Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7061 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/03/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 28/03/2011), n.7061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17256/2007 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISISTRATO

11, presso lo studio dell’avvocato ROMOLI Gianni, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI

Valerio, ELISABETTA LANZETTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2007 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 27/02/2007 R.G.N. 69/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 27 febbraio 2007, la Corte d’Appello di Trento rigettava il gravame svolto da S.M., dipendente dell’INPS cessato dal servizio nel 2003, contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di condanna dell’ente datore di lavoro al pagamento dell’integrazione del TFR tenuto conto della retribuzione di risultato dirigenziale.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– la controversia concerneva dipendente dell’INPS da epoca antecedente al 31 marzo 1975, inquadrato nella posizione ordinamentale C4, collocato in quiescenza nel corso del 2000, che richiedeva l’integrazione del TFR per effetto del mancato computo dell’indennità di funzione quale responsabile di processo, nonchè del salario di professionalità, sul presupposto del carattere fisso e continuativo delle predette competenze;

– trovava, nella specie, applicazione il principio affermato da Cass. 15998/2006, secondo cui “nei confronti dei dipendenti dell’INPS in servizio alla data del 31 dicembre 1995 non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2120 cod. civ., subordinata alla opzione di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 56, richiamata nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e nell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 che ne ha ulteriormente differito la scadenza. Per i suddetti dipendenti dell’INPS trovano invece applicazione le regole specifiche del trattamento di fine servizio vigenti al momento della cessazione del rapporto”;

– il mancato esercizio, come nella specie, dell’opzione per l’applicazione delle regole civilistiche del trattamento di fine rapporto poteva, al più, rilevare come fonte di danno.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della corte territoriale, S. M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso, aderendo alle censure formulate con il primo motivo e chiedendo la correzione della motivazione della sentenza.

4. Il ricorrente, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha rinunciato ad insistere nella pretesa sul presupposto del componimento, da parte delle Sezioni Unite, del contrasto giurisprudenziale sulla pretesa, chiedendo, per tale motivo, la compensazione delle spese di lite.

5. In breve, i motivi del ricorso attengono alla denuncia della nullità della sentenza e del difetto assoluto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5), per aver la sentenza impugnata fatto riferimento a fattispecie diversa da quella richiesta (il ricalcolo nell’indennità di buonuscita della retribuzione risultato dirigente, laddove la corte territoriale ha fatto riferimento a posizione ordinamentale diversa e a voci diverse, quali l’indennità di funzione e l’indennità speciale) (primo motivo); alla violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 34 del regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza per il personale a rapporto di impiego dell’INPS e al difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per aver la sentenza impugnata ritenuto inapplicabile l’art. 2120 c.c., non invocato dal ricorrente, eludendo il tema dell’applicabilità degli artt. 5 e 34 del citato regolamento e dell’applicabilità della componente retributiva controversa (retribuzione risultato dirigente), corrisposta m maniera fissa e continuativa, nell’indennità di buonuscita (secondo motivo).

6. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, a componimento di un contrasto giurisprudenziale, onde la motivazione della sentenza impugnata va corretta con il principio di diritto enunciato, la cui massima recita: “In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con Delib.

12 giugno 1970 e successivamente modificato con Delib. 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui, erogazione sia collegati ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto”.

7. Al rigetto del ricorso segue la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto del componimento del contrasto giurisprudenziale intervenuto in pendenza del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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