Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7057 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 28/03/2011), n.7057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

lo studio dell’avvocato FABIANI GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati TADRIS PATRIZIA, DE ROSE EMANUELE;

– ricorrenti –

e contro

R.N., C.M.F., L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 48/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 25/01/2007 R.G.N. 8/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Potenza, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da R.N., C.M.F. e L.S. A. nei confronti dell’INPS per ottenere l’adeguamento annuale della indennità di mobilità percepita per gli anni 1998 e successivi, ritenendo tale adeguamento dovuto a decorrere dal 1 gennaio 1998 ai sensi della disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 54, comma 12, interpretata come intesa a ripristinare, sia pure con un diverso parametro di riferimento (l’indice Istat), l’adeguamento previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 e reso inoperante dall’abolizione del sistema della “scala mobile” richiamato dalla norma in parola.

Contro questa sentenza ricorre l’INPS formulando un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 54, comma 12, con riferimento alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 3, osservando che l’interpretazione delle suddette disposizioni contenuta nella sentenza impugnata non trova supporto nel dato normativo e si pone in contrasto con quella costantemente fornitane dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Il ricorso è fondato.

3. In effetti, l’orientamento espresso da questa Corte sulla questione controversa può dirsi ormai consolidato nel senso di cui al seguente principio di diritto: “il criterio di adeguamento automatico posto dal D.L. 16 maggio 1994 n. 299, art. 1, comma 5, convertito in L. 19 luglio 1994, n. 451, che ha modificato la L. 13 agosto 1980, n. 427, art. 1 riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull’indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell’indice ISTAT; nè la diversità del meccanismo di indicizzazione dell’indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all’integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., sia perchè la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore, sia perchè la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un’esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell’indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali. A diversa conclusione non può pervenirsi neppure sulla base della L. n. 449 del 1997, art. 54, comma 12, secondo il quale ogni rinvio normativo o contrattuale “all’indice del costo della vita …” deve intendersi riferito “all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai …”, non facendo esso riferimento alla “contingenza”, nè potendosi ritenere che il tenore della disposizione sia tale da giustificare l’indicizzazione della indennità di mobilità a partire dal 1 gennaio 1998″ (cfr. Cass. n. 8805 e 15902 del 2004, n. 8546 del 2006, n. 7455 del 2007, n. 15125 del 2008 e numerose successive altre conformi).

4. Determinante è stata ritenuta dalle indicate decisioni la mancanza, nel testo dell’art. 54, comma 12, di riferimenti significativi di una sua portata innovativa, unitamente alla constatazione che, se un criterio di adeguamento automatico dell’indennità di mobilità fosse già stato ricavatile in via interpretativa dalle norme esistenti, non avrebbe avuto senso alcuno la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 1, lett. r), disposizione con la quale il legislatore delegò il Governo (delega, poi, mai attuata) ad emanare norme che prevedessero, tra l’altro, l’adeguamento annuale, a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno, dell’indennità di mobilità nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, nell’obiettivo di equiparare la regolamentazione delle due prestazioni previdenziali, estendendo alla indennità di mobilità il medesimo meccanismo di rivalutazione automatica (già) previsto per il trattamento di CIGS. 5. Alla stregua del riferito principio, non può ritenersi conforme a diritto la tesi della sentenza impugnata che vorrebbe individuare, nel testo della L. n. 449 del 1997, art. 54, l’introduzione, dal 1 gennaio 1998, di un adeguamento annuale dell’indennità di mobilità pari al 100% dell’indice Istat, interpretando la L. n. 144 del 1999, art. 45 come delega intesa (unicamente) a riallineare le percentuali di indicizzazione, riportando quella dell’indennità di mobilità (100%) alla misura (80%) prevista per l’integrazione salariale.

6. Il ricorso dell’INPS va, quindi, accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito (art. 384 c.p.c., comma 1) con il rigetto della domanda proposta da ciascuno degli odierni intimati.

7. Si compensano integralmente tra le parti le spese dell’intero processo, avuto riguardo al diverso esito dei giudizi di merito e alla non semplicità, sul piano tecnico, della questione controversa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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