Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7063 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16636-2016 proposto da:

G.E.P.S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 131, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO CAVATORTA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA UNITARIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI

n. 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO MELILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE SALVEMINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 499/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 6.12.2008 Cooperativa Unitaria s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3322/2008 emesso dal Tribunale di Foggia per il pagamento della somma di Euro 66.250,60 in favore di G.E.P.S. s.r.l. in relazione alle prestazioni professionali svolte per la progettazione e realizzazione di n. 150 alloggi siti nel territorio del Comune di (OMISSIS).

Nella resistenza della società ingiungente, il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, cui la causa era stata assegnata, rigettava l’opposizione.

Interponeva appello avverso detta decisione Cooperativa Unitaria s.r.l. e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, G.E.P.S. s.r.l.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 499/2016, la Corte di Appello di Bari accoglieva impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando G.E.P.S. s.r.l. alle spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.E.P.S. s.r.l., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Cooperativa Unitaria s.r.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente esaminato nel merito il gravame proposto da Cooperativa Unitaria s.r.l., che avrebbe invece dovuto essere considerato inammissibile perchè l’appellante non aveva formulato conclusioni specifiche, ma rinviato genericamente a quelle rassegnate in prime cure.

La censura è infondata.

La Corte di Appello ha esaminato l’eccezione di genericità del gravame sollevata dall’odierna ricorrente, respingendola (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Non si configura, di conseguenza, alcun profilo di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nè si ravvisa una violazione dell’art. 342 c.p.c., posto che la Corte distrettuale, all’esito di giudizio di merito non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che “… i motivi di appello sono chiaramente enunciati ed espongono in maniera critica le ragioni per le quali non sono condivise le statuizioni contenute nella sentenza impugnata”.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della Corte di Appello, di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte territoriale avrebbe mancato di considerare che la società ricorrente aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio in relazione a due fatture emesse a fronte di prestazioni professionali rese a prescindere dalla convenzione esistente tra le parti.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello esamina espressamente la questione relativa alle fatture cui si riferisce il motivo in esame, affermando che “Neppure rilievo può attribuirsi al fatto che gli architetti G. e R. abbiano emesso, in un primo tempo, fatture relative ai propri compensi senza tener conto della convenzione, posto che – come evidenzia in sentenza lo stesso Giudice di primo grado – tali fatture furono poste nel nulla dai predetti professionisti proprio a seguito di sollecitazione della Cooperativa, ora appellante, che non aveva condiviso la deroga alla convenzione. E’ evidente, quindi, che, in difetto di adeguati elementi sulla base dei quali ritenere sciolto il rapporto originariamente sorto e regolato in forza della convenzione del 27/3/2002 e successive modifiche, il compenso preteso dalla G.E.P.S. s.r.l. con il ricorso monitorio avrebbe dovuto essere determinato in relazione alle pattuizioni contenute nella convenzione e non secondo tariffa, in conformità ai motivi di doglianza espressi dalla società committente con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo e ribaditi in questa sede con l’appello”(cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Il richiamato passaggio della motivazione della decisione di merito evidenzia che la Corte pugliese ha tenuto conto delle fatture indicate dalla società ricorrente, escludendo che la circostanza che esse fossero state originariamente emesse con esposizione di valori diversi da quelli risultanti dall’applicazione della convenzione pattuita tra le parti potesse dimostrare la volontà delle parti stesse di superare quanto convenuto nel predetto accordo. Si tratta, peraltro, di apprezzamento di fatto, in relazione al quale la censura finisce per risolversi in una mera istanza di revisione del giudizio di merito svolto dalla Corte territoriale, estranea alla finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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