura”;

– è questo ciò che il giudice del merito ha omesso di fare e l’errore di cui si duole il ricorrente;

– la Corte, infatti, ha ritenuto che il racconto fosse scarsamente credibile sovrapponendo il giudizio di credibilità, che è soggetto alla regole di cui si è detto, con l’onere della prova ed in particolare con l’onere di fornire riscontri, ove possibile, alla narrazione, non tenendo conto del consolidato principio secondo il quale la mancanza di prova documentale non può mai essere considerata decisiva (Corte EDU, Bahaddar c. Paesi Bassi, 19 Febbraio 1998, p. 45);

– anche la giurisprudenza della CGUE (CGUE 2 dicembre 2014, cause C214/13, C- 149/13 e C-150/13, p. 58) ha affermato che quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall’art. 4, par. 5, lett. da a) a c), della medesima direttiva (testualmente riprodotte in seno al corrispondente del citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

– in particolare, la Corte reputa genericamente inverosimile la ricostruzione dei fatti e dalle modalità di descrizione dei fatti si evince la piena soggettività del giudizio di verosimiglianza effettuato esclusivamente sulla base delle opinioni personali del giudicante e prescindendo dalla valutazione concreta della situazione inerente al Paese di origine;

– inoltre, la Corte ha omesso prima ancora di acquisire informazioni sullo specifico punto rilevante della narrazione del richiedente anche di ricostruire in modo argomentato non solo con riguardo alle minacce di violenze e morte ricevute ed al sequestro perpetrato ai danni dell’ A. dai talebani, ma anche della persecuzione innescata da tale evento, nonché dal rischio di aggressione da parte dei talebani medesimi alla luce delle informazioni che ha sulle planimetrie delle fabbriche presso cui lavorava;

– del tutto omessa, poi, l’indagine circa la possibilità di protezione da parte delle autorità di polizia nazionali, in ordine alla cui corruzione si erano appuntate le deduzioni di parte ricorrente;

– così facendo il giudice di merito è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria (artt. 10/16 direttiva 2013/32/UE, già direttiva 2005/85/CE; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27) inteso come attività di cooperazione dello Stato con il richiedente asilo per determinare gli elementi significativi della domanda;

– il dovere di cooperazione impone al giudice di acquisire da fonti attendibili informazioni complete, puntuali pertinenti e aggiornate sulle condizioni del Paese di origine, citando la fonte nel provvedimento giurisdizionale (Cass. 11096/2019; Cass. 25545/2020; Cass. 8819/2020; Cass. 13897/2019; sull’onere di allegazione si vedano Cass. 11103/2019 e Cass. 2355/2020);

– vero è che in taluni casi questa Corte ha escluso che il giudice, ritenuto inattendibile intrinsecamente il racconto, debba anche assume” informazioni (COI) sul paese di origine (Cass. n. 28862/2018, Cass. n. 33858/2019, Cass. n. 08367/2020), ma ciò si riferisce ai diversi casi di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva;

– se il racconto è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio;

– il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020) posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C- 146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020);

– con la precisazione che l’onere di allegazione si attenua in quei casi in cui può prescindersi dal riscontro individuale entro i limiti rigorosi indicati dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakite’ C- 285/12) e cioè quando la violenza indiscriminata sul territorio raggiunge livello talmente elevato da far ritenere che un civile correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (v. Cass. 17069/2018);

– nel caso di specie il richiedente ha fornito un racconto dettagliato, che il giudice di merito ha ritenuto inattendibile non già utilizzando il criterio della coerenza interna, ma quello della verosimiglianza, cui non poteva fare ricorso se non acquisendo prima le pertinenti informazioni sul paese di origine e tenendo conto delle condizioni personali del richiedente e del suo livello culturale;

– in particolare, nel caso di specie, del tutto misconosciuto appare l’aspetto centrale della vicenda, che ruota intorno all’aggressione, al sequestro ed alla assenza di tutela di polizia;

– tutto ciò rileva non già come omesso esame di fatto decisivo, ma come violazione di legge, in quanto la valutazione di credibilità del richiedente deve essere “frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi” e non può “essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto” (Cass. n. 10908/2020);

– neppure, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata” (Cass. n. 07546/2020 Cass., n. 07599/2020, cit.);

– tale ultima pronuncia afferma poi il principio secondo il quale, all’esito del vaglio di credibilità eseguito secondo le regole sopra espresse, quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, “può trovare applicazione il principio del beneficio del dubbio, come si desume dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, letto alla luce della giurisprudenza convenzionale”;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto per quanto di ragione;

– la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame, in particolare per rivedere il giudizio di credibilità approfondendo, con la assunzione di COI pertinenti, aggiornate ed affidabili, la situazione attuale anche con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali;

– il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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