Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7062 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. II, 24/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 24/03/2010), n.7062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE

BIAGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BELLIA VITO;

– ricorrente –

contro

C.R. (OMISSIS);

– intimato –

e sul ricorso n. 4229/2005 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato

PENNISI SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CALABRO’ SALVATORE;

– controricorrente ric. incidentale –

e contro

Z.M. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 854/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore;

udito l’Avvocato BELLIA Vito, difensore del ricorrente che si riporta

ed insiste;

udito l’Avvocato PENNISI Giuseppe, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PENNISI Sebastiano, difensore del resistente che chiede

l’accoglimento delle proprie conclusioni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso, previa riunione, rigetto del

ricorso incidentale accoglimento del ricorso principale limitatamente

alla data di decorrenza degli interessi sulla mancata fruttificazione

che, ex art. 384 c.p.c. la Suprema Corte vorra’ fissare, al

27/12/1996; compensazione delle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 marzo 2001 il Tribunale di Catania – adito dalla s.n.c. Ges.Con di Campo Rosario & C. e in via riconvenzionale da Z.M. – dichiaro’ legittimo il recesso del convenuto dal contratto preliminare del (OMISSIS), con cui si era obbligato ad acquistare dall’attrice la quota indivisa di meta’ di due locali di un fabbricato in (OMISSIS); dichiaro’ il suo diritto a esigere il doppio della caparra confirmatoria di L. 100.000.000 versata alla promittente venditrice, oltre agli interessi; ordino’ allo stesso convenuto di rilasciare i beni in questione, che gia’ gli erano stati consegnati; lo condanno’ a pagare all’attrice la somma di L. 60.000.000, con gli interessi, a titolo di restituzione dei frutti.

Impugnata da entrambe le parti, la decisione e’ stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Catania, che con sentenza del 23 settembre 2004 ha dichiarato la s.n.c. Ges.Con di Campo Rosario & C. tenuta al pagamento di 103.291,38 Euro, oltre agli interessi dal 27 dicembre 1996; ha dichiarato Z.M. tenuto al pagamento di 1.550,00 Euro mensili con decorrenza dal febbraio 1996 e fino al rilascio degli immobili, con gli interessi da ogni scadenza; ha condannato Z.M. al pagamento della differenza. A queste conclusioni il giudice di secondo grado e’ pervenuto ritenendo: che con raccomandata del 23 dicembre 1996 Z. M. aveva manifestato inequivocamente la propria volonta’ di risolvere il contratto; che l’essere i locali gravati da ipoteca e pignoramento, cancellati soltanto nel maggio 1997, comportava un grave inadempimento della promittente venditrice, la quale si era obbligata a trasferire i beni liberi da ogni vincolo entro il 30 ottobre 1996; che il conseguente obbligo di restituire il doppio della caparra decorreva dalla data del recesso, dalla quale erano dovuti anche i relativi interessi; che la domanda di condanna del convenuto alla corresponsione dei frutti era stata espressamente formulata dall’attrice con l’atto introduttivo del giudizio e ribadita in appello; che essi dovevano essere determinati nella misura del canone per il quale la s.n.c. Ges.Con di Campo Rosario &

C. aveva concesso in locazione a un terzo la porzione di meta’ dei locali rimasta nella sua disponibilita’; che le richieste istruttorie dell’appellante avevano carattere generico.

Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Z.M. ha proposto ricorso per Cassazione, in base a due motivi. La s.n.c. Ges.Con di Campo Rosario & C. si e’ costituita con controricorso, formulando a sua volta due motivi di impugnazione in via incidentale, poi illustrati anche con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Tra le censure rivolte dalle parti alla sentenza impugnata, debbono essere prese in esame prioritariamente, stante il loro carattere preliminare e assorbente, quelle formulate con i due motivi addotti a sostegno del ricorso incidentale, con i quali la s.n.c. Ges.Con di Campo Rosario & C. lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto: – che Z.M., con la raccomandata del 23 dicembre 1996, avesse espresso la volonta’ di recedere dal contratto, nonostante l’invito a trattare contenuto nella missiva e la mancata manifestazione di un effettivo interesse al rispetto del termine concordato inizialmente; – che l’inadempimento derivante dall’esistenza dell’ipoteca e del pignoramento avesse non scarsa importanza, anche se era venuto meno dopo soltanto due mesi e prima dell’inizio del giudizio.

Entrambe le doglianze vanno disattese, per una stessa decisiva ragione: attengono ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione.

Da questi vizi la sentenza impugnata e’ immune, poiche’ il giudice a quo ha dato conto adeguatamente, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle conclusioni cui e’ pervenuto sui punti di cui si tratta, prendendo puntualmente in considerazione e vagliando, tra l’altro, anche gli elementi che secondo la ricorrente avrebbero dovuto condurre a una opposta decisione. La loro diversa interpretazione, propugnata dalla s.n.c. Ges.Con di Campo Rosario &

C, non puo’ dunque giustificare una pronuncia di cassazione, stanti i limiti propri del giudizio di legittimita’.

Con il primo motivo del ricorso principale Z.M. contesta sotto vari profili la correttezza della propria condanna al rimborso dei frutti dei beni consegnatigli.

Innanzi tutto sostiene che la relativa domanda era stata proposta in primo grado dall’attrice in via principale, esclusivamente come conseguenza della richiesta di risoluzione del contratto per il preteso inadempimento da parte del convenuto, mentre soltanto in appello era stata espressamente formulata in via subordinata, per il caso che fosse stata ribadita la legittimita’, affermata dal Tribunale, del recesso del promittente acquirente.

L’assunto non puo’ essere condiviso.

Dagli atti di causa – che il ricorrente ha trascritto nell’atto introduttivo del giudizio di cassazione, in ottemperanza alla regola dell’autosufficienza – risulta che proprio per iniziativa di Z.M. l’oggetto della controversia si e’ ampliato, con l’inclusione della questione della legittimita’ del suo recesso. Non occorreva pertanto che la s.n.c. Ges.Con di Campo Rosario & C. modificasse la propria domanda di restituzione dei frutti da principale in subordinata, in quanto restava comunque coerente con l’ambito della materia del contendere, quale si era delineato in seguito alla proposizione della riconvenzionale.

E’ fondata invece l’ulteriore deduzione contenuta nel primo motivo del ricorso principale, con cui Z.M. lamenta di essere stato condannato dalla Corte d’appello al rimborso dei frutti percepiti, pur se la s.n.c. Ges.Con di Campo Rosario & C. aveva proposto, in proposito, una domanda di mero accertamento. In effetti, dalle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata risulta che al giudice di secondo grado era stato chiesto: “… ove fosse ritenuto legittimo il recesso del sig. Z.: dichiarare questi tenuto a restituire all’appellante i frutti dell’immobile…�.

Era stata dunque proposta una domanda non di condanna, ma dichiarativa.

Va altresi’ accolta la censura, pure formulata con il primo motivo del ricorso principale, relativa al giorno dal quale e’ stato fatto decorrere l’obbligo di rimborso dei frutti. La Corte d’appello l’ha individuato nella data della conclusione del preliminare, anziche’ in quella del recesso, come secondo la s.n.c. Ges.Con di Campo Rosario &

C. si sarebbe dovuto decidere. La tesi della ricorrente e’ corretta, poiche’ fino allo scioglimento del contratto preliminare, conseguito all’inadempimento della promittente alienante, la detenzione degli immobili da parte del promissario veniva legittimamente esercitata, avendo titolo nel rapporto di comodato instaurato in seguito alla anticipata consegna dei beni stessi (cfr. Cass. s.u. 27 marzo 2008 n. 7930).

Il secondo motivo del ricorso principale attiene al quantum della somma mensile liquidata come ammontare dei frutti, somma che secondo Z.M. e’ stata determinata in misura eccessiva.

La censura non puo’ essere accolta, per ragioni analoghe a quelle che hanno comportato il rigetto del ricorso incidentale: concerne valutazioni prettamente di merito, assistite da congrua motivazione nella sentenza impugnata, con la quale il credito della s.n.c. Ges.Con di Campo Rosario & C. e’ stato commisurato al canone corrispostole da un terzo per la locazione della meta’ dei beni non promessa in vendita e rimasta nella disponibilita’ della proprietaria. Esula dai compiti del giudice di legittimita’ quello che il ricorrente principale pretende di demandargli: verificare se fosse ragionevole presumere – come la Corte d’appello ha fatto, in mancanza di prova contraria – che le due porzioni immobiliari avessero caratteristiche simili; se la locazione costituisse un idoneo parametro oggettivo di riferimento; se la rendita ipotizzata fosse proporzionata al prezzo pattuito per la vendita. Ne’ infine e’ “paradossale”, come Z.M. lamenta, che egli sia tenuto a un pagamento, pur essendo inadempiente l’altra parte: il suo debito deriva dal non aver restituito i beni, per la cui detenzione non aveva piu’ titolo, dopo essere receduto dal contratto (cfr. Cass. 29 gennaio 2003 n. 1307).

Accolto pertanto parzialmente il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo, rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, sui punti che hanno formato oggetto della pronuncia di cassazione, sostituendo alla condanna di Z. M. la dichiarazione del diritto della s.n.c. Ges.Con di Campo Rosario & C. a ricevere il pagamento di 1.550,00 mensili oltre agli interessi dalle singole scadenze e fissando la decorrenza al gennaio 1997.

Le spese dell’intero giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della reciproca, sia pur parziale, loro soccombenza.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale; accoglie il primo motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; decidendo nel merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il diritto della s.n.c. Ges.Con di Campo Rosario & C. a ricevere il pagamento da parte di Z. M. di 1.550,00 Euro mensili con decorrenza dal gennaio 1997 e fino al rilascio, con gli interessi dalle scadenze; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA