Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7059 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. II, 24/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 24/03/2010), n.7059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 944-2005 proposto da:

COMUNE (OMISSIS), (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ORTO RICCIARI SALVATORE;

– ricorrente –

e contro

V.M. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1131/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di (OMISSIS), in persona del Sindaco pro-tempore, conveniva in giudizio dinanzi alla Pretura di Paternò, M. V. per sentirlo condannare: al rilascio della casa a piano terra sita in (OMISSIS) di proprietà dell’istante ed occupata senza titolo dal convenuto; al risarcimento del danno, nonchè alla refusione delle spese processuali. Si costituiva in giudizio il V., il quale eccepiva preliminarmente la incompetenza per valore del Pretore; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato che egli era divenuto proprietario dell’immobile rivendicato per averlo acquistato per usucapione.

In seguito alla declaratoria della propria incompetenza per valore da parte del Pretore, la causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Catania che con sentenza depositata il 3 maggio 2000 accoglieva le domande attrici, ritenendo che l’immobile de quo facesse parte del patrimonio indisponibile del Comune.

Con sentenza dep. il 26 novembre 2003 la Corte di appello di Catania in riforma della decisione impugnata dal V., rigettava la domanda proposta dall’attore e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, dichiarava che il convenuto aveva acquistato la proprietà dell’immobile de quo per usucapione.

Secondo i giudici di appello l’immobile in oggetto non faceva parte di quelli rientranti nel patrimonio indisponibile rilevando che, ai fini dell’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province o dei Comuni per essere destinato a pubblico servizio, occorre una effettiva destinazione a quel servizio, non essendo sufficiente la determinazione dell’ente di imprimere al bene il carattere di patrimonio indisponibile; nella specie, il fabbricato rivendicato dal Comune era costituito da una piccolissima casa per civile abitazione posta nel centro storico di (OMISSIS) e del tutto priva dei caratteri strutturali necessari ad essere destinata al preteso servizio sanitario: la stessa non era stata mai stata destinata a tale servizio (neanche quando era appartenuta in proprietà all’Ospedale (OMISSIS)). D’altra parte, la L.R. Sicilia 12 agosto 1980, art. 39 (“Istituzione delle Unità sanitarie locali”) aveva trasferito al patrimonio dei Comuni, “con vincolo di destinazione d’uso alla competente Unità sanitaria locale”, soltanto i beni già precedentemente destinati ai servizi igienico-sanitari, e non anche gli altri beni, per cui il cespite de quo non poteva rientrare fra quelli trasferiti ai Comuni.

f Veniva accolta la domanda di usucapione, essendo stata dal convenuto fornita la prova- attraverso la deposizione del teste escusso che aveva trovato riscontro nella relazione del consulente e nel verbale di arresto del convenuto avvenuto per l’appunto nell’immobile de quo – di un possesso uti dominus esercitato fin dal 1964, mentre l’allegazione, peraltro tardiva formulata dal Comune circa un contratto di comodato concesso dall’Ospedale in virtù del quale il convenuto avrebbe iniziato a detenere l’immobile, non era in alcun modo provata ed era addirittura inverosimile: irrilevanti erano le circostanze circa lo stato di inabitabilità del cespite de quo o che il V. non lo abitasse effettivamente, giacchè – mentre erano ininfluenti ai fini dell’esercizio del possesso le modalità di utilizzo del bene era risultato che il convenuto non aveva mai cessato di possederlo come acclarato dalla nota con cui il medesimo aveva immediatamente replicato alla richiesta di rilascio inoltratagli dal Comune.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di (OMISSIS) sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 833 del 1978 e della L.R. Sicilia n. 87 del 1980 anche in relazione alla L. n. 2248 del 1865, art. 5 censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto quale requisito per l’appartenenza di un bene la concreta destinazione al servizio pubblico, deducendo che il principio affermato al riguardo dalla Suprema Corte non era pertinente alla fattispecie in esame, posto che nella presente vicenda il carattere di bene patrimoniale indisponibile dell’immobile de quo trovava fonte non in un provvedimento amministrativo ma nelle legge, atteso che la L. n. 833 del 1978, art. 66, lett. b) prevede che tutti i beni appartenuti agli enti ospedalieri transitano nel patrimonio del Comune e ciò indipendentemente dalla loro effettiva destinazione al servizio pubblico, destinazione invece richiesta per i beni indicati dalla lett. a) del citato art. 66; la legislazione regionale si era poi adeguata a tale disciplina e, in particolare la Regione Sicilia, con la L. n. 87 del 1980, artt. 39 e 40.

Il motivo è infondato.

La sentenza, nell’escludere che l’immobile de quo facesse parte del patrimonio indisponibile del Comune di (OMISSIS) (altrimenti non sarebbe stato suscettibile di essere usucapito), ha accertato che il cespite, anche per le sue caratteristiche, non era stato mai destinato al servizio igienico-sanitario, anche quando apparteneva all’Ospedale (OMISSIS).

Non potrebbe invocarsi al riguardo il dettato dalla norma di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 66 dovendo qui considerarsi che, essendosi la L. n. 833 del 1978, art. 66, comma 2, lett. b) limitato a prevedere il trasferimento al patrimonio del Comune, in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL., dei beni e delle attrezzature già appartenenti agli enti ospedalieri, deve escludersi che – in mancanza di una espressa previsione – la norma abbia inteso attribuire al patrimonio del comune tutti i beni già appartenenti ai predetti enti indipendentemente dalla loro effettiva destinazione pregressa e in assenza di qualsiasi collegamento di carattere funzionale con le competenze attribuite alle UU.SS.LL. dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; infatti, lo stesso art. 66 prevede l’affidamento alle medesime unità sanitarie della gestione (soltanto) dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinate ai servizi igienico-sanitari e all’esercizio di tutte le funzioni dei Comuni e dei loro consorzi in materia igienico-sanitaria (Cass. 1957/2007), nè il trasferimento al patrimonio del Comune dei predetti beni potrebbe trovare titolo nella normativa (nella specie la L.R. Sicilia Calabria n. 87 del 1980, art. 39) emanata dalle regioni in attuazione del citato art. 66. La norma regionale, che aveva il compito di dare concreta attuazione alla disposizione dettata dalla norma statale, ha previsto all’art. 39 citato appunto la necessaria ricognizione delle componenti del patrimonio al fine di stabilire – in base alla effettiva destinazione totale o prevalente al servizio igienico – sanitario – quali sarebbero stati in concreto i beni da trasferire ai Comuni con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL..

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 141 c.c., comma 2 e art. 1158 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la decisione che aveva accolto la domanda di usucapione, ritenendo irrilevante la condizione di fatiscenza dell’immobile de quo, mentre da tale circostanza si sarebbe dovuto presumere che il convenuto, dimostrando totale disinteresse, lo avesse abbandonato in epoca anteriore al 1986 rinunziando ad acquistarne la proprietà.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha accertato, alla stregua delle risultanze istruttorie che sin dal 1964 il convenuto aveva posseduto l’immobile de quo, abitandovi e compiendo lavori di ristrutturazione diretti a realizzare un bagno e una cucina: la situazione attuale del cespite, risultato inabitabile e in effetti non abitato dal convenuto, non assumeva alcuna rilevanza , una volta che era risultato dimostrato il decorso del termine utile per maturare l’usucapione; in proposito, i giudici hanno chiarito che, mentre le modalità di utilizzo del bene sono influenti, il possesso dell’immobile da parte del V. non era mai cessato se è vero che il medesimo, di fronte alla richiesta di rilascio inoltratagli dal Comune il 7-4-1988, aveva immediatamente replicato con nota del 18-4-19888 dichiarando l’intenzione di continuare ad esercitare il possesso;in tal modo la Corte ha correttamente ritenuto che il convenuto aveva esercitato e conservato il possesso anche solo animo, essendo in suo potere di ripristinare in ogni tempo la relazione di fatto con la cosa senza ricorrere ad azioni violente o clandestine. La doglianza, pur facendo riferimento a violazioni di legge e a vizi di motivazione, da cui la sentenza è immune, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del merito della causa. Al riguardo, va ricordato che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunci abile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, non essendo compito del giudice di legittimità verificare l’esattezza della decisione rispetto alle risultanze istruttorie: spetta alla Cassazione, che non può esaminare gli atti, tranne che sia dedotto un error in procedendo, quello di controllare, sotto il profilo logico e formale, la correttezza giuridica del provvedimento impugnato attraverso l’esame del suo contenuto intrinseco.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase,non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA