Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7060 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7060 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al n.r.g. 19004/10) proposto da:
▪ Italo MARRONI (c. E: MRR TTJ 36C14 G 698V)
▪ Paolo MARRONI ( e. f.: MRR PLÀ 43A09 G 698P)
entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Antonio Napoli ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, via C. Morin n.1, in forza di
procura estesa a margine del ricorso
– ricorrenti

contro
America TOMASSI ( c.f.: TMS MRC 39A26 G 698N);
Sebastiano TOMASSI (

TMS SST 42502 G698I)

eredi di Pietro TOMASSI
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controricorso, dall’avv.

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Data pubblicazione: 11/04/2016

Antonio Grasso; con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Manfrcdo
Fiormonti , sito in Roma, via Gesmundo Gioacchino n.4

Controricorrenti-

nonché nei confronti di

altri eredi di Pietro TOMASSI

Parti intimate

avverso la sentenza n. 2207/2009 della Corte di Appello di Roma — in sede
di rinvio dalla sentenza n. 11530/1996 della Cassazione- depositata il 26
maggio 2009 e non notificata
udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 9 marzo 2016 dal consigliere dr.
Bruno Bianchini;

udito l’avv. Giuseppe Mario, Tiraboschi, con delega dell’avv. Salvatore Antonio
Napoli , per le parti ricorrenti, che si è riportato agli atti depositati;

udito l’avv. Antonio Grasso, per i controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Pierfelice Pratis, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Pietro; Americo e Sebastiano ‘l’ornassi proposero innanzi al Pretore di
Priverno, ricorso per nuova opera, lamentando che il confinante Antonio Marroni
stava effettuando lavori di ricostruzione di un fabbricato danneggiato da eventi
bellici , non solo realizzando una volumetria superiore a quella preesistente, ma
anche violando lc distanze legali; emanata ordinanza che confermava la legittimità
dei lavori — in ragione del fatto che i ‘l’ornassi avevano specificato di aver costruito
per primi, in prevenzione, sul confine e che la distanza minima tra i fabbricati,
stabilita dallo strumento urbanistico, era di m 10,50- nella successiva fase innanzi al

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Irene LIGORI; Paolo TOMASSI; Tommaso TOMASSI

Tribunale di Latina, si costituì il Marroni sostenendo, da un lato, di aver intrapreso
la costruzione in forza di concessione amministrativa; dall’altro, che la distanza che
avrebbe dovuto rispettare sarebbe stata di metri 5,25 dal confine, atteso che sulla
linea confinaria insisteva un alto muro di cinta al quale i ricorrenti avevano

il principio della prevenzione.

2 — A detto procedimento vennero uniti altri due: l’uno, promosso dal Marroni
nei confronti dei Tornassi, diretto a far dichiarare la legittimità della propria
edificazione e, di converso, la illegittimità del piccolo fabbricato avversario, del
quale chiese l’arretranriento dal confine; l’altro, promosso dai Tornassi contro i figli
del Marroni — Italo e Paolo- proprietari del terreno sul quale il loro genitore aveva
intrapreso la costruzione, i quali conclusero del pari per l’arretramento del
fabbricato avversario.

3 — Il Tribunale, con sentenza del 1988, dichiarò che l’edificio dei Marroni era
stato eretto in violazione della distanza legale dal prcesistente manufatto dci
Tornassi, condannando i germani Marroni alla demolizione.

4 — La Corte di Appello di Roma, decidendo sulle impugnazioni principali dei
Marroni ed incidentali dei Tornassi, con sentenza non definitiva del febbraio 1994
rigettò il gravarne di Antonio Marroni, confermando la statuizione di negazione
della legittimazione del predetto; accolse l’impugnazione dei figli di costui ,
respingendo le domande dei Tornassi, condannandoli altresì al risarcimento dei
danni , da liquidarsi nel prosieguo del giudizio; respinse peraltro la domanda dei
Marroni di condanna alla demolizione o all’arretramento del manufatto dei Tornassi
in quanto ritenne non operante, all’epoca della costruzione dello stesso, il piano di
fabbricazione c.d. “Pagani” approvato nel 1964, contenente una specifica

regolamentazione delle distanze.

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appoggiato abusivamente una baracca di lamiera, sicché non poteva essere invocato

5 — Contro tale decisione ricorsero in cassazione sia Arnerico, Sebastiano, Paolo e
Tornmaso Tornassi, nonché Irene Liguri , rispettivamente figli e vedova del
defunto Pietro ‘fumassi , sia, in via incidentale, Italo e Paolo Marroni ; la Corte di
Cassazione, pronunciando sentenza 11.530/1996 , accolse in parte il ricorso dei

sorreggere la condanna alla demolizione del manufatto, essendo invece necessario
accertare preliminarmente se tale edificazione da parte dei ricorrenti Tornassi,
avesse comportato la violazione di specifiche leggi in materia di costruzioni o dello
strumento urbanistico eventualmente vigenti all’epoca , accertamento che la Corte
distrettuale non aveva compiuto; parzialmente fondato sarebbe stato anche il
secondo motivo di ricorso principale, con il quale si era messo in rilievo che non
era stata dimostrata l’esistenza di uno strumento urbanistico precedente la
edificazione dei Tornassi — che gli stessi ricorrenti ponevano alla data del 1963 — e
si era sottolineata la non applicabilità delle cd. norme di salvaguardia di cui alla
legge 3 novembre 1952, nelle more dell’approvazione del programma di
fabbricazione : ciò avrebbe determinato che all’epoca della edificazione del piccolo
deposito ad uso di magazzino, nel comune di Priverno sarebbero state applicabili
solo le norme del codice civile, per le quali la costruzione sul confine sarebbe stata
lecita.
6 — La Corte di Cassazione ritenne invece infondata l’ulteriore censura,
contenuta nel ricorso, a mente della quale per la edificazione del locale magazzino
non sarebbe stata necessaria una autorizzazione ad edificare; ritenne infine assorbite
le doglianze relative alla condanna al risarcimento del danno in favore dei fratelli
Marroni in relazione al procedimento interdittale, al quale erano rimasti estranei,
nonché quelle esposte nei due restanti motivi.
— Venne altresì respinto il ricorso incidentale dei Marroni con il quale, da un
lato, si era contestato che la baracca costruita dalle controparti in appoggio del

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primi, statuendo che la mera assenza di concessione ad edificare non potesse

muro di confine potesse considerarsi costruzione, al fine delle calcolo delle distanze

e della prevenzione; dall’altro , era stato negato che vi fossero prove che tale
manufatto fosse stato edificato nel 1963 — e che dunque , secondo prospettazione,
fosse soggetto alle norme dettate dal piano di fabbricazione approvato nel 1964-.
La Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio in forza dell’atto di

riassunzione di Paolo ed Italo Marroni, respinse l’appello di costoro ( in realtà ne
rigettò la domanda) ritenendo che con l’atto di riassunzione dette parti avessero
riproposto le medesime questioni – espressamente o implicitamente, direttamente o
indirettamente- superate dalla sentenza di legittimità o comunque contenute nelle
statuizioni della precedente decisione di merito non censurate innanzi alla
Cassazione.

9 — Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso Italo e Paolo
Marroni, facendo valere due motivi di annullamento; Americo e Sebastiano
Tornassi hanno risposto con controricorso, illustrato da memoria ex art 378 cpc; la
Ligori ; Paolo e Tornmaso Tornassi non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione
degli artt 392 e segg. cpc in relazione all’art 360, 1 comma n.4 cpc laddove la Corte
del rinvio non aveva considerato che dalla stessa sentenza di legittimità era derivata
l’esigenza di accertare la legislazione urbanistica di riferimento per verificare la
conformità a norma del posizionamento della baracca dei Tornassi: di conseguenza
non poteva dirsi coperto da precedente accertamento quanto chiesto nel ricorso in
riassunzione innanzi alla Corte di Appello, laddove si era chiesto l’accertamento
che, all’epoca della edificazione del manufatto a confine, erano già applicabili le
norme sulle distanze, dettate dal piano di fabbricazione denominato “Pagani” ,
adottato nel 1961 ed approvato nel 1964 il quale , avendo esteso a tutto il territori()

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del Comune di Priverno l’obbligo della allora licenza edilizia, avrebbe reso
operative immediatamente le norme c.d. di salvaguardia ( disciplinanti la distanza di
ml 10,50 tra costruzioni) e comunque le minori distanze dal confine previste dall’art
873 cod civ. , così che avrebbe dovuto escludersi l’applicazione della prevenzione

considerarsi unito o in aderenza al muro confinario; del pari proponibile sarebbe
stata l’ulteriore domanda, avanzata in via sussidiaria, al punto 3 della citazione in
sede di rinvio, tesa all’accertamento del diritto di essi Marroni a costruire a metri
5,25 dal confine, trattandosi di ricostruzione di precedente fabbricato, diroccato
dagli eventi bellici.
— Con il secondo motivo il percorso argomentativo seguito dalla Corte
territoriale viene censurato come del tutto apodittico e privo di qualunque
motivazione al fine di pervenire ad una pronuncia di sostanziale inammissibilità
della domanda.
III — I motivi sono infondati, pur se la motivazione della Corte del merito deve
essere integrata nei sensi appresso precisati.
III.a — Dall’esame degli atti, consentito alla Corte in ragione dell’errar in procedendo
denunciato, risulta che nella citazione in riassunzione notificata il 23 dicembre
1997 , le conclusioni prese dai Marroni erano state (vedi i foll 13 e 14): in via
principale, dirette a far dichiarare ed accertare: che alla baracca dei Tornassi
sarebbero state applicabili le norme sulle distanze previste dal piano di
fabbricazione cd. “Pagani”, adottato nel 1961 ed approvato nel 1964; che la
baracca non avrebbe potuto esser considerata unita o in aderenza al muro di
confine; in via sussidiaria, accertare e dichiarare il diritto di costruire in aderenza;
accertare che la costruzione dei Tornassi sarebbe stata eretta in data successiva: non

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all’attività edificatoria dei Tornassi, atteso che il loro manufatto non poteva

solo al 1964 ma anche al piano di fabbricazione approvato nel 1972, così da
consentire raccoglimento della domanda di demolizione o di arretramento della
baracca sino a 9 metri dal confine o quanto meno a mt 5,50 da esso; accertare c
dichiarare il diritto dei Marroni, comunque, a costruire il proprio fabbricato a m.

edificio.

III.b – Orbene, quanto alla data di edificazione della c.d baracca, la Corte di
legittimità espressamente escluse di poter valutare la circostanza,

già
esaurientemente delibata dalla Corte di Appello del 1994 , in cui essa era stata

induttivamente accertata come costruita in epoca anteriore all’approvazione del
piano di fabbricazione “Pagani”; quanto poi alla nuova edificazione dei Marroni, la
valutazione di essa in termini di ricostruzione su precedente manufatto, aveva
formato oggetto di argomentazione in sede di esposizione del secondo motivo del
ricorso incidentale dei predetti: tutti i motivi di tale ricorso erano stati però respinti
dalla Corte di legittimità (vedi foll 8 e 9 della sentenza di cassazione n.
11530/1996). Coerentemente a tali verifiche la Corte del rinvio ha ritenuto che le
questioni riproposte in sede di riassunzione avessero già trovato risposta nel
giudizio di legittimità o comunque fossero precluse.

IV — Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida
in curo 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 9 marzo 2016 nella camera di consiglio della Sezione
seconda della Corte di Cassazione.

5,25 dal confine , trattandosi di fabbricato risultante da ricostruzione di precedente

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