Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7061 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/03/2020), n.7061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15812-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO PRINCIPATO;

– controricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2754/2017 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

il Ministero della Giustizia convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e F.A. chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale cagionato dalla corresponsione degli emolumenti in favore del dipendente B.N. il quale era rimasto assente dal servizio per complessivi 147 giorni a causa delle lesioni determinate da sinistro stradale da ascrivere alla responsabilità del F.. Il giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Ministero. Con sentenza di data 16 novembre 2017 I Tribunale di Messina rigettò l’appello.

Osservò il Tribunale che, benchè non sussistessero dubbi circa la verificazione del sinistro stradale, correttamente, contrariamente a quanto affermato in appello, era stato applicato l’art. 2054 dal giudice di prime cure, “il quale, non ritenendo in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il modulo di constatazione amichevole del sinistro sufficiente ad attestare la dinamica dello stesso, rigettava la domanda attorea”.

Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di un motivo e resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente, premesso che la stessa società assicuratrice aveva riconosciuto sussistente il concorso di colpa, che, in mancanza di prova liberatoria da parte della convenuta, non si poteva prescindere dalla presunzione di corresponsabilità.

Il motivo è manifestamente fondato. Il giudice di merito ha accertato che non era stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro. A fronte di un simile accertamento avrebbe dovuto fare applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2. Quest’ultima ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro (Cass. n. 8409 del 2011 e n. 15434 del 2004).

Aggiungasi che il giudice di merito ha accertato, come emerge dall’inciso (Ndr: testo originale non comprensibile), che il sinistro stradale si era verificato; tale accertamento non è stato oggetto di ricorso incidentale da parte della società assicuratrice.

Al principio di diritto sopra indicato dovrà attenersi il giudice di merito.

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Messina in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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