Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7061 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7061 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ha pronunciato la seguente

improcedibilità

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRIMALDI Carlo,

rappresentato e difeso,

speciale a margine del ricorso,
domicilio

eletto

nello

studio di

in

dall’Avv.

forza di procura
Romolo Reboa,

quest’ultimo

in Roma,

con
via

Flaminia, n. 213;
– ricorrente contro
FABRIZI Walter, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Antonio Cavacece e Pietro Carattoli, con domicilio eletto nello studio di
quest’ultimo in Roma, viale Manzoni, n. 13;
controricorrente –

A

6,9 7’é

Data pubblicazione: 11/04/2016

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3500/11
in data 5 settembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica
del 10 marzo 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giu-

uditi gli Avv. Simone Trivelli, per delega dell’Avv. Romolo
Reboa, e Antonio Cavacece;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per
l’improcedibilità del ricorso, in subordino per il rinvio della causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul deposito della sentenza notificata.
Ritenuto in fatto
1. – Decidendo sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 19 luglio 2001 proposto da
Carlo Grimaldi nei confronti di Walter

Fabrizi ed altri, la

Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante
deposito in cancelleria il 5 settembre 2011, in totale riforma
della pronuncia di primo grado, ha dichiarato sciolta la comunione ereditaria in atto tra Walter Fabrizi e Carlo Grimaldi,
quali eredi di Ferdinando Fabrizi, relativamente al beni immobili ubicati nei Comuni di Roma e di Cagnano Amiterno, e per
l’effetto ha assegnato a Walter Fabrizi taluni beni immobili
in comproprietà ed in piena proprietà, ed ha assegnato a Carlo
Grimaldi la piena proprietà su altri beni immobili, ha dichia-

– 2 –

sti;

rato ed accertato che Carlo Grimaldi è tenuto ad imputare alla
sua quota la somma di curo

32.424,44,

con obbligo di corri-

spondere la stessa somma al condividente Walter Fabrizi, condannando Carlo Grimaldi a pagare a Fabrizi Walter la predetta

mobiliari di procedere alla trascrizione della sentenza, ha
estromesso dal giudizio gli appellati Elio Fabrizi, Pasqua Fabrizi e Maria Loreta Fabrizi, in quanto non aventi più legittimazione passiva nel giudizio di divisione, ed ha

compensato

interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
2. – Avverso la sentenza della Corte d’appello,

notificata

in data 10 ottobre 2011, Carlo Grimaldi ha proposto ricorso,
con atto notificato il 7-12 dicembre 2011, sulla base di nove
motivi.

Ha resistito, con controricorso,

l’intimato Walter Fabri-

zi.
In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato in diritto
1. – Il ricorrente per cassazione ha allegato che la sentenza impugnata

della Corte d’appello gli è

stata notificata

in data 10 ottobre 2011.
Il ricorrente ha depositato, insieme con il ricorso, copia
conforme all’originale della sentenza, ma priva della relazione di notificazione. Deve infatti al

-3

riguardo rilevarsi che

somma, ha ordinato al competente conservatore dei registri im-

nella nota di deposito degli allegati vistata dal cancelliere
risulta allegata solo la copia autentica del provvedimento impugnato, senza menzione alcuna della relazione di notificazione della sentenza. Inoltre, all’esito dell’esame

delle produ-

solo la copia della sentenza recante l’attestazione di conformità della cancelleria della Corte d’appello, ma non la copia
recante la relazione dì avvenuta notifica.
Il ricorrente è venuto così meno all’onere posto a suo carico, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma,
n. 2, cod. proc. civ.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Va data continuità al principio espresso dalle Sezioni U-

nite di questa Corte con l’ordinanza 16 aprile 2009, n. 9005:
(a) la previsione – di cui al secondo comma, n.

2, dell’art.

369 cod. proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, à funzionale

zioni della parte ricorrente, nel fascicolo di parte si ricava

al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela
dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle
parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione,
il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza,
è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termi-

– 4 –

0(ik

ne breve; (b) nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente
od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli
stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica
della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il

restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità
soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la
relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372
cod. proc. eiv., applicabile estensivamente, purché entro il
termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e
dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non
contestazione dell’osservanza del

termine breve da parte del

controricorrente ovvero dal deposito da parte sua di una copia
con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo
d’ufficio, da cui emerga in ipotesi

la

tempestività

dell’impugnazione. Tale principio è stato ribadito, da ultimo,
dalle stesse Sezioni Unite, con la sentenza 4 marzo

2016, n.

4250.
2. – Il ricorso é dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccoMbenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e
ricorrente al rimborso delle

condanna il

spese processuali sostenute dal

controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.700, di

– 5 –

ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile,

cui euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon-

da Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10

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