Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7063 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/03/2020), n.7063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17998-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATTANZIO 5,

presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA DI PALMA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO DI PALMA;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, ora SPV PROJECT 1702 SRL, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LORENZO IL MAGNIFICO 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO LIVI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FELICITA FENAROLI;

– controricorrente –

contro

V.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5113/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Italfondiario s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino M.A. e V.S. proponendo domanda ai sensi dell’art. 2901 c.c. in relazione alla vendita immobiliare conclusa fra il primo, nella qualità di alienante e fideiussore della debitrice Conceria Nuova Principe s.r.l., ed il secondo, nella qualità di acquirente. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Italfondiario s.p.a.. Con sentenza di data 13 dicembre 2017 la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello, dichiarando inefficace l’atto di compravendita.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che infondata era l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. in quanto l’atto di impugnazione conteneva tutti gli elementi per decidere, prevedendo sia la parte della sentenza da sottoporre a critica, sia precise censure atte ad incrinarne il ragionamento logico/giuridico. Aggiunse che ai fini della consapevolezza del pregiudizio delle ragioni del creditore rilevavano, fra l’altro, l’esiguità del prezzo di vendita (Euro 58.000,00) a fronte di un immobile di quattro vani e la mancata prova del pagamento del prezzo, avendo le parti nell’atto sommariamente dedotto che il prezzo sarebbe stato corrisposto prima del rogito. Osservò inoltre che in ogni caso non vi era alcuna prova di un bonifico, di un assegno, nè erano stati prodotti gli estratti-conto bancari delle parti o altri elementi atti a provare l’effettivo pagamento del prezzo.

Ha proposto ricorso per cassazione M.A. sulla base di due motivi e resiste con controricorso SPV Project 1702 s.r.l. cessionaria del credito di cui all’originaria domanda. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva il ricorrente che la motivazione del giudice di appello, in ordine all’eccezione di violazione dell’art. 342, è generica laddove invece l’atto di appello non conteneva i requisiti per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità.

Il motivo è inammissibile. Con riferimento al ricorso per cassazione avverso pronuncia di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. è stato affermato quanto segue: l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso; pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 22880 del 2017; n. 20405 del 2006).

Alle medesime conclusione deve pervenirsi allorquando si censuri la decisione di appello per non avere rilevato la violazione dell’art. 342. In osservanza dell’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente non può limitarsi alla generica denuncia della non conformità dell’impugnazione al paradigma normativo, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa inammissibilità. Tale onere processuale non risulta assolto nel caso di specie, essendosi il ricorrente limitato a denunciare la generica inosservanza dei requisiti di legge, sicchè non è consentito a questa Corte accedere agli atti del processo di merito, come pure sarebbe astrattamente permesso dalla natura processuale della violazione denunciata.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che non è stata assunta la prova che avrebbe consentito di verificare che il prezzo della compravendita non era inferiore a quello di mercato ed inoltre che la prova dell’esiguità del prezzo doveva essere data dall’Italfondiario, il quale non ha articolato prove ammissibili in tal senso. Aggiunge che la motivazione sul punto è affetta da incongruità ed illogicità.

Il motivo è inammissibile, sotto vari profili. In primo luogo la censura rinvia ad una nozione di vizio motivazionale non più sussistente alla stregua della nuova disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In secondo luogo con la censura, sia pure articolata a partire dalla rubrica come denuncia di vizio motivazionale, il ricorrente lamenta la mancata ammissione di prova, ma, a fronte della precisa affermazione della corte territoriale in ordine all’esiguità del prezzo di vendita, senza indicare di quale prova si sarebbe trattato, quale ne sarebbe stato il contenuto, le ragioni di decisività della prova e la sede processuale nella quale sarebbe stata (ritualmente e tempestivamente) dedotta (cfr. Cass. n. 8204 del 2018). Infine non pertinente è il richiamo alla violazione delle regole dell’onere della prova le quali vengono in rilievo solo nel caso in cui sia rimasta ignota la circostanza rilevante per la decisione, mentre nel caso di specie la circostanza dell’esiguità del prezzo è stata accertata dal giudice di merito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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