Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7058 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35381-2018 proposto da:

C.B., C.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUDOVICO DI SAVOIA 21, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

LANZILLOTTA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIACOMO DI GRADO;

– ricorrenti –

contro

A.D. PUGLIESE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28/A, presso lo

studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa dagli

avvocati MICHELE LUPO, SANDRA LUPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 601/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

C.B. e C.N. proposero appello avverso la sentenza n. 670/2015 del 25 novembre 2015, con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato l’opposizione al D.I. emesso in data 23 ottobre 2014, con cui quel Giudice aveva loro ingiunto di pagare, in solido tra loro e con D.C.L., titolare della ditta individuale B.N. Auto di C.A.L., dichiarata fallita dal Tribunale di Sciacca durante la pendenza del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, la somma di Euro 199.083,36, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e spese del procedimento monitorio, ed aveva, altresì dichiarato “la nullità parziale del contratto preliminare di vendita dell’11/7/2013 Prima Convenzione, Seconda Convenzione, Quarta Convenzione e relativo atto di proroga”, con compensazione delle spese di lite;

detta ingiunzione di pagamento si basava, come riportato pure nella sentenza impugnata in questa sede, su “un rapporto di carattere commerciale (compravendita di autovetture) intercorrente tra la sig.ra Di C.A.L., nella spiegata qualità, e la società opposta, nonchè (su) una scrittura privata datata 11.07.2013, con la quale i sigg. C.B. e C.N. si erano accollati il debito contratto dalla D.C. nei confronti della A.D. Pugliese S.p.A., per l’importo di Euro 197.623,00 oltre interessi” e gli opponenti, a fondamento della proposta opposizione, avevano dedotto la nullità dell’atto di accollo dell’11 luglio 2013, nonchè dei preliminari di compravendita (prima, seconda e quarta convenzione) di cui alla scrittura privata autenticata dell’11 luglio 2013 e del relativo atto di proroga de 27 dicembre 2013, per violazione del divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., sostenendo che tutti i negozi sopra indicati erano stati “concepiti e voluti dalle parti come intrinsecamente e funzionalmente connessi tra loro, facenti parte di una unitaria operazione economica finalizzata ad eludere il divieto di cui alla predetta norma…, facendo illecitamente conseguire alla A.D. Pugliese S.p.A. una garanzia per il caso di inadempimento dell’obbligazione in origine assunta dalla sig.ra Di C.A.L.”;

la società appellata si costituì chiedendo il rigetto del gravame con cui gli appellanti avevano riproposto le doglianze già sollevate in primo grado;

la Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza n. 601, pubblicata il 27 settembre 2018, rigettò l’impugnazione e compensò tra le parti le spese di quel grado;

avverso la sentenza della Corte territoriale C.B. e C.N. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria;

A.D. Pugliese S.p.a. ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

il ricorso è inammissibile per assoluta inosservanza dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo i ricorrenti specificamente indicato, neppure sinteticamente, il contenuto dei documenti richiamati in ricorso e sui quali tale atto si fonda e neppure hanno precisato quando essi siano stati prodotti nel giudizio di merito nè dove essi siano attualmente reperibili (Cass., sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161; Cass., sez., un., ord., 7/11/2013, n. 25038; Cass. 11/01/2016, n. 195; Cass., ord., 20/11/2017, n. 27475);

inoltre, con l’unico motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2744,1344 e 1419 c.c., nonchè all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, ricorrenti, nel censurare la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che “sono mancate… l’allegazione e la prova che le parti avessero concordato in un unicum inscindibile l’accollo e i contratti preliminari” e ha, pertanto, rigettato l’appello, sostengono che, invece, nel caso di specie sarebbe stato ampiamente provato il collegamento negoziale tra i predetti preliminari di compravendita dell’11 luglio 2013 e l’atto di accollo stipulato nella stessa circostanza di tempo e di luogo e tra i successivi atti di proroga del 27 dicembre 2013 e ciò avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale ad operare “una valutazione organica della complessa fattispecie posta in essere dalle parti, concludendo per la nullità dell’intera operazione economica”;

risulta evidente che le doglianze proposte con l’unico mezzo attengono ad un accertamento in fatto operato dal giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità con le censure così come prospettate, prive dell’illustrazione di quaestiones iuris, rimarcandosi, al riguardo, che questa Corte ha avuto già modo di affermare che, in tema di collegamento negoziale cd. funzionale, l’accertamento del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass., 27/03/2007, n. 7524 e Cass., ord., 7/08/2018, n. 20634) ed osservandosi, altresì, che la memoria depositata dai ricorrenti non fornisce argomenti tali da scalfire i rilievi che precedono, con conseguente inammissibilità del motivo, sotto il profilo appena esaminato;

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, art. 13, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA