Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7060 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/03/2020), n.7060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14716-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE ROBERTO

ARDIGO’ 38, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

ENI SPA;

contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 1998/2017 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. A.A. propose innanzi al Giudice di Pace di Acri opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di ENI s.p.a. Il giudice adito dichiarò inammissibile l’opposizione. Avverso detta sentenza propose appello l’avv. A.A.. Con sentenza di data 12 ottobre 2017 il Tribunale di Cosenza rigettò l’appello.

Osservò il Tribunale, con riferimento alla procura generale notarile alle liti, che doveva ritenersi sufficiente la produzione di copia e che riguardo all’inammissibilità dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo con l’atto di opposizione era stato dedotto che l’opponente aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, notificato a mani della sorella convivente, solo in data 16 aprile 2015, essendo rimasto l’atto chiuso in un cassetto per mera dimenticanza. Aggiunse che tale circostanza non rivestiva i caratteri propri della forza maggiore o del caso fortuito ai sensi dell’art. 650 c.p.c., comma 1, posto che era stata dedotta la (regolare) consegna per la notifica del decreto ingiuntivo a mani di familiare convivente nonchè una dimenticanza la quale rappresentava circostanza del tutto superabile con l’adozione, in caso di assenza del destinatario, delle opportune cautele per consentire la ricezione delle comunicazioni avvenute in sua assenza. Osservò inoltre che alla luce delle deduzioni formulate nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, e considerate le preclusioni di cui all’art. 320 c.p.c., nonchè la genericità delle richieste istruttorie articolate anche in grado di appello, correttamente era stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di riapertura dell’istruzione, risultando inoltre superfluo un mezzo di prova volto a dimostrare l’esistenza di una causa di forza maggiore non dedotta nell’atto di opposizione.

Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. A.A. sulla base di due motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che ricorreva il difetto di jus postulandi in presenza della produzione della procura alle liti in semplice copia fotostatica, la quale non dimostra affatto la conformità del mandato difensivo all’originale non avendo la stessa efficacia di copia autentica se la conformità all’originale non è attestata da pubblico ufficiale, e che i giudici di merito avrebbero dovuto invitare la parte a regolarizzare la sua posizione processuale.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 650 e 115 c.p.c., dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che al giudice di primo grado era stata chiesta la concessione di termine ai sensi dell’art. 320 c.p.c., comma 4, per la richiesta di testimonianza allo scopo di dimostrare la circostanza dell’esistenza di una causa di forza maggiore che aveva impedito la legale conoscenza dell’intimazione di pagamento e che vi era stata evidente compromissione del diritto di difesa. Aggiunge che la facoltà di dimostrare mediante testimonianze la forza maggiore non può essere negata al ricorrente.

Il secondo motivo, in quanto relativo all’ammissibilità dell’opposizione, va esaminato prioritariamente ed è inammissibile. Il ricorrente si limita ad invocare l’esercizio della facoltà di provare mediante testimoni la forza maggiore di cui all’art. 650 in modo generico, senza specifica indicazione della circostanza integrante la detta forza maggiore, profilo determinante ai fini della valutazione della decisività della questione. Il motivo è quindi affetto da carenza di specificità (Cass. n. 4741 del 2005 e Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017).

In secondo luogo la censura è priva di decisività perchè non viene impugnata la ratio decidendi, la quale per un verso è nel senso della non configurabilità della forza maggiore nella notifica regolarmente avvenuta in mani di familiare, cui avrebbe fatto seguito la dimenticanza del plico in un cassetto, per l’altro è nel senso che non poteva accedersi alla riapertura dell’istruzione per una pluralità di ragioni, anch’esse non specificatamente impugnate (deduzioni formulate nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, preclusioni di cui all’art. 320 c.p.c., genericità delle richieste istruttorie articolate anche in grado di appello, superfluità inoltre di un mezzo di prova volto a dimostrare l’esistenza di una causa di forza maggiore non dedotta nell’atto di opposizione).

Va tuttavia corretta, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., la motivazione nella parte in cui rinvia all’art. 320 c.p.c., posto che il comma 4 di quest’ultima disposizione si riferisce alle prove la cui necessità di articolazione emerga dalle attività svolte in prima udienza, mentre in tal caso occorreva dimostrare l’ammissibilità dell’opposizione tardiva sulla base di mezzi di prova da indicare già con la citazione in opposizione.

L’inammissibilità del secondo motivo determina l’assorbimento del primo motivo.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione in mancanza della partecipazione della parte intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il secondo motivo con assorbimento del primo motivo di ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA