Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7057 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C.I.A.A. – CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI NUORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, già

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 291/A, presso lo

studio dell’avvocato DI GIACOMO GUIDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MOCCI ANGELO, giusta mandato a margine del ricorso e da

ultimo domiciliata d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimato –

sul ricorso 23465-2006 proposto da:

D.F., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO

32, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOI PIERGIORGIO, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale e da ultimo domiciliato d’ufficio

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.C.I.A.A. – CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI NUORO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 10/02/2006 r.g.n. 112/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato MOCCI ANGELO;

udito l’Avvocato LOI PIERGIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24 marzo 2004 avanti al Tribunale di Nuoro, D.F., già Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Nuoro, convenne in giudizio quest’ultima e premesso che:

– aveva lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1^ marzo 1956, conseguendo la qualifica di Vice Segretario generale, apicale della ex carriera direttiva del personale camerale, con decorrenza dal 1 gennaio 1982;

– a decorrere dal 20 dicembre 1993, dopo il suo inquadramento nel ruolo dei Segretari generali, gli erano state attribuite le relative funzioni sempre presso la CCIAA di Nuoro, senza interruzioni del servizio presso l’Ente;

– nel dicembre 1994 gli era stata liquidata l’indennità di anzianità maturata a quella data (relativamente al periodo 1^ marzo 1956 – 19 dicembre 1993), commisurata al trattamento stipendiale in godimento in quel momento, sul presupposto che, con il suo passaggio nei ruoli dello Stato, il rapporto con l’Ente camerale fosse cessato;

– all’atto del suo collocamento in quiescenza (1 febbraio 2002) aveva vanamente richiesto alla CCIAA di Nuoro la liquidazione dell’indennità di anzianità a lui spettante, da determinarsi in relazione all’intera durata del servizio prestato preso (‘Ente, dapprima come dipendente diretto e successivamente come Segretario generale, detratto quanto già corrispostogli (maggiorato degli interessi nel frattempo maturati sul capitale) nel 1994;

su tale premesse chiese quindi la riliquidazione dell’indennità di anzianità.

Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza dell’Amministrazione convenuta, il Giudice adito accolse la domanda, condannando la CCIAA di Nuora al pagamento della differenza fra quanto spettante al ricorrente e quanto già erogatogli allo stesso titolo.

La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza dell’1-10.2.2006, rigettò l’appello proposto dalla CCIAA di Nuoro, ancorchè in forza di motivazione parzialmente diversa.

Ritenne infatti la Corte territoriale, a sostegno del decisum, quanto segue:

– la qualifica di dirigente statale, inerente a quella di Segretario generale della CCIAA, non aveva comportato la costituzione di un rapporto di impiego diverso da quello precedentemente intrattenuto, ma semplicemente la sua continuazione, ad ogni effetto di anzianità e di diritti acquisiti, cosicchè tutto il periodo lavorativo andava computato per determinare l’indennità di anzianità;

– la L. n. 557 del 71 ha previsto la conservazione dei trattamenti previdenziali in essere per i segretari generali di provenienza camerale e appunto di natura previdenziale è considerata, quanto al pubblico impiego, l’indennità di anzianità prevista dal D.P.R. n. 1032 del 1973, nulla peraltro essendo specificamente previsto, con l’istituzione del ruolo dei segretari generali, con riferimento all’anzianità maturata nei ruoli camerali;

– contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice non poteva trovare applicazione l’art. 27 CCNL della dirigenza del comprato Regioni Autonomie Locali per il quadriennio normativo 1998 – 2001, trattandosi di previsione successiva al passaggio del D. nei ruoli statali, nè, con riferimento al pubblico impiego, poteva ritenersi operante il principio di infrazionabilità dell’anzianità;

– la liquidazione dell’indennità, richiesta ed accettata dal D. nel 1993, era stata frutto di un errore, che non faceva venire meno il suo diritto alla chiesta riliquidazione.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Nuoro ha proposto ricorso per Cassazione fondato su un motivo.

L’intimato D.F. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza.

2 Con l’unico motivo la ricorrente denunzia violazione di legge (L. n. 557 del 1971, art. 2; art. 77, comma 2, D.I. 12 luglio 1982; L. n. 580 del 1993, art. 20, comma 5, osservando che:

– il D. era stato dipendente della CCIAA di Nuoro fino al 19.12.1993, quando, a seguito di concorso era passato alle dipendenze del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e iscritto nel ruolo statale dei segretari generali delle CCIAA ai sensi della L. n. 125 del 1968, art. 2, con conseguente obbligo di essa ricorrente di liquidargli l’indennità di anzianità in conformità della previsione di cui al D.I. 12 luglio 1982, art. 77, comma 2;

– in forza del D.P.R. n. 748 del 1972, i segretari generali della CCIAA erano stati sottratti alla disciplina del trattamento retributivo del personale camerale e, in ogni caso, contrariamente all’avviso della Corte territoriale, la previsione di conservazione del trattamento di previdenza operante all’atto dell’immissione nei ruoli ministeriali, di cui al L. n. 557 del 1971, art. 2, non riguarda l’indennità di anzianità, siccome non di natura previdenziale, ma retributiva;

– essa ricorrente aveva fatto corretta applicazione de principio in forza del quale, in ipotesi di susseguenti distinti rapporti d’impiego, anche senza interruzione di continuità, non va liquidata una sola indennità di buonuscita, ma tante indennità quanti sono i diversi rapporti di impiego posti in essere.

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge e di contratto collettivo nazionale (L. n. 557 del 1971; D.I. 12 luglio 1982; L. n. 580 del 1993; CCNL 1998 – 2001 comparto Regione Autonomie Locali), nonchè vizio di motivazione, osservando che, fermo restando che la pretesa azionata trovava la propria fonte nella disciplina preesistente la normativa contrattuale, il disposto dell’art. 27, comma 7, del CCNL si riferiva espressamente a tutti i segretari generali camerali “anche” di provenienza ministeriale, laddove l’avverbio “anche” non poteva che ampliare la sfera dei destinatari e non certo restringerla.

3. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità, per difetto d’interesse, del ricorso incidentale, siccome proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto soltanto a far modificare la motivazione della sentenza impugnata, laddove tale correzione può essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l’esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall’art. 384 c.p.c. (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11773/90; 2067/96; 3654/2006; 6519/2007).

4. Quanto all’unico motivo del ricorso principale, deve rilevarsi quanto segue:

– la L. n. 125 del 1968, all’art. 2, istituì “il ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella A allegata alla presente legge, sotto l’amministrazione ed il controllo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato”, stabilendo che tale ruolo era “disciplinato dalle norme del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3” e che i posti che si sarebbero resi successivamente vacanti nel ruolo sarebbero stati “coperti mediante concorsi per titoli da indire dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai quali potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a quella di capo servizio ed i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell’industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella corrispondente all’ex coefficiente 500”; il successivo art. 3 previde che il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura andava “inquadrato nei ruoli da istituire dai rispettivi enti …, secondo la tabella tipo (tabella B) allegata alla presente legge” e che “La posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale” di tale personale sarebbe stato disciplinato “… da apposito regolamento tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative”;

– il regolamento tipo per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura venne emanato con D.I. 12 luglio 1982, che, all’art. 77, previde che “All’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale, sia iscritto alla CPDEL e sia che abbia conservato il trattamento di quiescenza con il sistema dei fondi di previdenza a capitalizzazione, compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere.

L’indennità stessa, in caso di premorienza del dipendente, spetta agli eredi legittimi, secondo le norme stabilite in materia dal codice civile. La liquidazione della medesima indennità è disposta in favore degli aventi diritto entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di impiego o di lavoro”;

– la L. n. 557 del 1971 (Norme integrative della L. 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato), all’art. 1, previde, per quanto qui rileva, che “Le Camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura provvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivi compreso quello previdenziale, del personale in servizio appartenente ai ruoli di cui alle tabelle a e c della L. 23 febbraio 1968, n. 125 …”; il successivo art. 2 stabilì che “il personale di cui al precedente articolo, comunque in servizio all’entrata in vigore della L. 23 febbraio 1968, n. 125, fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla tabella b della legge precitata” (comma 1) e che “Detto personale, qualora provenga dai ruoli delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ha titolo a conservare il trattamento di previdenza già per esso operante all’atto della immissione nei ruoli di cui alle tabelle a e c della L. 23 febbraio 1968, n. 125” (comma 2);

– il D.P.R. n. 348 del 1972, tabella 14^, quadro L, attribuì formalmente ai segretari generali delle CCIAA la qualifica di dirigente superiore, con conseguente applicazione della retribuzione propria del “Livello di funzione d qualifica dirigente superiore”, quale fissata dall’art. 47 (indennità di funzione e stipendi nelle misure ivi stabilite); il D.P.R. citato, art. 76, u.c., previde espressamente l’abrogazione delle “norme incompatibili con il presente decreto”;

– il D.P.R. n. 1032 del 1973 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), all’art. 2, per quanto qui specificamente rileva, stabilì che “L’indennità di buonuscita, l’assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: …. ai personale dei ruoli statali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui alle tabelle numeri 6^ e 7^ annesse al decreto del ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato in data 9 gennaio 1971” (la richiamata tabella 6^ comprendeva i segretari generali delle CCIAA);

– la L. n. 580 del 1993 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), all’art. 20 stabilì che il segretario generale sarebbe stato nominato, su designazione della giunta, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco (comma 2), nel quale potevano essere iscritti a domanda “a) i dirigenti delle Camere di commercio, dell’Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, siano iscritti all’albo di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 23, secondo il testo originario, poi sostituito dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14 quaterdecies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico- economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali; il comma 5, previde che “Ai dirigenti di cui al comma 3, lett. a), al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell’amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all’ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui al comma 3, lett. a), vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”; il comma 6, stabilì che “Sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni;

– il CCNL Area della dirigenza 1998 – 2001 del Comparto Regioni – Enti locali, alla legge citata, art. 27, comma 7, previde che “Ai Segretari generali, anche di provenienza ministeriale, le Camere di Commercio applicano gli istituti economici di cui alla legge citata, artt. 26 e 27, ossia le retribuzioni di posizione e di risultato. Nel caso di nomina in sede diversa ai sensi della L. n. 580 del 1993, art. 20, per la determinazione dell’indennità di fine rapporto si considera l’anzianità maturata anche nell’amministrazione di provenienza, fermo restando il concorso di quest’ultima per il solo ammontare maturato a tale titolo presso di essa”; il successivo art. 41, comma 1, stabilì che “Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 1, cessano di produrre effetti nei confronti del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro”.

5. Dal sopradescritto quadro normativo di riferimento deve anzitutto osservarsi che, all’atto della nomina a segretario generale della CCIAA di Nuoro, pacificamente avvenuta il 20 dicembre 1993 e, pertanto, prima dell’emanazione della L. 29 dicembre 1993, n. 580, cessò il rapporto di pubblico impiego intercorso fra il D. e la Camera di commercio ricorrente, con iscrizione del dirigente nel ruolo statale di cui alla L. n. 125 del 1968, art. 2, e attribuzione al medesimo della qualifica di dirigente superiore a mente del D.P.R. n. 348 del 1972, e, quindi, con l’instaurazione di un distinto rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione statale.

Tale situazione non può ritenersi essere stata modificata dalla ricordata L. n. 580 del 1993, che, come ricordato, ha espressamente stabilito all’art. 20, comma 5, che “Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge” (tra i quali, appunto, l’odierno controricorrente).

Fermo restando che le previsioni di cui alla L. n. 557 del 1971, sono state (parzialmente) abrogate dal D.P.R. n. 348 del 1972, per quanto incompatibili con tale decreto, la previsione della L. n. 580 del 1993, art. 20, comma 6, secondo cui “Sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni, va intesa nel senso della perdurante applicabilità delle stesse per quanto ancora in vigore, non risultando che a tale disposizione sia stata attribuita portata retroattiva.

Deve comunque escludersi, siccome non incompatibile con le statuizioni del D.P.R. n. 348 del 1972, che fosse stata abrogata la previsione della L. n. 557 del 1971, art. 2, comma 2, (“Detto personale, qualora provenga dai ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ha titolo a conservare il trattamento di previdenza già per esso operante all’atto della immissione nei ruoli di cui alle tabelle a e c della L. 23 febbraio 1968, n. 125”), che manteneva quindi la sua applicabilità.

6. Sulla predetta disposizione, in effetti, si fonda la decisione della Corte territoriale, sicchè diviene necessario accertare la natura (previdenziale o meno) dell’indennità di anzianità di cui al ricordato art. 77 del regolamento tipo per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura emanato con D.I. 12 luglio 1982.

Al riguardo deve anzitutto osservarsi che nessun argomento a favore della natura previdenziale di tale indennità può trarsi dal D.P.R. n. 1032 del 1973 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e, in particolare, dalla “funzione propriamente previdenziale” riconosciuta all’indennità di buonuscita ivi regolata (cfr, Cass., SU, n. 26019/2008), essendo quest’ultima una prestazione la cui spettanza, in forza dell’art. 2 di tale decreto, è stata espressamente esclusa nei confronti del personale dei ruoli statali delle CCIAA. Deve invece rilevarsi che la specifica regolamentazione del trattamento che ne occupa porta ad affermarne la natura retribuiva e non previdenziale, atteso la sua qualificazione legale di “indennità di anzianità” e la sua corresponsione da parte dello stesso Ente datore di lavoro sulla base del rapporto di impiego e non di un distinto rapporto previdenziale; ed invero il ricordato art. 77 del vigente regolamento tipo contiene una coincidenza di dizione normativa e di elementi strutturali (l’identità della natura e della funzione, la previsione del calcolo in base all’ultima retribuzione fruita, il rapporto la proporzionalità con gli anni di servizio prestati) che rendono l’indennità in parola sostanzialmente assimilabile alla “Indennità di anzianità” contemplata dall’art. 2120 c.c., nel testo anteriore alla sostituzione disposta con la L. n. 297 del 1982.

Nel senso suddetto si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass., SU, n. 3110/1987; Cass., n. 20528/2008); in particolare è stato infatti osservato che dal quadro normativo risulta la distinzione operata dal legislatore fra indennità di anzianità e trattamento di quiescenza, come emerge in particolare dalla Legge di Riordino n. 580 del 1993; e tanto anche in relazione al personale assunto prima del 1996, per il quale la previsione di una parallela ristrutturazione del settore retributivo e di quello pensionistico -ribadita in sede di contrattazione di comparto – conferma la linea di continuità nel tenere distinto il trattamento di fine rapporto e il trattamento di quiescenza, mentre la contestualità della previsione, come anche la comprensione – nella base di calcolo della indennità – di compensi definiti pensionabili, trova spiegazione sistematica nella tradizionale configurazione della medesima indennità, nell’ambito del pubblico impiego, come emolumento di natura retributiva (nella specie, posto a carico dei bilanci camerali: cfr. art. 77 del regolamento), e nondimeno rispondente ad una funzione latamente previdenziale;

l’interpretazione storico – sistematica, dunque, non fa che confermare l’esegesi letterale del predetto art. 77, fondata sulla esplicita differenziazione, rispetto ai rispettivi trattamenti di quiescenza, di una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere (cfr, Cass., n. 20528/2008, cit., in motivazione).

Dal che discende che la previsione di cui alla ricordata L. n. 557 del 1971, art. 2, comma 2, non concerne l’indennità di anzianità di cui all’art. 77 del regolamento.

6. Nè a diverse conclusioni può condurre la statuizione contrattuale di cui all’art. 27, comma 7, CCNL Area della dirigenza 1998 – 2001 del Comparto Regioni – Enti locali.

Tale articolo si compone infatti di due distinte previsioni (rispettivamente contenute nel primo e nel secondo periodo), e soltanto la prima, relativa all’applicazione delle retribuzioni di posizioni e di risultato, viene riferita espressamente ai segretari generali “anche di provenienza ministeriale”. Per contro la seconda, relativa “all’indennità di fine rapporto”, fa specifico riferimento alle nomine in sede diversa avvenute ai sensi della L. n. 580 del 1993, art. 20 e, quindi, ai segretari generali da tale disposizione interessati, fra i quali, per quanto già evidenziato, non rientrano coloro i quali, come l’odierno ricorrente, erano stati nominati in forza della disciplina previgente.

7. In base alle considerazioni che precedono il motivo all’esame deve ritenersi fondato, dovendo rilevarsi che la CCIAA ricorrente ha fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 77, comma 2, del regolamento tipo per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura emanato con D.I. 12 luglio 1982, liquidando all’odierno ricorrente l’indennità di anzianità all’atto della cessazione del suo rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione camerale e che la normativa legale e contrattuale vigente al momento del suo collocamento in quiescenza non prevedeva la liquidazione della suddetta indennità sulla base dell’intero servizio prestato prima come dipendente diretto dell’Ente e poi come segretario generale iscritto nei ruoli statali.

8. Essendosi la Corte territoriale discostata da tali principi, il ricorso principale va accolto.

Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con la reiezione delle domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio.

Il difforme esito delle pronunce di merito e la complessità delle questioni trattate, in assenza di precedenti specifici di legittimità, consiglia la compensazione delle spese relative all’intero processo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale, dichiara inammissibile l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande svolte da D.F.; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA