Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7058 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5631/2015 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, incorporante di ALLENAZA TORO ASSICURAZIONI SPA

in persona del procuratore speciale PA.VI., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.S., V.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1350/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze con sentenza 20.8.2014 n. 1350 ha rigettato l’appello proposto da G.N. e confermato la decisione di prime cure che sulla scorta della espletata c.t.u. medico legale aveva liquidato in Euro 16.000,00 il danno alla persona subito dal G. in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS).

Il Giudice di secondo grado ha rilevato che le critiche mosse alla relazione tecnica attraverso le osservazioni formulate da alcuni sanitari di fiducia del danneggiato – ai quali non era stato conferito l’incarico di CTP – ed introdotte nel giudizio successivamente al deposito, erano state validamente confutate dal CTU nella relazione depositata a chiarimento, e dunque corretta doveva ritenersi l’accertamento eseguito dall’ausiliario della invalidità biologica residuata dal sinistro e la valutazione del danno effettata in prime cure.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal G. con tre motivi.

Resiste Generali Italia s.p.a. (incorporante di Alleanza TORO Ass.ni s.p.a.).

Non hanno svolto difese gli intimati V. e P. ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato in data 8.6.2015.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il primo motivo ed il secondo motivo (entrambi rubricati “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 101 c.p.c. – nullità”) censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la formulazione di critiche all’elaborato peritale svolte al di fuori dello svolgimento delle operazioni peritali – come previsto dall’art. 194 c.p.c., comma 2, art. 195 c.p.c., comma 3 e dall’art. 90 disp. att. c.p.c., commi 2 e 3 – integrasse una violazione del principio del contraddittorio e non potesse veicolare in grado di appello una “riapertura automatica” del dibattito sulle questioni tecniche già esaminate.

I motivi sono inammissibili in quanto rivolti a contestare argomenti della motivazione della sentenza estranei alla “ratio decidendi”.

Il Giudice di appello, dopo aver risolto la controversia in ordine all’accertamento della invalidità residuata dall’evento lesivo ed alla quantificazione del danno, ha inteso “ad abundantiam” svolgere ulteriori considerazioni (del tutto superflue) in ordine alla corretta interpretazione delle norme processuali che disciplinano lo svolgimento delle operazioni peritali, sostenendo che “osservazioni ed istanze” rivolte al CTU in ordine ai criteri ed alle modalità di svolgimento delle indagini peritali potessero trovare ingresso nel processo soltanto nelle forme e con le modalità previste dalle norme indicate. Tuttavia tale ulteriore e pleonastica dissertazione (svolta su un piano generale, meramente teorico ed astratto, avendo a riferimento anche norme art. 195 c.p.c., comma 3, come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 5 – non applicabili “ratione temporis” al giudizio di appello in questione, giusta il disposto della medesima L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1) non ha avuto alcuna influenza nella fattispecie concreta decisa, atteso che lo stesso Giudice, esaminando i motivi di gravame, aveva rilevato che l’appello era fondato su “critiche mosse alla c.t.u. da due professionisti di fiducia” del G., alle quali l’ausiliario “aveva avuto modo già di replicare persuasivamente” in quanto “mosse dall’attore già nel corso del giudizio di primo grado, subito dopo il deposito della prima relazione di consulenza” ed in ordine alle quali il CTU Dott. L. nella successiva relazione a chiarimenti aveva risposto ritenendole non dirimenti e confermando le conclusioni precedentemente raggiunte (cfr. sentenza appello, in motiv. pag. 5)

Anche il terzo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 194 e 195 c.p.c., art. 90 disp. att. c.p.c., commi 2 e 3 – nullità) va dichiarato inammissibile per le medesime ragioni esposte nell’esame dei precedenti motivi di ricorso.

La Corte d’appello infatti – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente – non ha risolto la controversia pronunciando “solo su aspetti preliminari di rito”, ma ha rigettato nel merito i motivi di gravame avendo ritenuto infondate le osservazioni critiche rivolte alle risultanze delle indagini peritali, aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU nella “relazione a chiarimento” in cui tali medesime osservazione critiche erano state assunte ad oggetto di disamina e confutate. Trattasi di pronuncia sul merito dell’appello che non viene ad essere integrata nè scalfita dalle successive astratte speculazioni teoriche sulla corretta applicazione delle norme processuali che regolano le operazioni peritali inserite, come afferma peraltro lo stesso Giudice di appello laddove puntualizza di svolgere le ulteriori considerazioni soltanto “ad abundantiam”.

Il ricorrente, peraltro, non ha neppure allegato che i motivi di gravame portassero alla cognizione del Giudice di appello censure ulteriori o diverse dalle osservazioni critiche alla c.t.u. depositate in primo grado e, su richiesta del primo giudice, esaminate e discusse dall’ausiliario nella “relazione a chiarimenti” depositata in primo grado ed alle conclusioni della quale ha inteso aderire il Giudice di appello nel rigettare il gravame, risultando evidentemente tardiva l’affermazione in memoria illustrativa secondo cui si deduce che unitamente all’atto di appello erano stati prodotti “nuovi” documenti non esaminati dal CTU (documenti che non vengono peraltro identificati e la cui tardiva produzione – inammissibile ex art. 345 c.p.c. – non viene neppure riferita a causa non imputabile alla parte), rimanendo quindi esente la sentenza impugnata da vizi di nullità processuale.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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