Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7059 del 11/04/2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7059 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: BIANCHINI BRUNO
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al n.r.g. 22909/12) proposto da:
GHISFER INTERNATIONAL SARL, in persona del legale rappresentante Ghislotti
Mario Duilio rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato PAGLIARINI Enrico, domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 103, presso lo studio dell’avvocato Daniele Vagnozzi;
– ricorrente —
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato —
avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona depositato in data 5 marzo 2012
(R.G.V.G. n. 799/2010).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 marzo 2016 dal Consigliere relatore Dott. Bruno Bianehini
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Data pubblicazione: 11/04/2016
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
che Ghisfer International san ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del-
to ad ottenere il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata di una
causa civile, iniziata in primo grado dinnanzi al Tribunale di Bologna nel 1998, e conclusasi nel 2009, dieci anni dopo l’instaurazione del giudizio;
che il Ministero intimato non ha svolto difese.
che il ricorso è risultato notificato al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale di Ancona;
che all’udienza del 30 maggio 2014 si è disposta la rinnovazione della notifica — da
considerarsi nulla – presso l’Avvocatura generale dello Stato (vedi Cass. n. 15062 del
2006), assegnando alla ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione della
ordinanza.
che la Cancelleria della Sezione seconda, in data 8 ottobre 2015, ha attestato che entro
il succitato termine non è risultato, agli atti dell’ufficio, il rinnovo della notifica.
RITENUTO IN DIRITTO
Che la inottemperanza all’ordine di rinnovo della notifica nulla ne stabilizza gli effetti
invalidanti, rendendo inammissibile il ricorso
Che non v’è luogo a provvedere sulle spese
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 9 marzo 2016 nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte di Cassazione
la Corte d’appello di Ancona con il quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso vol-