Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7063 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. II, 24/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/03/2010), n.7063
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1455-2005 proposto da:
M. DETTO B.A.A., (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo
studio dell’avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CALLEGARO LUCIANO;
– ricorrente –
contro
M. DETTO B.R. (OMISSIS), M.
DETTO B.G., M. DETTO B.A.,
M. DETTO B.M., M. DETTO B.
P., M. DETTO BO.GI., tutti in proprio e
nella qualità di eredi di BO.LU., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato
COSENTINO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato VALVO PAOLO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1592/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 27/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato VALENZA Dino, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato VALVO Paolo, difensore dei resistenti che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29.3.2000 il Tribunale di Venezia, decidendo sulla domanda proposta dai fratelli M.R., G., A., M., P. e Gi., detti B., figli ed eredi di Ma.Ge. detto B., deceduto ab intestato in (OMISSIS), contro la madre Bo.
L. ed il fratello Ma.Am., nella contumacia di questi ultimi, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria di due appartamenti ed un terreno ed assegnava congiuntamente, per l’intero, per quote uguali, agli attori la proprietà degli immobili in catasto fabbricati foglio (OMISSIS), non divisibili in relazione alle quote dei singoli condividenti, poneva a carico degli attori i conguagli di L. 61.383.342 a favore della Bo.
e di L. 17.538.094 a favore di Bo.Am., che proponeva appello.
Con altra sentenza 30.7.2002, lo stesso Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da Ma.Am. contro la madre ed i fratelli per sentire accertare l’acquisto per usucapione del primo piano di via Torre 3 e la simulazione, nullità, inefficacia o annullamento dei contratti di compravendita rep. (OMISSIS) in notaio Buoso di Caorle e (OMISSIS) in notaio Scalettarsi di Portogruaro, con i quali il padre aveva alienato ai figli Gi., A., R. e G. immobili di sua proprietà, dissimulanti una donazione, e per imporre la collazione, rigettava la domanda attorea.
Anche avverso detta sentenza Ma.Am. proponeva appello.
In entrambe le cause, poi riunite, si costituivano solo gli altri fratelli e la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1592/04, rigettava gli appelli, osservando che la doglianza relativa alla domanda di usucapione era infondata in quanto le dichiarazioni rese dall’appellante e dai figli non solo non confortavano anzi smentivano il possesso, circostanza confermata dal teste Mo.Gr..
Anche la doglianza relativa al rigetto della domanda di accertamento della simulazione era infondata in mancanza di prove a suffragio delle affermazioni dell’appellante.
Ricorre M.A.A. con quattro motivi, resistono le controparti, anche quali eredi di Bo.Lu., con controricorso e successiva memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al mancato accoglimento della domanda di usucapione, si riportano dichiarazioni testimoniali e si conclude nel senso che si era data prova del possesso. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione dell’area su cui sorge il box e sulla rinnovazione dell’esame dei testi attorei.
Col terzo motivo si deduce violazione di norme di diritto (artt. 115 e 257 c.p.c. testimonianza de relato, in relazione a quanto dichiarato da Mo.Gr.).
Col quarto motivo si lamentano vizi di motivazione sempre in relazione alla predetta testimonianza.
Le censure possono esaminarsi congiuntamente.
La motivazione della sentenza sopra riportata ha dedotto che la doglianza relativa alla domanda di usucapione era infondata per le stesse dichiarazioni dell’appellante e dei figli e del teste Mo., riportate nei passaggi essenziali, dalle quali era desumibile che il godimento dell’appartamento era riconducibile a concessione del proprietario Ge., per cui ai fini dell’usucapione sarebbe stato necessario dimostrare una interversione della detenzione in possesso.
Di fronte a questa affermazione, la diversa lettura operata da controparte è irrilevante.
Le deposizioni sono richiamate, in sentenza, in modo analitico ed esaustivo per cui non vi era alcuna necessità di rinnovazione nè è comprensibile l’argomento che la rinnovazione era necessaria, essendo deceduto nelle more il teste Gr.Mo.. La deposizione d relato in ordine al godimento precario trova conferma indiretta, come dedotto, nelle stesse deposizioni dei testi favorevoli all’attuale ricorrente e, non solo è convincente come riportata a pagina otto della sentenza ma non è nemmeno decisiva, fondandosi la decisione “innanzitutto” – pagina sette – sulle dichiarazioni dell’appellante e dei figli.
La contraddizione denunziata col quarto motivo non esiste, non vedendosi come la cessazione della locazione dell’appartamento a turisti, dopo il (OMISSIS), da parte di Ma.Ge., possa costituire un inequivocabile atto di interversione della detenzione in possesso ad opera dell’attuale ricorrente.
Non si comprende come, in via subordinata, costituirebbe una rinuncia al possesso da parte di Ma.Ge. e non piuttosto la semplice estensione del comodato, nel senso del godimento dell’intero appartamento per tutto l’anno. In ogni caso la sentenza ha correttamente applicato la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale, per l’accoglimento della domanda di usucapione, occorrono rigorosi requisiti relativi a comportamenti inequivoci protratti nel tempo, soprattutto in relazione a situazioni familiari di possibile tolleranza, mentre nella specie trattavasi di godimento non ostacolato, riconducibile a concessione. Tuttavia, il ricorso merita accoglimento con riferimento a quanto lamentato nella prima parte del secondo motivo circa l’omessa pronuncia sulla domanda di usucapione dell’area su cui sorge il box.
Posto che la sentenza, a pagina tre, riferisce delle conclusioni in appello circa l’intervenuta usucapione dell’appartamento e relativa area pertinenziale su cui sorge il box auto e che i testi hanno fatto esclusivo riferimento al godimento del l’appartamento, per cui il godimento dell’area esterna al fabbricato avrebbe potuto avere un’altra origine con conseguente necessità di un espresso rigetto della domanda di usucapione, ne deriva l’accoglimento della censura sul punto con cassazione e rinvio alla stessa corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese.
PQM
La Corte accoglie per quanto in motivazione il secondo motivo, rigetta il resto, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010