Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7058 del 28/03/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 28/03/2011), n.7058
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.D., C.C.L., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA
ROBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA
LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
P.N.;
– intimato –
e sul ricorso 14345-2007 proposto da:
P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GENTILE
8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO, rappresentato
e difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 273/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 05/04/2006 R.G.N. 1346/04 + a;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per cessata materia del contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
premesso che con ricorso notificato il 5 aprile 2007, la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto la cassazione della sentenza depositata il 5 aprile 2006, con la quale la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado di dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi con C. D. dal 1 giugno 2002, con P.N. dal 20 giugno 2002 e con C.C.L. dal 4 novembre 1998, con le pronunce conseguenti, modificando unicamente per P. e per C. la data di decorrenza del danno da risarcire;
che C.D. e C.L. hanno resistito alle domande con rituale controricorso;
che P.N., oltre a difendersi in questo giudizio con controricorso, ha contestualmente proposto un ricorso incidentale cui la società ha resistito con controricorso;
che prima dell’udienza sono stati depositati in cancelleria i verbali di conciliazione in sede sindacale tra le parti della controversia tra di loro intercorrente;
che con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra le parti;
che pertanto, previa riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va dichiarata l’inammissibilità dei due ricorsi per il venir meno dell’interesse agli stessi a seguito della cessazione della materia del contendere conseguente all’intervenuta conciliazione stragiudiziale;
che le spese di questo giudizio di cassazione vanno compensate integralmente, nello spirito dell’intervenuta composizione della controversia.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011