Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7062 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12697/2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLFELICE 30

INT. 2, presso lo studio dell’avvocato ANDREA VINCENZO ACCOTI, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CASSANO ALLO IONIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 886/2013 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 20 ottobre 2003 G.G. chiedeva il risarcimento dei danni subiti nel transitare con la sua autovettura lungo una strada comunale sita nel villaggio turistico (OMISSIS), finendo in una grossa buca presente sulla sede stradale, all’ingresso del complesso residenziale, non altrimenti visibile.

Si costituiva il comune di Cassano allo Ionio deducendo la carenza di legittimazione passiva, in ragione del fatto che la strada, e i relativi obblighi di manutenzione, erano di spettanza dell’ente che gestiva il villaggio turistico.

Il giudice di pace di Cassano allo Ionio accoglieva la domanda che invece veniva respinta, in sede di appello, dal tribunale di Castrovillari.

Il G. ricorreva in sede di legittimità, per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e carenza motivazionale in uno a violazione dell’art. 2051 c.c.. La Corte, con decisione del 21 gennaio 2010, cassava la decisione accogliendo il primo motivo e dichiarando inammissibile il secondo. Osservava che difettava ogni motivazione in ordine all’ammissione della documentazione prodotta dal comune solo in seconde cure, e inerente alla convenzione di lottizzazione dell’area in questione. I documenti, in particolare, erano volti ad attestare la mancanza di trasferimento, all’ente locale, delle opere di urbanizzazione, incluse le strade, il cui titolo, e relativi oltre che dirimenti obblighi manutentivi, si assumeva fossero rimasti, pertanto, in capo alle ditte lottizzatrici.

Il giudice del rinvio, adito nel 2010, confermava l’accoglimento dell’appello.

Contro tale decisione ricorre nuovamente per cassazione il G. affidando le sue ragioni a due motivi.

Il comune di Cassano allo Ionio non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 3 e art. 394 c.p.c., poichè il giudice di merito aveva dichiarato di utilizzare, di nuovo senza motivazione, tutta la documentazione prodotta in sede di merito. Il giudicante aveva respinto la domanda per difetto di prova in ordine ai presupposti della responsabilità e, richiamando la precedente sentenza del tribunale poi cassata, doveva desumersi, in assenza di altre specificazioni, che alla decisione fossero nuovamente sottesi i documenti prodotti tardivamente dal comune.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè in realtà non era dato comprendere su quali sufficienti prove il giudice avesse basato le sue conclusioni. La motivazione era altresì incomprensibile poichè il suo incipit era così formulato: “la domanda proposta dal G.G. è fondata soltanto”. Inoltre, terzo profilo del motivo, non erano stati esaminati i documenti prodotti dal ricorrente, in sede giudizio di rinvio, all’udienza, del 21 gennaio 2013, di precisazione delle conclusioni. Si trattava di due decisioni giurisdizionali, del tribunale amministrativo della Calabria e del Consiglio di Stato, del 30 marzo e 2 dicembre 2011, con cui si accertava che la consegna all’ente locale delle opere di urbanizzazione era avvenuta ben prima del sinistro, con il conseguente transito dei relativi obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il giudice di merito ha specificato le ragioni per cui non ha ritenuto utilizzabili i documenti in parola, in quanto non formati dopo lo spirare della preclusione nè giustificati dallo sviluppo del processo. Nè, in coerenza, tali documenti risultano posti specificatamente a base della decisione. Il giudice di merito ha invece affermato che, al netto della suddetta inutilizzabilità, non era stata fornita – evidentemente dal ricorrente a fondamento della sua pretesa la prova del trasferimento delle opere di urbanizzazione e, dunque, degli obblighi di manutenzione delle stesse.

Il secondo motivo è infondato.

Va premesso che la decisione in primo luogo non risulta a ben vedere perplessa. E’ vero che il giudice esordisce nella parte motiva affermando che “la domanda proposta da G.G. è fondata soltanto”. Ma dal complesso della motivazione è chiaro che si tratta di un refuso riferibile all’unico profilo della posizione dell’appellato, odierno ricorrente accolto dal tribunale quanto, cioè, all’inutilizzabilità dei documenti relativi alla lottizzazione prodotti dal comune. La motivazione dunque non è perplessa.

D’altro canto alla fattispecie è applicabile la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè rimane esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 07/04/2014 n. 8053 e succ. conf.).

Quanto ai documenti che si indicano prodotti in sede di giudizio di rinvio, deve rilevarsi che parte ricorrente non indica se gli stessi, che pure risultano formati successivamente alla cassazione della sentenza del tribunale, siano anche stati prodotti alla prima udienza utile, successiva alla loro formazione, per giustificare l’utilizzabilità senza incorrere in preclusioni.

In tal senso il motivo di ricorso è carente di autosufficienza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.P..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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