Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 706 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. II, 13/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 13/01/2011), n.706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.L. e F.E., rappresentate e difese,

per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Fabio

Cartelli, elettivamente domiciliate in Roma, via Vaientana n. 37,

presso lo studio dell’Avvocato Cioffi Silvana;

– ricorrenti –

contro

F.S.; H.A.; P.P.;

C.F.;

– intimati –

avverso il provvedimento del Tribunale di Livorno, depositato in data

25 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

mentito, per le ricorrenti, l’Avvocato Antonio Bechi, con delega;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Leccisi Giampaolo, che nulla ha osservato in ordine alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che G.L. e F.E. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Livorno che, in sede di reclamo avverso il decreto di liquidazione di compensi in favore dei consulenti tecnici d’ufficio incaricati di procedere all’inventario dei beni in relazione alla dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità di F.A., effettuata da F.S. nell’interesse della figlia B.G., e a modifica di detto provvedimento, ha posto la liquidazione a carico della massa ereditaria;

che le ricorrenti sostengono che il giudizio di opposizione ai suindicati decreti avrebbe dovuto svolgersi con la loro partecipazione, in quanto litisconsorti necessari;

che, in particolare, con l’unico motivo di ricorso, deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 80, 170 e 171 e della L. n. 794 del 1942, art. 29, con conseguente violazione dell’art. 102 c.p.c., comma 1;

che, dopo aver richiamato il contenuto dell’art. 170 del citato D.P.R., che individua i soggetti che devono partecipare al giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del giudice, le ricorrenti si dolgono del fatto che F.S. – istante in nome e per conto della figlia minore nel procedimento di volontaria giurisdizione pendente dinnanzi al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina – non abbia mai notificato loro nè il ricorso in opposizione ai decreti di liquidazione emessi dal Giudice del Tribunale di Livorno, nè il decreto di fissazione dell’udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale di Livorno, pur se esse ricorrenti, in quanto eredi del de cuius F.A. e pertanto facenti parte della massa ereditaria, erano certamente contraddittrici necessarie nel procedimento;

che, proseguono le ricorrenti, del procedimento concernente l’accettazione con beneficio di inventario nell’interesse della figlia minore di F.S. dovevano ritenersi parti necessarie tutti gli eredi, atteso che la ripartizione delle spese di consulenza tecnica avrebbe potuto avere riflessi sulla sfera patrimoniale degli eredi stessi;

che, a conclusione del motivo, le ricorrenti formulano, quindi, il seguente quesito di diritto: “Vero che per il combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 80, 170 e 171 e anche della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e art. 102 c.p.c., comma 2, il ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari del Giudice e il conseguente decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti emesso dal Giudice del Tribunale devono essere notificati oltre che agli ausiliari, anche a tutti gli eredi ovvero a tutte le parti la cui sfera patrimoniale può essere potenzialmente interessata dalla decisione circa la ripartizione delle spese delle consulenze tecniche, dovendo, in difetto, essere ordinata, da parte del Tribunale stesso, l’integrazione del contraddittorio in conformità dell’art. 102 c.p.c., comma 2, pena la nullità del procedimento e del conseguente decreto? Vero, altresì, che in caso di accertata violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e anche della L. n. 794 del 1942, art. 29, relativamente alla omessa notificazione del ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso degli ausiliari del Giudice e del conseguente decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti emesso dal giudice del Tribunale, la Suprema Corte di cassazione deve disporre l’annullamento anche d’ufficio della pronuncia emessa con rinvio della causa al Giudice a quo, titolare della competenza funzionale D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170? Vero, infine, che il provvedimento reso dal Presidente del Tribunale nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, ha i caratteri costitutivi di una sentenza, in quanto integra una decisione non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività sui diritti soggettivi e che, pertanto, avverso tale ordinanza è esperibile unicamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 11 Cost.?”;

che il ricorso è stato proposto nei confronti di F. S., H.A. e P.P., C.F.;

che, con ordinanza emessa all’udienza del 20 maggio 2009, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.S. e di P.P.;

che le ricorrenti hanno provveduto nel termine all’uopo concesso;

che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 17 giugno 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione: “…

Il ricorso è manifestamente fondato.

La signora F.S. – dopo avere accettato con beneficio d’inventario nell’interesse della figlia minore l’eredità di F.A. – ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici nominati nel procedimento ai fini della formazione dell’inventario. A tal fine ha dedotto che le spese dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità, come espressamente stabilito dall’art. 511 cod. civ..

Il Presidente del Tribunale di Livorno, nell’accogliere l’opposizione, ha effettivamente posto a carico della massa ereditaria le spese di consulenza tecnica. Tuttavia, la esplicita previsione che delle spese del procedimento di accettazione con beneficio d’inventario sia onerata l’eredità, avrebbe dovuto comportare che sia il procedimento di liquidazione dei compensi sia il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione si svolgessero nel contraddittorio degli eredi legittimi. Dispone infatti l’art. 771 cod. proc. civ. che hanno diritto di assistere all’inventario, tra gli altri, gli eredi legittimi presunti.

Ne consegue che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, il quale dispone, al comma 1, che “avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente” e, al comma 2, che “il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica”, deve essere inteso, allorquando il giudizio di opposizione abbia riguardo a spese destinate ad incidere sulla massa ereditaria, nel senso che del relativo procedimento debbano essere parti i soggetti che siano legittimati alla partecipazione al procedimento di formazione dell’inventario, e quindi gli eredi legittimi. Questi ultimi, inoltre, debbono ritenersi legittimati a proporre il ricorso straordinario avverso il decreto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, trattandosi di decreto che, in riferimento allo specifico procedimento, incide in modo definitivo sui diritti soggettivi degli eredi legittimi.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Livorno che, in diversa composizione, provvedere a nuovo esame del proposto reclamo disponendo la notificazione del reclamo e del decreto di fissazione di udienza ai litisconsorti necessari;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Livorno, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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