Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7060 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9517/2014 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7,

presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICHELA REGA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE OTTAVIANO, in persona del Sindaco p.t. Avv. C.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 1, presso lo

studio dell’avvocato CARMINE GIORDANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO PALAZZI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 583/2013 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

26/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2017 dal Presidente Dott. SERGIO DI AMATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 26 gennaio 2005 A.A. conveniva in giudizio il comune di Ottaviano chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura mentre percorreva una strada comunale finendo in due buche ravvicinante, non visibili nè prevedibili nè segnalate.

Il giudice di pace adito, nella contumacia del comune, respingeva la domanda per carenza di prova in ordine ai requisiti di invisibilità e imprevedibilità.

Il tribunale di Nola, investito dell’appello da parte dell’ A., riformava la decisione poichè, pur ritenendo sussistente in concreto la fattispecie dell’insidia e trabocchetto, rilevava che non era stata data prova della proprietà del veicolo danneggiato.

Contro questa decisione ricorre A.A. affidando le sue ragioni a tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Ottaviano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la pretesa mancanza di prova in ordine alla titolarità del bene leso era stata rilevata d’ufficio mentre atteneva al merito e, conseguentemente, era soggetta al potere dispositivo delle parti e alle relative preclusioni. E, nel caso, il profilo non era stato contestato dal comune, contumace in prime cure e genericamente costituitosi in seconda istanza.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 346 c.p.c., poichè, sul descritto punto, era intervenuto il giudicato, in assenza di impugnazione da parte del comune.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poichè la proprietà dell’autovettura non era mai stata contestata, ed era comunque stata provata a mezzo di testi, come possibile ai fini in discussione. In ogni caso la questione doveva considerarsi superata dal fatto che il risarcimento spettava anche quando si fosse determinata una concreta incidenza negativa sul patrimonio del possessore del bene, come nella fattispecie era attestato dalla documentazione di spesa.

Il controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso ex art. 127 c.p.c..

2. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di tardività del ricorso, applicandosi il termine lungo annuale della L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 58, comma 1 e la sospensione feriale di 46 giorni in vigore fino al 2015 ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, come convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

2.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione: il primo risulta infondato, il secondo fondato, il terzo assorbito.

Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, è rilevabile di ufficio dal giudice e, appartenendo al merito, in particolare alla verifica della fondatezza della domanda, non rientra nel potere dispositivo delle parti (Cass., Sez. U., 16/02/2016 n. 2951, punti 24 e 25). Il profilo, pertanto:

– costituisce oggetto di una mera difesa e non di un’eccezione soggetta alle relative preclusioni (sent. cit., punti 45 e seguenti); non si può ritenere che divenga oggetto di non contestazione per la mera contumacia, facendo sul punto riferimento, l’art. 115 c.p.c., alla parte costituita (punto 57);

– non può dirsi che, quando oggetto del silenzio della controparte costituita, determini un vincolo di conformazione del giudicante ad esso, attenendo alla categoria dei fatti-diritto piuttosto che a quella dei fatti storici (punto 56);

– può costituire motivo di appello, a mente dell’art. 345 c.p.c., comma 2 (punto 51);

– può costituire punto di giudicato interno (punto 65).

Ora, nella fattispecie che qui occupa, il comune è rimasto contumace in primo grado e non ha appellato la decisione con cui il primo giudice ha espressamente affermato la sussistenza della prova in ordine alla titolarità del bene e più ampiamente del rapporto attivo sotteso alla pretesa. Di conseguenza era sceso sul punto il giudicato.

Ne deriva la cassazione della sentenza gravata.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, e cassa la decisione rinviando al tribunale di Nola, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.P..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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